Criptovalute, nuova tassazione con la legge di Bilancio 2023: cosa cambia

Nadia Pascale

25 Novembre 2022 - 13:05

Il disegno della legge di Bilancio 2023 detta nuove norme per la tassazione delle criptovalute. Cosa cambia per chi realizza plusvalenze e come recuperare le minusvalenze?

Criptovalute, nuova tassazione con la legge di Bilancio 2023: cosa cambia

In Italia la tassazione dei proventi dalle cripto-attività, ossia i profitti ottenuti dalle criptovalute, è frutto di interpretazione da parte dei giudici e atti di indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, ma non c’è una normativa specifica. Questo ha creato molta confusione. Con la bozza della legge di Bilancio 2023 arriva una copertura normativa per la tassazione delle cripto-attività, negli articoli da 30 a 34.

Naturalmente non si tratta di una disciplina definitiva e, nei vari passaggi dell’iter di approvazione della manovra, potranno essere apportate delle modifiche. Vediamo cosa potrebbe cambiare dal 1° gennaio per i detentori delle criptovalute.

Come sono tassate le criptovalute

La disciplina attualmente applicata prevede la tassazione delle criptovalute come investimenti in valuta estera, le attività devono essere dichiarate all’interno del Quadro RW della dichiarazione dei redditi. Coloro che detengono criptovalute devono dichiararle anche nel caso in cui non siano state realizzate plusvalenze, ciò a pura finalità informativa. Nel caso di plusvalenze, le stesse sono tassate al 26%, cioè la stessa aliquota prevista per le rendite finanziarie. Si applica però una franchigia per i piccoli investitori pari a 51.645,69 euro detenute per almeno 7 giorni consecutivi.

Classificazione dei proventi da cripto-attività

Con la legge di bilancio 2023 il quadro normativo per la tassazione delle cripto-attività cambia in modo radicale. Con la nuova disciplina la tassazione delle criptovalute trova spazio all’interno del Tuir (Testo Unico Imposte sul Reddito, decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1976) viene quindi meno tutto quel coacervo di sentenze e atti dell’Agenzia delle Entrate che avevano risolto in via straordinaria il problema della tassazione delle plusvalenze da cripto-attività.

All’interno dell’articolo 67 del Tuir, rubricato «Redditi diversi», viene inserita nel comma 1 la lettera c -sexies. La norma prevede l’inquadramento come redditi diversi e di plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d’imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.

Determinazione della base imponibile per le plusvalenze

La prima cosa da notare è che viene inserita una soglia al di sotto della quale le cripto-attività non sono tassate, questa è di 2mila euro, ma visto l’inciso è molto probabile che sia sottoposta a modifica.

L’articolo 30 della legge di Bilancio 2023 modifica l’articolo 68 del Tuir e stabilisce che per le attività precedentemente viste, le plusvalenze sono determinate dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la permuta, o costo di vendita, e il costo o valore di acquisto. Per determinare il valore di acquisto, in caso di:

  • donazione, si attribuisce il costo sostenuto dal donante;
  • successione, si attribuisce il valore dichiarato ai fini della determinazione dell’imposta di successione.
    Nell’evenienza in cui non sia possibile determinare il valore o il costo con elementi certi e precisi forniti dal contribuente, si assume come valore iniziare 0 (zero).

Se il contribuente detiene una pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, si deve assumere come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività.

Infine, le plusvalenze sono sommate algebricamente alle minusvalenze (perdite) e l’eventuale eccedenza di minusvalenza può essere portata in deduzione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Questo implica che per le minusvalenze determinate dalle cripto-attività si applica lo zainetto fiscale.

Tassazione applicata alle cripto-attività

Il comma 4 dell’articolo 30 del disegno di legge di bilancio 2023 stabilisce quindi che le attività di cessione, rimborso, permuta e detenzione di cripto-attività sono sottoposte all’applicazione dell’imposta sostitutiva (con inserimento di queste attività negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 461 del 1997).

La lettera dell’articolo 30 della legge di bilancio dice che nell’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 461 del 1997, al primo periodo la formulazione “c- quinquies«viene sostituita da»c- sexies". Riprendendo il testo il nuovo comma 2 dell’articolo 4 sarà:

I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo 3, comma 1 determinati secondo i criteri stabiliti dall’ articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento.

Si applica invece l’aliquota al 14% nel caso in cui al 1° gennaio 2023 il contribuente opti per una rideterminazione del valore delle criptovalute. Di conseguenza il contribuente può, per ciascuna cripto-attività, assumere in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore corrente a patto che questo sia assoggettato all’imposta sostitutiva al 14% (articolo 32 legge di bilancio 2023).

In base a questa impostazione si avrebbe quindi un’imposizione ridotta rispetto all’attuale 26%, sebbene la franchigia sia molto più bassa rispetto al passato.

Le eventuali plusvalenze prodotte dovranno essere dichiarate anche nel caso in cui si cedono a terzi le cripto-attività per la custodia o amministrazione (articolo 30 comma 9).

Regolarizzazione delle cripto-attività non dichiarate

Tra le novità importanti vi sono quelle relative a cripto-attività detenute e non dichiarate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. L’articolo 33 del disegno di legge stabilisce che, i soggetti che non hanno dichiarato nella propria dichiarazione dei redditi le criptovalute detenute entro la data del 31 dicembre 2021 e non hanno dichiarato i proventi realizzati in seguito a tale detenzione, possono regolarizzare la loro posizione attraverso una dichiarazione indicando per ciascun periodo di imposta le cripto detenute e le plusvalenze.

Per regolarizzare la posizione occorre versare l’imposta e la sanzione per la mancata dichiarazione. Quest’ultima è pari allo 0,5% del valore se il contribuente non ha realizzato plusvalenze e al 3,5% se le ha realizzate. In merito all’articolo 34 della legge di bilancio 2023 devono essere dettate le norme attuative. L’articolo 34, infine, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo sulle cripto-attività.

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