Presentato al Senato un disegno di legge che punta alla semplificazione del procedimento monitorio: tra le novità introdotte spicca la possibilità per l’avvocato di emanare un decreto ingiuntivo.
In un futuro - non troppo lontano - potrebbe cambiare la figura preposta alla compilazione del decreto ingiuntivo; al Senato, infatti, è stato presentato un disegno di legge - n°755/2018 - che attribuisce questo potere all’avvocato.
Nel disegno di legge, attualmente in esame alla Commissione Giustizia del Senato, presentato dal leghista Andrea Ostellari vengono introdotte nuove disposizioni in merito di “procedimento monitorio abbreviato” con le quale si tenta di velocizzare le procedure. Per farlo si va ad aggirare il filtro preventivo del giudice civile, attribuendo all’avvocato munito di procura il compito di accertare se sussistono i presupposti necessari per poter procedere all’ingiunzione.
In caso di approvazione del disegno di legge, inoltre, sarebbe competenza del legale anche l’emanazione del relativo provvedimento di intimazione e la notifica alla controparte debitrice.
In attesa di scoprire se questa proposta rimarrà tale, oppure se da parte del Parlamento ci saranno dei riscontri positivi che porteranno all’approvazione del d.lgs 755/2018, vediamo nel dettaglio quali sono le novità contenute nel testo in merito al “passaggio di consegne” per il decreto ingiuntivo.
Decreto ingiuntivo: perché è necessaria una riforma?
Come specificato nella relazione introduttiva del d.lgs 755/2018 è assolutamente necessario semplificare il procedimento monatorio italiano, ad oggi non in linea con gli standard europei.
L’attuale sistema italiano di realizzazione del credito, infatti, è molto lento e farraginoso, oltre che poco funzionale per il raggiungimento dell’obiettivo presupposto. Non bisogna dimenticare che dall’Europa ci impongono il rispetto del principio dell’effettività degli strumenti di tutela processuale.
Per adeguarsi agli standard europei bisogna quindi semplificare l’attuale procedimento monatorio, partendo da una deburocratizzazione dello stesso; in quest’ottica si colloca il passaggio di competenze tra il giudice e l’avvocato in merito alla compilazione del decreto ingiuntivo.
Il procedimento monatorio, quindi, passerebbe nell’ambito dell’alternative dispute resolution, con l’avvocato di parte che si andrebbe ad occupare della maggior parte delle attività correlate; vediamo quali.
La verifica dei presupposti
Prima dell’emanazione del decreto ingiuntivo, ovviamente, l’avvocato dovrà verificarne i presupposti. Spetta a questo - a pena di responsabilità civile e disciplinare - verificare che siano soddisfatte le condizioni elencate dall’articolo 633 del Codice di procedura penale per l’emanazione del decreto ingiuntivo, quali:
- esistenza di una prova scritta;
- se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
La verifica dei presupposti, quindi, deve essere effettuata dall’avvocato prima dell’emanazione del decreto ingiuntivo in maniera responsabile; in caso di omissione di questa fase, infatti, il difensore sarà punito oltre che disciplinarmente anche con il rimborso delle spese giudiziarie sostenute dal soggetto erroneamente ingiunto, il quale potrà anche essere risarcito per i danni subiti.
Emanazione del decreto ingiuntivo
Una volta effettuata la verifica dei presupposti, l’avvocato può - su richiesta dell’assistito creditore - emettere l’atto di ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore, chiedendogli di pagare la somma dovuta entro il termine di 20 giorni. Questo dovrà essere inviato per mezzo di PEC o tramite la notifica a mezzo posta.
Nell’atto di ingiunzione bisogna anche ricordare alla controparte la sua facoltà di opporsi al decreto ingiuntivo, purché entro lo scadere del 20° giorno dalla notifica dell’atto. Superata la scadenza prefissata, senza che il debitore si sia opposto al decreto ingiuntivo, infatti, si procederà al pignoramento dei beni per soddisfare il credito.
Per quanto riguarda l’esecuzione forzata, inoltre, l’avvocato è autorizzato a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni così da verificare i beni potenziali da pignorare senza doverne fare richiesta al giudice.
Cosa succede in caso di opposizione?
In caso di opposizione al decreto ingiuntivo, che ricordiamo deve essere presentata entro il 20° giorno dalla notifica, viene avviato un contraddittorio con il debitore che avrà luogo davanti all’ufficio giudiziario competente.
Spetterà al giudice quindi decidere se esistono i presupposti per l’opposizione; qualora non fosse così, questo può rigettarla con decreto motivato fin dalla prima udienza, senza dare avvio ad un’istruttoria. In tal caso, inoltre, sempre il giudice autorizza - tramite un’ordinanza non impugnabile- l’esecuzione provvisoria dell’atto di ingiunzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA