Danni causati dal meccanico, si può chiedere il risarcimento?

Giorgia Dumitrascu

5 Marzo 2025 - 09:30

Hai diritto al risarcimento per i danni causati dall’officina? Sì, se il danno è determinato da un errore nell’intervento di manutenzione

Danni causati dal meccanico, si può chiedere il risarcimento?

Immagina di portare la tua auto in officina per un semplice tagliando e, poco dopo, ritrovarti con il motore fuso. È quanto accaduto a un’automobilista che, dopo un controllo di routine, ha visto il suo veicolo subire gravi danni a causa di un’installazione errata di un componente. La Corte di Cassazione ha stabilito che la concessionaria è responsabile per la negligenza dei suoi tecnici, obbligandola a risarcire quasi 9.000 euro alla proprietaria del veicolo (Cass. ord. n. 12859/2022). Secondo la Corte, tali anomalie erano riscontrabili con la dovuta diligenza, evitando così il danno subito dal veicolo.

Responsabilità del meccanico per i danni: legge di riferimento

Quando il proprietario di un veicolo affida la propria auto a un meccanico per riparazioni o un controllo, si instaura un rapporto contrattuale, che obbliga il professionista a eseguire la prestazione con la dovuta diligenza e a restituire il mezzo integro e funzionante.
L’art. 1218 c.c. sulla responsabilità contrattuale, stabilisce che:

“[…] chi non adempie esattamente alla prestazione dovuta risponde del danno, a meno che non provi che l’inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile.”

Pertanto, se il danno deriva da negligenza,imperizia o mancata esecuzione a regola d’arte, il meccanico sarà tenuto al risarcimento. Inoltre, se il rapporto si configura come un appalto di servizi, ovvero, quando il meccanico opera all’interno di un’officina organizzata in modo imprenditoriale, si applicano anche le norme sull’appalto (artt. 1655 e ss. c.c.), con particolare riferimento alla garanzia per difformità e vizi dell’opera art. 1667 c.c. In questo caso, il cliente ha diritto a far eliminare gratuitamente i vizi o, se il difetto è grave, a richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Obbligo di custodia del meccanico

Oltre all’obbligo di eseguire le riparazioni correttamente, il meccanico è tenuto a custodire l’auto con cura e diligenza per tutto il tempo in cui questa si trova nella sua officina. L’art. 1177 c.c., che disciplina gli obblighi accessori nella prestazione contrattuale, impone al prestatore d’opera di custodire il bene ricevuto fino alla riconsegna.
La custodia dell’auto implica che il meccanico debba evitare che il veicolo subisca danni durante la permanenza in officina, sia per colpa propria, sia per cause esterne prevedibili. Ad esempio:

“se l’auto viene danneggiata mentre è parcheggiata in un’area non protetta o se un dipendente dell’officina provoca un danno accidentale, il meccanico è chiamato a rispondere dei danni subiti dal veicolo.”

La diligenza del meccanico

L’art. 1176 c.c. distingue tra diligenza ordinaria e diligenza qualificata, imponendo ai professionisti di settore uno standard più elevato rispetto a un comune prestatore d’opera. Il meccanico, in quanto professionista, è tenuto a una diligenza tecnica e specialistica.
Quindi se il danno all’auto è conseguenza di un’errata valutazione tecnica, di una diagnosi imprecisa o di un’installazione scorretta di componenti, si configura un inadempimento colposo.

Danni causati dal meccanico: quali spese si possono ottenere con il risarcimento?

Il risarcimento può comprendere sia i danni diretti subiti dal veicolo, sia i danni di natura patrimoniale conseguenti all’indisponibilità dell’auto. Rientrano tra i danni risarcibili:

  • danni materiali all’auto: se il meccanico provoca danni fisici al veicolo (graffi, ammaccature, rottura di parti meccaniche), il cliente può chiedere il rimborso delle spese per la riparazione necessaria;
  • costo delle riparazioni ulteriori: se il danno deriva da un errore nell’esecuzione della prestazione (es. errato montaggio di un pezzo, utilizzo di componenti difettosi), il cliente ha diritto al risarcimento delle somme necessarie per rimediare all’errore.

Danno da fermo tecnico

Il fermo del veicolo può causare un pregiudizio economico, ad esempio, se il proprietario utilizza l’auto per lavoro, potrebbe subire una perdita di guadagno (il lucro cessante). In questi casi, il meccanico può essere tenuto a risarcire anche il danno patrimoniale connesso al mancato guadagno derivante dall’indisponibilità dell’auto.

La cassazione ha stabilito che tale danno non è in re ipsa, cioè non è automatico ma deve essere provato dal danneggiato (Cass. sent. n. 27389/2022). In particolare, è necessario dimostrare di aver sostenuto spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo o altri costi correlati all’indisponibilità del mezzo.

Come dimostrare che il danno è stato causato dal meccanico?

Il principio generale dell’onere della prova, sancito dall’art. 1218 c.c., stabilisce che spetta al danneggiato dimostrare l’esistenza del contratto, dell’inadempimento e del danno subito.

Tra gli elementi di prova più efficaci si sono:

  • fatture e preventivi che descrivono gli interventi effettuati e i pezzi sostituiti;
  • scambi di comunicazioni come e-mail, o messaggi scambiati con il meccanico che possono dimostrare eventuali promesse non mantenute o l’ammissione di errori da parte dell’officina;
  • fotografie dello stato dell’auto prima e dopo la riparazione;
  • testimonianze di terzi se il danno è stato notato da altre persone (ad esempio, un altro cliente presente in officina o un conoscente che ha esaminato l’auto prima della riparazione), una dichiarazione scritta può rafforzare la prova del danno;
  • perizia tecnica da parte di un esperto del settore, certifica il nesso causale tra l’intervento del meccanico e il danno subito, rendendo la richiesta risarcitoria più solida.

Quando non è possibile ottenere risarcimento?

Il meccanico può sottrarsi all’obbligo di risarcimento se dimostra che il danno è derivato da cause a lui non imputabili. Tra le principali esimenti figurano:

  • forza maggiore: eventi imprevedibili e inevitabili, come calamità naturali, che rendono impossibile la custodia adeguata dell’auto;
  • vizi preesistenti: se il danno è dovuto a un difetto già presente nel veicolo e non segnalato dal cliente, il meccanico potrebbe non essere responsabile;
  • colpa del cliente: se il proprietario dell’auto ha richiesto un intervento specifico contro il consiglio del meccanico (ad esempio, ha imposto la riparazione con pezzi non idonei), la responsabilità potrebbe ricadere su di lui.

Cosa fare se il meccanico rifiuta di risarcire i danni?

La legge prevede una serie di strumenti, partendo da un tentativo di composizione bonaria fino ad arrivare, se necessario, all’azione giudiziaria. Per agire si hanno 10 anni (prescrizione ordinaria), tuttavia, è sempre consigliabile farlo tempestivamente e raccogliere subito le prove dei danni.

Tentativo di composizione bonaria

Se il meccanico si rifiuta di risarcire il danno o non risponde alle richieste verbali del cliente, è necessario formalizzare la contestazione con una lettera di diffida. Tale comunicazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R, o PEC. Se il tentativo bonario non produce risultati, il cliente può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni.

Azioni legali

Per le controversie di valore fino a 5.000 euro (o 2.500 euro nei casi di danno non patrimoniale), è possibile presentare un ricorso al Giudice di Pace. Il procedimento è relativamente rapido e, per cause di valore inferiore ai 1.100 euro.
Se la richiesta di risarcimento supera i 5.000 euro, prima di agire in giudizio è necessario esperire un tentativo di mediazione obbligatoria, come previsto dal D. lgs. n. 28/2010. Se fallisce anche la mediazione sarà necessario presentare un’azione civile davanti al Tribunale ordinario.

Esempi concreti di danni risarcibili

Ecco alcuni esempi concreti di danni risarcibili.

Danno estetico: graffi, ammaccature e vernice rovinata

Uno dei problemi più comuni in officina riguarda danni estetici al veicolo, che possono verificarsi durante lo spostamento dell’auto, l’utilizzo di attrezzature improprie o l’errata manipolazione delle parti della carrozzeria. Il meccanico ha un obbligo di custodia del veicolo (art. 1177 c.c.), quindi è responsabile per danni causati mentre l’auto è sotto la sua tutela.

Danno tecnico: guasti al motore, cambio o freni dovuti a errore del meccanico

Un errore tecnico nell’esecuzione di una riparazione può avere conseguenze molto gravi, compromettendo la sicurezza dell’auto e causando ulteriori guasti. Ad esempio se il meccanico sostituisce la cinghia di distribuzione, ma monta il pezzo in modo errato. Dopo pochi giorni, il motore subisce un grave danno che comporta una riparazione molto costosa. Il meccanico è tenuto a eseguire il lavoro con diligenza qualificata (art. 1176 c.c., comma 2). Se l’errore causa un danno, il cliente ha diritto al rimborso delle spese di riparazione e, in alcuni casi, anche a un risarcimento per il fermo tecnico del veicolo.

Danni conseguenti all’uso improprio dell’auto da parte del meccanico

Un aspetto meno noto, ma non raro, riguarda i danni provocati dall’uso non autorizzato dell’auto da parte del meccanico. Alcune officine utilizzano i veicoli dei clienti per test non concordati o, in alcuni casi, per spostamenti personali. Se un cliente lascia l’auto per una riparazione ai freni e scopre, tramite GPS o segnalazioni di terzi, che il meccanico ha utilizzato l’auto per scopi personali, provocando un danno alla frizione o al motore a causa di un uso improprio. Il meccanico è responsabile per l’uso non autorizzato del veicolo ai sensi dell’art. 2043 c.c. responsabilità extracontrattuale. Se il danno è provocato da un test di guida non concordato, il cliente può chiedere il risarcimento per danni materiali e patrimoniali.

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