In Italia molto si sta parlando della legge di iniziativa popolare vista l’iniziativa sul salario minimo: come funziona, l’iter e cosa deve succedere per essere approvata dal Parlamento.
Cos’è una legge di iniziativa popolare? Una domanda questa particolarmente d’attualità vista la recente iniziativa avanzata sul tema del salario minimo da parte di diversi partiti d’opposizione: dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle fino ad Alleanza Verdi-Sinistra.
Nel complesso sistema legislativo italiano, per prima cosa non bisogna confondere la legge di iniziativa popolare con i referendum, anche se il fine spesso può apparire identico.
Il quesito referendario infatti, se accolto, viene poi sottoposto al giudizio dei cittadini che possono bocciarlo o approvarlo, a patto che venga raggiunto il quorum del 50% dei votanti.
La legge di iniziativa popolare invece viene presentata in Parlamento - al presidente della Camera o del Senato -, per essere poi discussa in Aula.
Vediamo allora nel dettaglio cos’è la legge di iniziativa popolare, il suo iter e cosa deve succedere per essere approvata.
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Cos’è una legge di iniziativa popolare
La legge di iniziativa popolare in Italia è prevista e disciplinata dall’articolo 71, secondo comma, della Costituzione. Si tratta di una possibilità che viene data alla cittadinanza di presentare una proposta legislativa.
“Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi - si legge nell’articolo 71 della costituzione -, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”.
La legge di iniziativa popolare così deve essere scritta in articoli e corredata da 50.000 firme: possono sottoscrivere il testo tutti i cittadini residenti in Italia o all’estero che abbiano diritto di voto.
L’iter della legge di iniziativa popolare
I promotori di una legge di iniziativa popolare per prima cosa devono presentarsi, in numero non inferiore a 10 e muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali, alla cancelleria della Corte di cassazione per dichiarare la volontà di avviare l’iniziativa, indicando il titolo del progetto di legge; la cancelleria redige un verbale di presentazione e provvede a far pubblicare l’annuncio dell’iniziativa nella Gazzetta Ufficiale.
Poi deve avvenire la raccolta firme - almeno 50.000 come già abbiamo visto - con allegati i certificati elettorali dei cittadini sottoscrittori. Le firme devono essere autenticate altrimenti saranno conteggiate come nulle.
Una volta sbrigate queste formalità, la legge di iniziativa popolare può essere presentata - corredata della relazione illustrativa - al presidente della Camera o del Senato presso il Servizio per i Testi normativi.
A questo punto l’Aula è tenuta a prendere atto del testo, ma il Parlamento non ha l’obbligo di pronunciarsi. Il regolamento della Camera dei deputati riserva a queste leggi una parte del tempo disponibile nel calendario dei lavori
Al Senato invece dal 2018 la proposta di legge di iniziativa popolare viene deferita a una Commissione, la quale ha un mese di tempo per iniziarne l’esame e tre mesi per terminarlo. Alla scadenza dei termini, la proposta di legge è iscritta d’ufficio nel calendario dei lavori.
Nella scorsa legislatura sono state due le leggi di iniziativa popolare approvate definitivamente, mentre in passato altre sono state assorbite in altri disegni di legge.
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