L’esercizio provvisorio si verifica quando la legge di Bilancio non viene approvata nei tempi stabiliti, quindi entro il 31 dicembre: vediamo cos’è, come funziona e quali sono i rischi.
Esercizio provvisorio: cos’è e quali sono i rischi? Ogni volta che le Camere sono in ritardo nell’approvazione della legge di Bilancio si parla di esercizio provvisorio. La manovra finanziaria, infatti, segue un calendario preciso: deve essere approvata e votata in via definitiva entro il 31 dicembre di ogni anno, così da poter entrare in vigore il 1° gennaio.
In caso di ritardo, scatta una misura eccezionale che prende il nome di “esercizio provvisorio”, durante la quale non si possono adottare variazioni di bilancio ma, al contrario, ci si deve limitare e gestire le operazioni di ordinaria amministrazione. Questo potrebbe causare il collasso economico e la perdita di affidabilità dell’Italia per gli investitori stranieri e i vertici Ue.
Cos’è l’esercizio provvisorio
Se il Parlamento non riuscisse a rispettare le tempistiche stabilite dalla legge, entrerebbe in vigore l’articolo 81 della Costituzione che prevede “l’esercizio provvisorio di bilancio” per un arco temporale limitato.
Durante l’esercizio provvisorio, il governo è autorizzato ad applicare la manovra - senza approvazione - con delle pesanti limitazioni:
- le spese sono ammesse soltanto in misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio (1/12 se è un mese, 2/12 se è due mesi, 3/12 o 4/12 e così via);
- le spese obbligatorie ed urgenti sono ammesse senza limitazioni.
Quanto dura l’esercizio provvisorio di bilancio
La durata dell’esercizio provvisorio di bilancio cambia da situazione a situazione. La legge, tuttavia, ne fissa il limite massimo:
“L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.”
Recita l’articolo 81 della Costituzione.
Quindi la situazione di “stallo” potrebbe durare al massimo fino al 30 aprile 2022.
Esercizio provvisorio negli enti locali
Quanto detto vale anche a livello locale. L’esercizio provvisorio degli enti locali è disciplinato dall’articolo 163, comma 1, del Tuel:
“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”
Durante l’esercizio provvisorio, l’ente locale ha margini di operatività in materia di bilancio moto limitati:
- non può ricorrere all’indebitamento;
- può impegnare esclusivamente le spese correnti (e non le spese in conto capitale), le spese correlate alle partite di giro e destinate a lavori pubblici urgenti;
- deve rispettare il vincolo di impignorabilità mensile che corrisponde a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione dell’anno precedente (ridotti delle somme già impegnate e del fondo pluriennale vincolato).
Esistono alcune eccezioni, sempre previste dall’articolo 163 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, riguardo situazioni urgenti e non procrastinabili che richiedono spese immediate.
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I rischi dell’esercizio provvisorio
L’esercizio provvisorio di bilancio, sia a livello statale che locale, porta con sé il rischio di uno stallo gestionale dell’economia del Paese.
Lo Stato, infatti, limitandosi alle operazioni/spese di ordinaria amministrazione, non può adottare gli investimenti e le novità previste dalla legge di Bilancio: bonus, incentivi, proroghe, ed ogni altra misura volta alla crescita economica.
Oltre ai danni economici, che sono tangibili, i rischi maggiori dell’esercizio provvisorio di bilancio sono la perdita di credibilità nei confronti degli investitori stranieri e nell’opinione internazionale, cosa che lede il grado di fiducia di cui l’Italia gode all’estero, con effetti negativi sul mercato.
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