Guida pratica al casellario giudiziale (o casellario giudiziario): cosa contiene il certificato, come richiederlo, chi può farlo e quando è necessario.
Il casellario giudiziale costituisce un sistema di archiviazione e conservazione delle informazioni giudiziarie relative a ciascun cittadino, sentenze, decreti e provvedimenti che tracciano la storia legale di ogni individuo.
Il casellario giudiziale è disciplinato dal D.P.R. n. 313 del 2002 - Testo Unico sul casellario giudiziale, e si tratta di uno strumento normativo che permette di accedere alle informazioni relative ai procedimenti penali, civili e amministrativi a carico di un individuo.
Questo registro permette di verificare lo stato giuridico di una persona e certificare eventuali condanne o carichi pendenti, favorendo un riscontro sicuro e ufficiale delle informazioni giudiziarie e legali. Comprendere i meccanismi del casellario è utile non solo per chi si trova direttamente interessato ma anche per professionisti, enti e aziende che hanno la necessità di verificare i requisiti di integrità dei soggetti con cui collaborano.
Nella nostra guida forniremo un focus dettagliato per comprendere cos’è il casellario giudiziale, a cosa serve e come è possibile richiedere il certificato, esplorandone il ruolo come custode ufficiale della memoria giudiziaria.
Cos’è il casellario giudiziale e chi lo rilascia
Nel linguaggio comune, il casellario giudiziale è anche noto come “fedina penale”. Tuttavia, questo documento assume rilievo non solo in ambito penale ma anche in contesti civili e amministrativi, dove risulta necessario un riscontro ufficiale della posizione giudiziaria di una persona. Infatti, il certificato del casellario riporta le condanne penali, i provvedimenti civili di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno definitivi, i provvedimenti amministrativi di espulsione, quelli relativi a pene accessorie incidenti sulla capacità del condannato, nonchè i provvedimenti dell’esecuzione.
Il casellario giudiziale è una fonte di prova documentale che risponde alla necessità di offrire un quadro completo del percorso giudiziario di un soggetto, a tutela della trasparenza e della legalità nei rapporti con enti pubblici e privati.
Gli estratti dal casellario giudiziale vengono rilasciati dagli uffici della Procura della Repubblica presso i tribunali, i quali operano con una responsabilità diretta in termini di aggiornamento e custodia dei dati ivi contenuti. In linea con quanto stabilito dal D.P.R. n. 313/2002, la gestione del casellario è centralizzata ma ogni tribunale ha competenza per l’emissione dei certificati sul territorio di riferimento.
È, inoltre, possibile richiedere i certificati presso il casellario centrale attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, che consente la richiesta online dei certificati in modalità telematica.
A cosa serve il casellario giudiziale
La sua funzione primaria è quella di assicurare una trasparenza documentale sui precedenti penali, civili e amministrativi che possono influenzare determinate decisioni in ambito pubblico e privato.
Uno degli impieghi più comuni del certificato del casellario giudiziale riguarda le assunzioni per posizioni di peculiare responsabilità o per ruoli pubblici. Ad esempio, per l’assunzione in ambito scolastico, sanitario o in altri settori che richiedono un contatto diretto con minori o soggetti vulnerabili, i datori di lavoro possono richiedere un certificato del casellario per verificare l’assenza di condanne per reati gravi, quali quelli contro la persona o la pubblica amministrazione o carichi pendenti (procedimenti penali in corso).
Il certificato del casellario è spesso richiesto anche per la concessione di licenze commerciali, permessi di porto d’armi o autorizzazioni per lo svolgimento di attività particolari, come la gestione di sale giochi o agenzie di investigazione privata. Tali permessi sono concessi solo a soggetti che non abbiano riportato condanne incompatibili con l’attività che intendono svolgere, come reati contro la pubblica sicurezza o contro il patrimonio.
Cosa contengono gli estratti del casellario giudiziale?
Gli estratti del casellario giudiziale forniscono una documentazione ufficiale che riassume le informazioni sui procedimenti e i provvedimenti giudiziari che hanno coinvolto una persona. I dati inclusi negli estratti devono rispettare il principio di proporzionalità e non ledere la riservatezza del soggetto interessato, a meno che l’accesso sia giustificato da un interesse pubblico prevalente. Gli estratti sono di 3 tipi:
- il certificato generale;
- il certificato penale;
- il certificato civile.
Certificato generale
Questo estratto include tutte le iscrizioni a carico del richiedente e presenta un quadro complessivo della posizione giudiziaria, comprendendo sia le eventuali condanne penali che i provvedimenti civili. In esso sono riportati anche i procedimenti di natura amministrativa, come l’interdizione o l’inabilitazione, e le misure di sicurezza applicate. È il certificato più completo e viene solitamente richiesto quando è necessario verificare l’insieme dei dati giudiziari di una persona per finalità generali.
Certificato penale
È limitato alle sole condanne penali definitive e non include le condanne che sono state estinte o depennate dal casellario in seguito a provvedimenti di riabilitazione, in conformità con i principi del diritto alla riservatezza e all’oblio.
Certificato civile
Questo estratto riporta le informazioni riguardanti lo stato civile e le misure che limitano la capacità di agire di un soggetto, come l’interdizione o l’inabilitazione. È rilasciato soprattutto per procedure che richiedono l’accertamento dello stato legale di capacità o incapacità del richiedente, come l’adozione o l’assunzione di specifiche responsabilità legali.
Chi può richiedere il certificato del casellario giudiziale e quando farlo
La richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere motivata da molteplici esigenze. Tra le principali, vi sono:
- per assunzioni o incarichi: che comportano un alto grado di fiducia e integrità, come l’accesso a posizioni in ambito giudiziario, educativo o sanitario;
- per partecipare a concorsi pubblici;
- per iscriversi a albi professionali;
- per ottenere specifici permessi o licenze: come quelle necessarie per il porto d’armi o la concessione di licenze commerciali.
La richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere effettuata da diverse categorie di soggetti, ognuna delle quali deve rispettare specifiche condizioni stabilite dalla normativa.
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Il diretto interessato
Qualsiasi persona maggiorenne, sia cittadino italiano che straniero residente in Italia, può richiedere il proprio certificato del casellario giudiziale ai sensi del art. 24 del D.P.R. n. 313/2002 (di recente modificato dal d.lgs. n.122/18).
Tale richiesta non necessita di motivazione da parte dell’interessato e può avvenire anche per finalità di autocontrollo, per garantire che i dati siano corretti e aggiornati, o in previsione di presentazioni a enti terzi. La possibilità di accesso diretto al casellario risponde a un principio di trasparenza e autodifesa, come confermato dalla Corte di Cassazione, che ha ribadito il diritto dell’individuo a controllare le proprie informazioni giudiziarie (Cass. sent. n. 5678 del 2022).
Datori di lavoro
Il datore di lavoro può richiedere il certificato del casellario giudiziale ma solo con il consenso dell’interessato, tale autorizzazione deve essere specifica e circoscritta al contesto professionale richiesto, ad esempio, in settori delicati come l’educazione o la sanità.
Rappresentanti legali e delegati
In caso di impossibilità del diretto interessato, è consentito ai rappresentanti legali, come tutori o genitori di minori, di richiedere il certificato in sua vece. È inoltre possibile per l’interessato conferire delega a un terzo tramite procura speciale.
Enti pubblici
Gli enti pubblici, comprese le amministrazioni statali e locali, possono richiedere i certificati del casellario giudiziale senza il consenso dell’interessato ma solo per ragioni strettamente connesse a finalità pubbliche di giustizia, sicurezza o ordine pubblico. Tale disposizione è regolata dal Codice di procedura penale e dal D.P.R. n. 313/2002, che stabilisce l’obbligo di limitare l’accesso ai soli dati necessari.
Autorità giudiziarie
Ad esempio in ambito familiare, la richiesta del certificato del casellario è necessaria nelle procedure di adozione e affidamento. Gli enti preposti alla tutela dei minori, come i tribunali per i minorenni e i servizi sociali, possono richiedere il certificato per valutare l’idoneità dei soggetti affidatari o adottanti, garantendo che essi non abbiano riportato condanne per reati che possano mettere a rischio il benessere dei minori.
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ECRIS: Il Sistema Europeo di Informazione sui Casellari Giudiziali
Il sistema ECRIS (European Criminal Records Information System) è la piattaforma di scambio di informazioni sui precedenti penali tra i Paesi membri dell’Unione Europea. Introdotto nel 2012 e regolato dalla Decisione Quadro 2009/315/GAI e successive direttive, ECRIS permette alle autorità giudiziarie europee di ottenere dati sui precedenti penali di cittadini UE attraverso una rete sicura, standardizzata e decentralizzata. Tale scambio avviene tra le autorità centrali designate di ciascun Paese, che non accedono direttamente ai registri nazionali altrui, ma interagiscono tramite un’infrastruttura comune di comunicazione, garantendo elevati standard di riservatezza e sicurezza.
Uno degli obiettivi principali di ECRIS è migliorare la cooperazione giudiziaria, assicurando che le condanne emesse in uno Stato membro possano essere considerate in eventuali nuovi procedimenti penali in un altro Stato. Oltre al sistema ECRIS, è stata istituita una banca dati specifica per i cittadini di Paesi terzi: ECRIS-TCN (Third Country Nationals). Questo sistema, operativo dal 2019, consente di identificare gli Stati membri che possiedono informazioni su condanne di cittadini extra-UE, agevolando così le indagini giudiziarie e amministrative in ambito europeo.
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Come richiedere il certificato del casellario giudiziale online
Questo servizio è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia, una piattaforma digitale che facilita l’accesso a vari documenti giudiziari, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e la sicurezza dei dati. Ciò consente di ottenere i propri dati giudiziari senza recarsi fisicamente presso l’ufficio della Procura della Repubblica.
Procedura per la richiesta online
Per richiedere il certificato del casellario giudiziale online, l’interessato deve accedere al portale tramite autenticazione con SPID, CIE o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta effettuato l’accesso, l’utente può seguire le indicazioni specifiche per inoltrare la richiesta del certificato, selezionando il tipo di certificato desiderato (generale, penale o civile).
Tempi di rilascio e modalità di ricezione
I tempi di rilascio del certificato del casellario giudiziale variano generalmente tra i 2-5 giorni lavorativi dalla data della richiesta online. Il certificato può essere scaricato in formato PDF direttamente dal portale oppure ricevuto via posta elettronica certificata (PEC).
È importante notare che, il certificato emesso digitalmente possiede validità legale al pari di un documento cartaceo e può essere utilizzato per le medesime finalità, sia in ambito pubblico che privato, grazie alla firma digitale applicata dal sistema.
Quanto costa il certificato del casellario giudiziale e quando è gratuito
La richiesta del certificato del casellario giudiziale richiede il versamento di una somma, che include sia l’imposta di bollo sia i diritti di segreteria, a meno che non si rientri in particolari casi di esenzione. In linea di principio, l’imposta di bollo varia a seconda delle finalità della richiesta, mentre, i diritti di segreteria hanno un importo fisso stabilito annualmente.
In media, il costo totale per l’ottenimento di un certificato del casellario giudiziale si aggira intorno ai 20-30 euro ma è importante verificare le tariffe aggiornate tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST) o presso gli uffici della Procura della Repubblica.
Il pagamento di queste somme può essere effettuato tramite il sistema elettronico PagoPA, adottato obbligatoriamente dalle amministrazioni pubbliche per garantire trasparenza e tracciabilità nei pagamenti.
Casi di esenzione dal pagamento
La normativa prevede diverse ipotesi in cui il rilascio del certificato del casellario giudiziale è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, tra i casi più frequenti di esenzione si annoverano:
- richieste per fini giudiziari: l’art. 29 del D.P.R. n. 313/2002 prevede l’esenzione totale dal pagamento per i certificati richiesti per uso processuale, come nel caso di autodifesa o per presentazioni in sede giudiziaria. Ciò consente al soggetto interessato di ottenere il certificato senza costi quando è necessario per procedimenti in cui egli risulta coinvolto;
- procedure di diritto di famiglia e assistenza legale gratuita: in casi di particolare rilevanza sociale, come adozioni, tutela dei minori o richieste di assistenza legale gratuita, la legge consente l’esenzione dai costi del casellario per agevolare le famiglie o i soggetti che si trovano in situazioni di svantaggio economico;
- richieste di autorità pubbliche per motivi di interesse generale: le pubbliche amministrazioni e gli enti che richiedono il certificato per finalità istituzionali o per la tutela dell’interesse pubblico possono ottenere il certificato del casellario giudiziale in esenzione dai contributi economici, come previsto dalle normative interne relative alla funzione pubblica e agli interessi statali.
Come si cancella un reato dal casellario giudiziale?
In Italia, la cancellazione di un reato dal casellario giudiziale non avviene automaticamente. Due principali procedure possono portare all’eliminazione degli effetti negativi di una condanna: la riabilitazione e l’incidente di esecuzione.
- La riabilitazione, regolata dagli artt. 178 e ss. c.p., è concessa dal Tribunale di Sorveglianza e richiede che il condannato abbia scontato la pena, risarcito eventuali danni e tenuto una condotta impeccabile per almeno tre anni (8 anni per recidivi).
- L’incidente di esecuzione, invece, si applica solo in casi specifici (es. condanne per patteggiamento o decreto penale inferiore a 2 anni) e non richiede il risarcimento danni, risultando una procedura più agevole.
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