Quando si pagano le tasse sui prelievi di criptovalute? Quando il prelievo è considerato fiscalmente rilevante? Una guida per districarsi nella giungla delle interpretazioni.
Le criptovalute sono proliferate al di fuori del sistema finanziario tradizionale, ma ciò non deve trarre in inganno gli investitori che potrebbero erroneamente considerare tali asset non tassabili. Il vuoto normativo sulla fiscalità delle valute digitali in Italia e nel resto del mondo non giustifica la non assoggettabilità ai quadri fiscali esistenti.
Appurato che le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute possano generare un’imposizione fiscale, definire cosa si intende per cessione e quali fattispecie comprende è più complesso.
In questa guida spieghiamo quando si pagano le tasse sui prelievi di criptovalute e quando il prelievo è considerato fiscalmente rilevante.
Criptovalute: quando si pagano le tasse
Ai fini della dichiarazione dei redditi, dunque per il pagamento delle tasse, l’Agenzia delle Entrate assimila gli investimenti in criptovalute a quelli in valute tradizionali estere, classificabili dunque tra i redditi diversi, ai sensi dell’art.67 del Tuir.
Pertanto le plusvalenze derivanti da cessioni di valute estere sono soggette a tassazione al verificarsi di tre condizioni:
- derivano da cessione di valute estere;
- provengono da depositi o conti correnti;
- la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti è risultata superiore alla giacenza massima pari a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata.
Il legislatore applica gli stessi concetti anche alle criptovalute, pertanto per determinare la plusvalenza tassabile al 26% derivante da cessione di criptovalute, al superamento della soglia di 51.645,69 euro calcolata complessivamente su tutti i wallet, si calcola la differenza tra:
- Il costo di acquisto delle criptovalute;
- Il valore di realizzo dell’operazione di vendita della valuta virtuale;
e si indica tale valore nel quadro RT del modello dei Redditi PF.
Tasse sui prelievi di criptovalute
Resta ora da chiarire se e quando si pagano le tasse sui prelievi di criptovalute. La legge stabilisce che il prelievo di valute estere dal conto corrente è assoggettabile a tassazione, quindi per analogia lo è anche il prelievo di criptovalute dal wallet. Tale orientamento è confermato dalla circolare ministeriale n.165/1998 che considera il prelievo alla stregua di una cessione dato che «quando la valuta è uscita dal conto corrente non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta».
L’assimilazione delle criptovalute alle valute estere non è però del tutto corretta, perché le criptovalute non sono localizzate in un luogo e operano al di fuori dei circuiti bancari tradizionali. Inoltre, le movimentazioni di valute estere avvengono tramite conto corrente, mentre quelle di criptovalute attraverso i wallet, portafogli digitali di cui si diventa possessori a seguito dell’iscrizione su un exchange che offre il servizio di intermediazione di valute virtuali.
Per ovviare a questo dubbio, l’Agenzia ha paragonato i wallet ai conti correnti.
Vediamo ora nel dettaglio in quali casi i prelievi possono essere soggetti a tassazione, nell’ipotesi di superamento della soglia di giacenza massima di 51.645,69 euro per sette giorni consecutivi:
- la vendita di criptovaluta contro valuta fiat e il successivo trasferimento della somma di denaro su conto corrente;
- acquisto di beni e servizi con pagamento attraverso la carta di debito collegata all’exchange, anche quando l’esercente accetta Bitcoin o altre valute virtuali come mezzo di pagamento;
- acquisto di un NFT;
- trasferimento di valute virtuali da un wallet di proprietà a uno di proprietà di un altro soggetto.
Non costituisce reddito imponibile lo spostamento di criptovalute tra wallet dello stesso contribuente, a meno che lo stesso non riesca a dimostrare il giroconto.
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Giacenza fiscale e prelievo fiscalmente rilevante
Quanto spiegato fino a ora riguarda il caso di cessioni a pronti di criptovalute, ossia transazioni in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente. Per tali movimenti il legislatore esclude la finalità speculativa, a meno che la cessione avvenga quando i portafogli elettronici evidenzino una giacenza media superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
Il prelievo è dunque fiscalmente rilevante quando sussiste il superamento nel corso dell’anno del limite di giacenza su tutti i wallet detenuti (indipendentemente dalla tipologia), da verificare in relazione al rapporto di cambio della valuta virtuale al 1° gennaio dell’anno di imposta, rilevato sul sito dove è stata acquistata la criptovaluta.
Facciamo due esempi:
Data operazione | Acquisto | Vendita |
Febbraio | 2 Bitcoin, controvalore pari a 40.000€ | - |
Ottobre | - | 1 Bitcoin, controvalore pari a 20.000€ |
Giacenza media: 2 BTC al cambio del 1° gennaio (per esempio, 22.000€ = 44.000€) | operazione non fiscalmente rilevante | Niente tasse ma solo obbligo di monitoraggio |
Data operazione | Acquisto | Vendita |
Febbraio | 2 Bitcoin, controvalore pari a 40.000€ | - |
Maggio | 2 Bitcoin, controvalore 20.000€ | - |
Ottobre | - | 2 Bitcoin, controvalore pari a 30.000€ |
Giacenza media: 4 BTC al cambio del 1° gennaio (per esempio, 22.000€ = 88.000€) | operazione fiscalmente rilevante | Tasse e monitoraggio |
Nel caso di cessioni a termine, come nel caso di utilizzo di contratti differenziali, cripto detenute presso broker, invio di denaro per arbitraggio e situazioni in ogni caso diverse dalla cessione a pronti, il legislatore assoggetta le transazioni all’imposta sostitutiva a prescindere dal superamento della soglia di giacenza.
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