È stato approvato un emendamento alla legge di conversione del DL Sostegni: i contributi a fondo perduto del DL 41/2021 non sono pignorabili. E i finanziamenti degli altri decreti?
I contributi a fondo perduto sono pignorabili? Si tratta di una domanda che i contribuenti titolari di partita IVA sicuramente si stanno ponendo, vista anche la particolare situazione economica degli ultimi mesi.
Nell’ultimo anno, i contributo a fondo perduto sono stati uno dei modi in cui il Governo ha dato un sostegno economico ai lavoratori autonomi e alle attività che hanno dovuto chiudere (o ridurre drasticamente gli orari) a causa delle misure di contenimento del contagio.
L’importo a fondo perduto spettante si calcola, finora, in base alle perdite di fatturato in determinati periodi. Tuttavia, l’aspetto della pignorabilità del fondo perduto è stata affrontata solo di recente.
I contributi a fondo perduto sono pignorabili? Novità DL Sostegni
Nonostante le partite IVA italiane vadano avanti a contributi a fondo perduto da numerosi mesi, la novità sui pignoramenti è recente: si tratta di un emendamento approvato al Dl Sostegni, attualmente in fase di conversione in legge (che deve avvenire entro il 21 maggio).
Con l’approvazione di questo emendamento, i contribuenti che hanno ricevuto il fondo perduto del primo Sostegni sono “protetti” rispetto a eventuali procedure di pignoramento attivate da terzi sulle somme percepite.
La stessa disposizione era stata prevista anche per il reddito di cittadinanza, ma in questo caso l’emendamento è stato stralciato (così come la cessione del credito per il bonus mobili e per il superbonus imprese).
Ricordiamo che la domanda per il contributo a fondo perduto del DL Sostegni 1 può essere inoltrata fino al 28 maggio.
Il fondo perduto è pignorabile? La situazione per i decreti Rilancio e Ristori
La novità per ora riguarda solo il fondo perduto del DL Sostegni. In merito alla pignorabilità dei contributi si è espresso il Tribunale di Treviso con l’ordinanza del 25 novembre 2020.
Il caso era quello di un pignoramento presso terzi in cui sono state requisite le somme dal conto corrente del debitore, importi pervenuti a titolo di contributo a fondo perduto ottenuto tramite il decreto Rilancio.
Per il debitore queste somme non erano pignorabili, ma il giudice si è espresso in modo diverso:
“Questi contributi non hanno valore assistenziale, in quanto l’assistenza è riferibile solo ai soggetti privati e giammai a società, ma eventualmente valgono a compensare una parte del reddito perso a seguito del periodo di emergenza sanitaria. Conseguentemente devono considerarsi liberamente pignorabili ed assegnabili.”
Il principio affermato dal Tribunale di Treviso, con riferimento ai contributi di cui al Decreto Rilancio a questo punto potrebbe estendersi anche al fondo perduto previsto dai decreti Ristori.
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