Se non vengono versati i contributi alla Cassa forense o per mancato invio del Modello 5, quali sono le conseguenze per gli avvocati? Qui il quadro sanzionatorio per ciascuna omissione/mancata comunicazione e come procedere alla regolarizzazione spontanea.
Contributi Cassa forense non versati: cosa succede se non vengono pagati nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento? Gli avvocati che omettono il pagamento dei contributi con versamenti in autoliquidazione rischiano una sanzione amministrativa pari al 24% dei contributi non versati.
A stabilirlo è il Regolamento per la disciplina delle sanzioni della Cassa forense, dove sono elencate le tipologie di inadempimento e le relative conseguenze pecuniarie e disciplinari.
In molti casi è possibile regolarizzare in maniera spontanea la propria posizione contributiva con l’Ente - ottenendo uno sconto consistente - o richiedere il pagamento a rate per importi superiori a 1.000 euro.
In questa guida vedremo il sistema sanzionatorio della Cassa forense, come avviene l’accertamento con adesione e come procedere al versamento delle somme omesse.
CONTRIBUTI CASSA FORENSE NON VERSATI: CHE SUCCEDE E SANZIONI
Quali sono gli inadempimenti sanzionati
Prima di vedere quali sono le conseguenze sanzionatorie e disciplinari per gli avvocati iscritti all’Albo che non versano i contributi alla Cassa forense dobbiamo innanzitutto spiegare la tipologia di inadempimenti sanzionati. Nello specifico si tratta dell’omissione o ritardo nell’invio/pagamento di:
- mod.5, ovvero la comunicazione obbligatoria riguardo reddito e del volume di affari;
- dei contributi minimi, quindi contributi soggettivo, integrativo e di maternità;
- dei contributi soggettivi ed integrativi dovuti in autoliquidazione;
- dei contributi soggettivi e integrativi conseguenti a controllo incrociato con l’anagrafe tributaria.
Il sistema sanzionatorio della Cassa forense
Per gli avvocati che non versano o versano in parte i contributi è prevista tutta una serie di sanzioni pecuniarie e disciplinari che si possono facilmente consultare sul portale ufficiale della Cassa forense.
Di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste per ciascuna tipologia di omissione dichiarativa:
Irregolarità dichiarativa | Sanzione |
---|---|
Omesso invio mod. 5 | 448 € |
Ritardato invio mod. 5 entro 30 gg. dalla scadenza del termine | 88 € |
Ritardato invio mod. 5 oltre 30 gg. ma entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere presentata la dichiarazione | 179 € |
Ritardato invio mod. 5 con reddito e volume Iva pari a zero | 88 € |
Ritardato invio mod. 5 oltre il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere presentata la dichiarazione | 270 € |
Non ci sono sanzioni pecuniarie in caso di ritardato nell’invio 1° e 2° anno iscrizione Albo e per ritardato nell’invio del periodo di praticantato con iscrizione alla Cassa forense.
Questa, invece, la tabella riepilogativa delle sanzioni previste dalla Cassa forense per irregolarità nella contribuzione degli oneri dovuti (per omesso e/o ritardo nei versamenti):
Irregolarità contributiva | Sanzione in valore percentuale sul versamento omesso/ritardato |
---|---|
Omissione totale | 24% |
Omissione parziale | 12% |
Ritardo nei versamenti da 9 a 30 gg dalla scadenza del termine | 4% |
Ritardo nei versamenti entro 8 gg dalla scadenza del termine | solo interessi |
Ritardo nei versamenti da 31 a 150 gg dalla scadenza del termine | 6% |
Ritardo nei versamenti oltre 150 gg dalla scadenza del termine | 10% |
Come viene comunicata la misura sanzionatoria
Le sanzioni per gli avvocati che non versano i contributi vengono comunicate tramite PEC o raccomandata A/R in caso di irregolarità negli adempimenti dichiarativi (omesso o ritardato invio mod. 5) e/o contributivi (omesso o ritardato pagamento dei contributi).
Nella comunicazione è indicata la tipologia di inadempienza, gli importi dovuti e omessi, le sanzioni (compresi gli interessi) e la possibilità di ridurre la sanzione di 1/3 in caso di versamento diretto.
Inoltre chi aderisce all’accertamento della sanzione entro il termine di 60 giorni può beneficiare di uno sconto di 1/3 sulle sanzioni previste per la tipologia di omissione.
Le modalità per effettuare il versamento di quanto indicato sono le seguenti:
- in unica soluzione tramite M.Av. da produrre autonomamente tramite la sezione www.cassaforense.it – “Accessi riservati – Posizione personale – M.Av.”.
oppure
- in via rateale, inoltrando la richiesta in via telematica alla Cassa entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione delle somme dovute, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati – posizione personale – istanze on line – rateazione su procedura sanzionatoria”.
Regolazione spontanea dei contributi della Cassa forense
Si possono evitare le sanzioni per mancata contribuzione alla Cassa forense regolarizzando spontaneamente il ritardo e l’omissione dichiarativa e/o contributiva. In questo modo si può usufruire dell’abbattimento del 50% della sanzione originaria.
Il pagamento con regolazione spontanea può essere effettuato in due modi:
- in un’unica soluzione, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione delle somme dovute con sanzioni ridotte;
oppure
- a rate, con apposita domanda da inoltrare in via telematica, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione delle somme dovute. Il percorso da seguire è il seguente: collegarsi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati - istanze on line – Rateazione su procedura sanzionatoria”. In tal caso si deve versare in acconto almeno il 20% delle somme dovute con sanzioni ridotte.
Il pagamento a rate, tuttavia, è possibile soltanto per importi pari o superiori 1.000 euro e può essere richiesta fino a 3 anni, e fino a 5 anni per importi superiori a 10.000 euro. La rateizzazione comporta la maggiorazione delle somme da versare nella misura del 2,75% all’anno a titolo di interesse e non può in nessun caso essere richiesta qualora sia in corso un’analoga rateazione accordata ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
Chi volesse aderire al pagamento a rate, senza versare in acconto il 20% delle somme dovute, dovrà rinunciare al beneficio della riduzione delle sanzioni.
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