Cos’è il cram down fiscale, come funziona e come salva le imprese

Nadia Pascale

14 Ottobre 2024 - 10:30

Cambia la disciplina del cram down fiscale in caso di crisi dell’impresa, ecco di cosa si tratta e come cambia l’accordo di ristrutturazione del debito fiscale e previdenziale.

Cos’è il cram down fiscale, come funziona e come salva le imprese

Cos’è il cram down fiscale e quando vi si può ricorrere per salvare un’impresa? Il termine cram down arriva dall’inglese e vuol dire “buttare giù”, “inghiottire”, si verifica quando il debito fiscale e previdenziale è più elevato rispetto al debito verso altri soggetti.

Si tratta di un fenomeno poco conosciuto, se ne parla molto negli ultimi giorni perché il decreto legislativo 136 del 13 settembre 2024 apporta novità al Codice della Crisi di Impresa, decreto legislativo 14 del 2019, e in particolare proprio al cram down fiscale.

Ma cos’è il cram down e come funziona dopo le novità introdotte? Ecco una breve guida.

Cos’è il cram down e come funziona

Un’impresa in stato di difficoltà può avere accumulato nel tempo non solo debiti verso i privati, ad esempio fornitori e lavoratori, ma anche verso gli enti previdenziali, ad esempio non ha versato i contributi a Inps e Inail, e verso le agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli...). In questo caso nel passivo dell’attività di inseriscono anche tali debiti.
Gli accordi di ristrutturazione del debito in genere prevedono transazioni al ribasso, quindi con riduzione degli importi da versare ai diversi soggetti creditori.

La normativa sul cram down prevede che il tribunale possa omologare un accordo che preveda la ristrutturazione del debito fiscale e previdenziale anche nel caso in cui tali enti creditori non siano favorevoli a tale accordo di ristrutturazione stessa.

Condizioni per omologa accordo anche sena adesione delle agenzie fiscali ed enti previdenziali

Affinché si possa procedere a tale omologazione sono necessarie 2 condizioni:

  • l’adesione di tali enti sia necessaria al raggiungimento della soglia prevista della legge. La normativa prevede “Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi";
  • nel caso in cui sulla base delle risultanze dell’attestazione allegata all’accordo proposto, la proposta di soddisfacimento dell’Erario o degli enti previdenziali sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Si prevede quindi anche la possibilità per il Tribunale di omologare in mancanza di adesione dell’Erario e degli EE.PP. laddove tale adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori aderenti.

La nuova formulazione del cram down fiscale

La disciplina del Codice della crisi di impresa e dell’Insolvenza è stata oggetto di dubbi interpretativi, gli stessi hanno portato anche alla sospensione della procedura. Per rimediare si procede alla riforma con il decreto legislativo 136 del 2024 che modifica l’articolo 63.

L’articolo 63 regola accordi di ristrutturazione aventi ad oggetto il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.

Con la nuova disciplina sono dilazionati i tempi, infatti, si prevede:

  • deposito della proposta di transizione;
  • adesione alla proposta entro 90 giorni;
  • se la proposta di transazione è modificata, il predetto termine è aumentato di 60 giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta presso gli uffici;
  • nei casi in cui la modifica contenga una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato di ulteriori 90 giorni.

Una volta ottenuta l’adesione, o in caso di mancata adesione (cram down), si chiede l’omologazione al tribunale e si è visto in precedenza che il tribunale può omologare l’accordo di ristrutturazione anche in assenza di accordo da parte di enti previdenziali e agenzie fiscali.
Il debitore avvisa l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese tramite Pec, tale formalità consente a tali enti di proporre opposizione.

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