In caso di debiti e mancato pagamento del mantenimento si può pignorare il Reddito di cittadinanza. A dirlo un giudice di Trani. Ecco spiegato il perché.
Con una sentenza rivoluzionaria, un giudice di Trani ha stabilito che il Reddito di cittadinanza si può pignorare. Quindi se il beneficiario ha debiti nei confronti del Fisco o non versa l’assegno all’ex, può subire il pignoramento di una parte o di tutta la somma percepita.
Ciò perché - spiega il giudice adito - il Rdc non è soltanto una misura assistenziale ma uno “strumento di politica attiva del lavoro” per questo può essere pignorato esattamente come avviene per lo stipendio.
La decisione va a colmare un vuoto normativo che, in futuro, potrebbe essere confermato da altri giudici. Nel caso di specie, la ricorrente ha ottenuto il pignoramento del reddito di cittadinanza dell’ex marito, il quale non aveva versato l’assegno di mantenimento. Il pignoramento è possibile anche in caso di debiti verso terzi o l’Agenzia delle Entrate.
Si può pignorare il Reddito di cittadinanza?
A questa domanda, a lungo irrisolta, adesso possiamo rispondere di sì. Lo ha confermato recentemente un giudice di Trani: il Reddito di cittadinanza “deve ritenersi pignorabile, senza l’osservanza dei limiti di cui all’ articolo 545 del Codice di procedura civile, il Reddito di cittadinanza, stante l’assenza nel testo del decreto istitutivo di qualunque riferimento alla natura alimentare di detto reddito ed il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione.”
L’articolo citato - il 545 del Codice di procedura civile - elenca i crediti non pignorabili per legge, di cui fanno parte i crediti alimentari e i sussidi di sostentamento per persone comprese nell’elenco dei poveri. Al contrario, secondo l’interpretazione del giudice, la natura prevalente del Reddito di cittadinanza non è prettamente assistenziale ma di “politica attiva del lavoro”, per questo non ci sarebbero ostacoli alla pignorabilità.
Inizialmente il Rdc fu lanciato come una forma di sostegno e contrasto della povertà ma, in seguito, la sua natura è parzialmente mutata e lo stesso Governo l’ha definita:
“Una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale”.
E la sentenza di Trani non ha fatto altro che allinearsi a questa interpretazione.
Reddito di cittadinanza pignorabile in tutto o in parte?
Altra questione riguarda l’importo che può essere pignorato. In caso di debiti il giudice può pignorare l’intero importo del Reddito di cittadinanza o soltanto una sua parte? La decisione del giudice di Trani risolve anche quest’ultimo dubbio: non ci sono limiti rispetto alla pignorabilità del Rdc quindi, se necessario in base all’entità del debito, è possibile pignorare la somma per intero e versarla direttamente al creditore.
La pensione di cittadinanza si può pignorare?
Diversamente dal Reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza non può in nessun caso essere pignorata. Ciò perché questo è un sussidio economico in favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da over 67 oppure da persone più giovani ma in gravi condizioni di disabilità e non autosufficienza e ha una natura esclusivamente assistenziale. Per tale ragione rientra a pieno titolo nell’elenco dei crediti impignorabili previsto all’articolo 545 del Codice di procedura civile.
La differenza tra pensione e Reddito di cittadinanza è che la prima è esclusivamente una misura di contrasto della povertà mentre la seconda ha anche la funzione di politica attiva del lavoro, cosa che ne giustifica il pignoramento.
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