Quarta puntata del mini corso sull’usura: gli interessi di mora sotto la lente
Il tema della comprensione degli interessi di mora all’interno della formula prevista dalla normativa sull’usura è ampiamente dibattuto e foriero di diverse interpretazioni.
In primo luogo appare opportuno rilevare come la pattuizione di un determinato tasso per gli interessi di mora abbia lo scopo essenziale di prevedere una liquidazione consensuale e preventiva del danno risarcibile mediante una clausola assimilabile a quella penale.
Tuttavia, le parti non dispongono di piena libertà nell’individuare il tasso degli interessi di mora giacché, se la pattuizione risulta manifestamente eccessiva, è suscettibile di equa riduzione da parte del Giudice, anche d’ufficio, in ottemperanza al disposto dell’art. 1384 c.c.
La questione inerente gli interessi di mora ha la sua genesi nel dibattito giurisprudenziale sulla rilevanza o meno degli stessi nell’ambito della disciplina antiusura. L’art. 644 c.p., nel delineare la fattispecie dell’usura, fa riferimento agli interessi corrispettivi, ossia al corrispettivo dovuto dal mutuatario per le prestazioni di denaro o di altra utilità fornite dalla Banca. Nell’ambito della disciplina civilistica, diversamente, l’art. 1815 c.c. sancisce la nullità della pattuizione degli interessi usurari nel contratto di mutuo, senza alcuna specificazione sulla natura dell’interesse.
Il D.L. n. 394/2000, all’art. 1, comma 1, contiene un riferimento espresso agli interessi convenuti «a qualunque titolo», aderendo all’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale gli interessi di mora sono rilevanti per la prova dell’usurarietà. La giurisprudenza contrastante ritiene che tale prescrizione non si riferisca agli interessi di mora bensì a qualsiasi modalità di pattuizione di interessi corrispettivi ultra legem.
La soluzione prospettata dalla recente giurisprudenza di legittimità parte dall’assunto in virtù del quale i tassi soglia ricavabili dai tassi effettivi globali medi, aumentati di una componente fissa (per approfondire clicca sul seguente link), indicati nei decreti del Ministro dell’Economia, ai sensi dell’art. 2, comma 1, Legge n, 108/96, costituiscono i limiti oltre i quali tutti gli interessi, anche quelli moratori, sono da considerarsi usurari. La tesi contraria però sostiene come tale componente fissa sia stata rilevata in maniera totalmente arbitraria e non risulti fondata su alcun dato concreto.
Inoltre, nessuna Sentenza o legge ha fornito indicazioni chiare su come inserire tali oneri nella formula del TEG. Numerose modalità di calcolo sono state prospettate nel corso degli anni ma nessuna risulta totalmente convincente (per approfondire clicca sul seguente link).
Ad esempio una delle tesi maggiormente dibattute prevede di sommare gli interessi di mora con gli interessi corrispettivi ai fini della verifica dell’usurarietà.
A tale proposito si evidenzia come, secondo una diversa interpretazione maggiormente fedele a quella prospettata dalla Suprema Corte, con sentenza n. 350/2013, il riferimento alla maggiorazione del tasso soglia “moratorio” non riguardi un’ ipotetica sommatoria ma si riferisca alle modalità di previsione di uno specifico tasso di mora contrattuale che, nella prospettazione del Giudicante, può ritenersi usurario, a prescindere dalla sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi.
Dello stesso parere l’Arbitro Bancario Finanziario che ha escluso categoricamente la sommatoria ritenendo che, in tal modo, si superasse in tutti i casi la soglia dell’usura.
Sul punto, la recente giurisprudenza di merito ha ribadito la diversità funzionale ed ontologica degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora. Di fatto, i primi costituiscono l’effettiva remunerazione del denaro mutuato dall’Istituto di credito mentre i secondi attengono alla fase patologica del rapporto contrattuale e costituiscono il corrispettivo dovuto in seguito all’inadempimento.
Inoltre, i due tipi di interessi si applicano su grandezze diverse in quanto gli interessi corrispettivi si riferiscono all’intero capitale e si basano su una valutazione che copre l’intero arco del rapporto, mentre gli interessi moratori si riferiscono alla rata scaduta, composta da capitale ed interessi corrispettivi.
Si deduce che la base di calcolo è completamente differente: il tasso convenzionale si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto mentre il tasso di mora si applica soltanto sulla rata scaduta e non pagata.
Restano controverse le conseguenze dell’eventuale riscontro dell’usurarietà del tasso previsto per gli interessi di mora. Secondo alcuni Giudici, infatti, qualora il tasso di mora risulti superiore al tasso soglia non è dovuto alcun interesse.
Alla luce di tali considerazioni, seppur pacifico che gli interessi di mora siano rilevanti ai fini della verifica dell’usurarietà è necessario evidenziare che essi trovino la propria collocazione al di fuori del sinallagma contrattuale essendo convenuti esclusivamente per disciplinare il caso di inadempimento contrattuale del mutuatario.
Basti rilevare anche la diversa collocazione sistematica delle due norme: l’art. 1815 c.c. per gli interessi corrispettivi, disposti nell’ambito delle disposizioni concernenti il contratto di mutuo, e l’art. 1234 c.c. per gli interessi moratori, nell’ambito delle più generali disposizioni relative all’inadempimento delle obbligazioni.
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