Il dl Aiuti bis dispone nuovi controlli congiunti da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sul contributo di solidarietà: vediamo a cosa fare attenzione.
Il decreto Aiuti bis predispone nuovi controlli congiunti da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Il testo del provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto, ed è in vigore dal giorno successivo.
L’articolo di riferimento per i nuovi accertamenti di Amministrazione Finanziaria e Fiamme Gialle è il numero 42, Misure in materia di versamento del contributo straordinario. Nella relazione tecnica del provvedimento si legge che, tenuto conto della finalità di incentivazione degli adempimenti spontanei, potrebbero derivare potenziali effetti positivi di gettito che, tuttavia, in via prudenziale, non formano oggetto di quantificazione.
Vediamo a cosa fare attenzione in questa nuova tornata di verifiche fiscali.
Nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza: a cosa fare attenzione
L’articolo 42 del dl Aiuti bis si riferisce alle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, rispettivamente:
- ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione;
- ravvedimento operoso.
Queste disposizioni non si applicano in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, contro il caro bollette.
Si tratta di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività di:
- produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale;
- dei soggetti che esercitano l’attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
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Come funzionano i nuovi controlli delle Entrate e della Guardia di Finanza sul contributo di solidarietà
Secondo quanto stabilito dal dl Aiuti bis, le disposizioni non si applicano in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario, se vengono seguite due scadenze in particolare:
- dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell’acconto;
- dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.
Inoltre, per i versamenti del contributo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le date stabilite, la sanzione è applicata in misura doppia (quindi dal 30% dell’importo non versato si passa al 60%).
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
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