Coprifuoco ”incostituzionale“: multa cancellata, ecco perché

Antonio Cosenza

24/04/2021

Annullata una multa per coprifuoco: è presto per dire se si tratta di una misura incostituzionale, ma per il giudice è illegittima e quindi non sanzionabile.

Coprifuoco ”incostituzionale“: multa cancellata, ecco perché

Il coprifuoco è incostituzionale; e il giudice gli annulla la multa. È questa senza dubbio la notizia del giorno, tra le più condivise sui social da quegli italiani contrari alla proroga del coprifuoco attuata con l’ultimo Decreto, convinti del fatto che il coprifuoco sia una misura incostituzionale che va a ledere i diritti del cittadino, e che per questo dovrebbe essere cancellata il prima possibile.

Una notizia molto importante e non solo perché si aggiunge a tutte le altre sentenze di questi mesi con le quali i giudici hanno cancellato alcune delle sanzioni applicate nei confronti di coloro che non hanno rispettato il divieto di spostamento imposto durante la pandemia; nel caso di specie, infatti, fa riflettere come a difendere il ricorrente non sia stato un avvocato affermato, bensì uno studente al secondo anno di Giurisprudenza.

Va detto che è stato proprio questo giovane a definire il coprifuoco “incostituzionale”. Non è però il giudice di pace di Camerino, che ha esaminato il ricorso, a poterlo confermare: una violazione dei principi dettati dalla Costituzione, infatti, potrà essere accertata solamente dalla Corte Costituzionale. Il giudice di pace ha comunque riconosciuto la validità delle difesa, eliminando la sanzione applicata ad un giovane “colpevole” di aver violato il coprifuoco per andare dalla fidanzata.

Una multa di 533,33€, con la possibilità di ridurla a 373,33€: ma questo ha preferito andare in tribunale, facendosi assistere dal suo amico studente in Giurisprudenza (la normativa, infatti, consente a chi viene sanzionato con multe inferiori ai 1.100 euro di essere rappresentato da una persona di fiducia, non necessariamente iscritta all’ordine degli avvocati).

Il coprifuoco è incostituzionale”: le motivazioni della difesa

Secondo Marco Dialuce, lo studente di Giurisprudenza che ha fatto annullare la multa per coprifuoco, questa è una misura “incostituzionale” in quanto si tratta di una limitazione della libertà personale e lede l’articolo 13 della Costituzione:

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Ad oggi non possiamo dire se ha ragione o meno: dovrà essere la Corte Costituzionale a stabilirlo. Ma ci sono una serie di motivazioni presentate dallo studente in Giurisprudenza che hanno comunque portato il giudice di pace di Camerino ad esprimersi in favore del ricorrente. Nel dettaglio, Dialuce ha spiegato i motivi per cui “lo stato di emergenza è illegittimo sia dal punto di vista formale che sostanziale”:

  • è vero che il nostro dettato costituzionale consente la limitazione delle libertà personali, ma va detto che questo non prevede lo stato di emergenza per situazioni di rischio sanitario da agenti virali trasmissibili. È previsto, infatti, solamente per il caso di guerra;
  • sarebbe servita una legge apposita del Parlamento per deliberare lo Stato di emergenza. E invece “il Governo si auto-delegato assumendo poteri straordinari con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, emanando una serie di DPCM anche dopo il termine della prima ondata”;
  • Essendo una limitazione della libertà personale, il coprifuoco non è attuabile attraverso un atto amministrativo come un DPCM. Il coprifuoco non è una limitazione della libertà di circolazione. In tal caso, infatti, doveva esserci un divieto di accesso a determinati luoghi e non un obbligo di permanenza domiciliare come invece è stato, rappresentando perlopiù una violazione della libertà personale. E per disporre una tale violazione, vi è necessità - come specificato dall’articolo 13 della Costituzione - di un atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Coprifuoco non incostituzionale, ma illegittimo

Queste le argomentazioni portate dalla difesa, sufficienti non per riconoscere il coprifuoco come incostituzionale, ma perlomeno illegittimo sì. Una illegittimità che porta alla disapplicazione della sanzione per il caso di specie, rafforzando l’orientamento della giurisprudenza che già recentemente - con tre sentenze del tribunale di Roma, Reggio Emilia e di quello di Frosinone - aveva sottolineato l’impossibilità di prevedere violazioni della libertà personale con un atto diverso da quello dell’autorità giudiziaria.

Una sentenza che ormai non sembra lasciare più alcun dubbio sulla legittimità del coprifuoco; vedremo se Mario Draghi ne terrà in considerazione quando dovrà decidere se cancellare o meno questa restrizione.

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