Ecco in quali casi la prescrizione di atti e cartelle esattoriali slitta di 85 giorni rispetto ai termini ordinari e perché.
Secondo la Corte di Cassazione, in determinati casi, la decadenza e la prescrizione slittano di 85 giorni. L’ordinanza della Corte di Cassazione pone definitivamente fine alla questione dello slittamento di prescrizione e decadenza non solo per gli atti in scadenza, ma anche per quelli in corso durante la sospensione dei termini per il Covid-19.
Cosa significa, all’atto pratico quello che stabilisce il decreto? Vediamo cosa cambia e per chi.
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La sospensione dei termini del 2020
Il decreto 18 del 17 marzo 2020, all’articolo 67, stabilisce che i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione sono stati sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020. La questione che si trascinava da allora, però, era se lo slittamento di decadenza e prescrizione dell’arco temporale della sospensione si dovesse applicare solo agli atti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 o se dovesse essere applicato anche a quelli con scadenza successiva, ma in corso nel periodo compreso tra 8 marzo e 31 maggio 2020.
I dubbi sono stati sollevati da diverse Corti di giustizia tributaria poiché il dubbio interpretativo ha fatto nascere due diversi indirizzi riguardo a quelle che potevano essere le conseguenze della sospensione in questione.
Un orientamento applicava lo slittamento dei termini di prescrizione e decadenza per tutti gli atti sospesi nel 2020 (e non solo per quelli in scadenza), mentre l’altro ha applicato lo slittamento di prescrizione e decadenza solo per gli atti in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
La questione, però, è stata affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 960 del 15 gennaio 2025.
Termini di decadenza e sospensione, per quali atti slittano di 85 giorni?
La Corte di Cassazione ha interpretato la questione chiarendo che i termini di sospensione hanno effetto non solo per gli atti in scadenza nel 2020, ma per tutte le attività in corso al momento che la sospensione si è verificata. Questo causa, quindi, uno spostamento in avanti dei termini di prescrizione e decadenza pari alla durata stessa della sospensione (85 giorni).
Come la Corte di Cassazione fa notare, infatti, laddove opera una sospensione dei termini per riscossione, accertamenti e per altri adempimenti, la stessa sospensione opera anche per i termini di prescrizione e decadenza.
Gli effetti dello slittamento sulle cartelle esattoriali
Lo slittamento in questione riguarda, quindi, tutti gli atti in corso nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Anche per le cartelle esattoriali, quindi, notificate prima di quella data e non ancora prescritte nel periodo di sospensione. Per queste cartelle esattoriali i termini di prescrizione e decadenza slittano di 85 giorni.
Appare essenziale sottolineare la cosa, visto che l’eventuale ricorso in autotutela per la prescrizione delle cartelle esattoriali, in molti casi, corre sul filo di lana e uno slittamento dei termini potrebbe portare al mancato annullamento di diversi atti.
Facciamo un esempio pratico. Il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali decorre dal giorno della notifica e varia da 3 a 10 anni, in base al tributo di cui richiedono il pagamento.
Ora, supponiamo che un contribuente ha ricevuto il 13 dicembre 2019 la notifica di una cartella esattoriale che richiede l’omesso pagamento dell’Imu: senza la sospensione la cartella si sarebbe prescritta il 14 dicembre 2024. La cartella, però, era in corso nel periodo di sospensione e, quindi, la prescrizione della cartella si allunga di 85 giorni (ovvero del periodo di sospensione) e la prescrizione diventa effettiva solo dal 10 marzo 2025.
Lo stesso meccanismo si applica anche alle cartelle con prescrizione decennale: se la cartella notificata al contribuente avesse richiesto il pagamento dell’Irpef la prescrizione ordinaria era fissata al 14 dicembre 2029, ma slitta al 10 marzo 2030.
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