I corsi di nuoto dei bambini sono sottoposti a tassazione Iva? Ecco le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Con risposta all’interpello 393 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito dubbi sull’esenzione Iva per i corsi di nuoto impartiti da un’Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta dalla Federazione Nazionale Nuoto.
Corsi di nuoto somministrati da Associazione Sportiva Dilettantistica sono esenti da Iva?
Il proponente dell’interpello è un’Asd che chiede conferma circa l’esenzione Iva per la somministrazione di corsi di vario livello sull’apprendimento delle basi e delle tecniche di nuoto. Secondo l’Associazione Sportiva Dilettantistica, l’attività svolta dovrebbe essere inquadrata tra «gli istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni» di cui all’articolo 10, numero 20) del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
A supporto di tale tesi propone la sentenza della Corte di Giustizia Ue, causa C-319/12 del 28 novembre 2013 che, nell’interpretare l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 2006/112/CE, ha precisato:
i servizi educativi e formativi sono esentati solo se effettuati da enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato aventi finalità simili, sempre che questi organismi privati perseguano finalità simili a quelle degli organismi pubblici.
Inoltre, la Corte di Giustizia, nella sentenza causa C-449/2017 del 14 marzo 2019 ripresa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 162 del 2020, sottolinea che la nozione di insegnamento scolastico o universitario, ricompresa nella direttiva Ue 112 del 2006, non è limitata agli insegnamenti che si concludono con il rilascio di un certificato o una qualifica, ma comprende anche attività di istruzione volte a sviluppare conoscenze e attitudini purché non abbiano finalità prettamente ricreativa.
Da qui secondo l’Asd discende che i corsi di nuoto somministrati per apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto dovrebbero essere considerate esenti dall’Iva.
Agenzia delle Entrate: esenzione Iva ex articolo 10 dpr 633 del 1972 non si applica ai corsi di nuoto
Tale ragionamento viene però sconfessato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 393/E/2022.
L’Agenzia ribadisce che in merito all’esenzione Iva applicata a corsi volti alla riqualificazione professionale e formazione , prevista dall’articolo 10 del dpr 633 del 1972, deve essere tenuto in considerazione l’articolo 132 della Direttiva 112/2006/CE che richiede, affinché gli Stati membri possano riconoscere un regime di esenzione Iva, che gli insegnamenti abbiano il requisito soggettivo e oggettivo.
Per quanto riguarda il requisito soggettivo, deve trattarsi di attività di formazione somministrata da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Nella prassi, alla disposizione “istituti e scuole” si attribuisce un valore meramente descrittivo e l’esenzione deve ritenersi applicabile in tutti i casi in cui i corsi siano organizzati/somministrati da soggetti che abbiano specifiche competenze.
Per quanto riguarda il requisito oggettivo viene invece chiesto che il corso abbia «natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale».
L’Agenzia delle Entrate sostiene che nel caso in esame debba farsi riferimento non esclusivamente alle sentenze citate dal proponente l’interpello, ma alla sentenza della Corte di Giustizia C-373/19 del 2021.
La stessa è riferita proprio a corsi di nuoto e riconosce a essi indubbia rilevanza in quanto perseguono un obiettivo di interesse pubblico, ma costituiscono un insegnamento specialistico, impartito ad hoc che non rientra nella trasmissione di conoscenze e competenze aventi a oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, caratteristiche specifiche dell’insegnamento scolastico e universitario.
Ribadisce l’Agenzia delle Entrate che tali corsi non possono essere considerati servizi di formazione e riqualificazione professionale, ma servizi aventi scopo ricreativo o sportivo. Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate esclude che tali corsi somministrati dall’Asd sianoesenti dall’Iva.
La finalità di formazione professionale, ricorda l’Agenzia delle Entrate, diventa ancora più evidente nella risposta 162 del 1° giugno 2020 che ha a oggetto l’esenzione Iva per corsi di volo. In questo caso ha ritenuto che se gli stessi sono somministrati con la finalità di acquisire una licenza commerciale e/o una licenza di pilota di linea, sono esenti da Iva, ma se gli stessi sono finalizzati a ottenere una licenza di pilota privato e non commerciale, non sono esenti da Iva in quanto considerati di tipo «ricreativo».
Appare qui evidente che la base dell’esenzione sia da riportare alla finalità che si persegue con il corso e non tanto nel corso in sé.
© RIPRODUZIONE RISERVATA