Decreto prezzi del Mite per bonus casa e superbonus 110%: vediamo i nuovi limiti massimi per gli interventi edilizi e le novità sulle asseverazioni per la congruità dei costi.
Il decreto prezzi del Mite, il ministero della Transizione Ecologica, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2022, e riguarda i nuovi tetti di spesa massimi per i lavori in casa (compreso il superbonus 110%). Oltre questi limiti, non si potrà beneficiare della detrazione.
Di conseguenza ci sono delle novità importanti anche per le asseverazioni sulla congruità dei prezzi: il documento è una delle certificazioni fondamentali per procedere con la cessione del credito o lo sconto in fattura.
In generale, il testo del decreto pubblicato in GU rispecchia quanto anticipato dal provvedimento firmato il 14 febbraio dal ministro Cingolani: c’è un incremento dei prezzi del 20%, rispetto alla vecchia tabella, a eccezione del cappotto termico nelle zone più fredde (dove l’aumento è del 30%).
Decreto prezzi bonus casa e 110%: nuovi tetti massimi di spesa
L’obiettivo del cosiddetto decreto prezzi è da un lato quello di fotografare gli aumenti dei costi delle materie prime e la crescita dell’inflazione, e dall’altro contrastare le frodi. I nuovi prezzi entreranno in vigore dal 15 aprile 2022.
I costi massimali dovranno essere aggiornati entro il 1° febbraio del 2023 sulla base dei monitoraggi svolti da Enea.
Di seguito, i nuovi prezzi del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale a confronto con i vecchi, quelli del decreto Mise del 6 agosto 2020:
INTERVENTI VECCHI VALORI | UNITÀ DI MISURA | NUOVI VALORI | VAR.% |
---|---|---|---|
Interventi di riqualificazione energetica globale in zona climatica A, B, C | 800 | Euro/m2 960 | 20 |
Interventi di riqualificazione energetica globale in zona climatica D, E, F | 1.000 | Euro/m2 1.200 | 20 |
Isolamento di coperture esterne | 230 | Euro/m2 | 276 20 |
Isolamento di coperture interne | 100 | Euro/m2 120 | 20 |
Isolamento di coperture ventilate | 250 Euro/m2 | 300 | 20 |
Isolamento di pavimenti esterni | 120 Euro/m2 | 144 | 20 |
Isolamento di pavimenti interni/terreno | 150 Euro/m2 | 180 | 20 |
Isolamento pareti perimetrali esterne/diffuse (zona climatica A, B e C) | 150 | Euro/m2 180 | 20 |
Isolamento pareti perimetrali interne (zona climatica A, B e C) | 80 | Euro/m2 96 | 20 |
Isolamento pareti ventilate (zona climatica A, B e C) | 200 Euro/m2 | 240 | 20 |
Isolamento pareti perimetrali esterne/diffuse (zona climatica D, E e F) | 150 Euro/m2 | 195 | 30 |
Isolamento pareti perimetrali interne (zona climatica D, E e F) | 80 | Euro/m2 104 | 30 |
Isolamento pareti ventilate (zona climatica D, E e F) | 200 | Euro/m2 260 | 30 |
Sostituzione serramenti (zona climatica A, B, C) | 550 | Euro/m2 660 | 20 |
Sostituzione serramenti, persiane/scuri e tapparelle (zona climatica A, B, C) | 650 | Euro/m2 780 | 20 |
Sostituzione serramenti (zona climatica D, E, F) | 650 | Euro/m2 780 | 20 |
Sostituzione serramenti, persiane/scuri e tapparelle (zona climatica D, E, F) | 750 | Euro/m2 900 | 20 |
Installazione di schermature solari e ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici | 230 | Euro/m2 276 | 20 |
Impianti a collettori solari - Scoperti | 750 | Euro/m2 900 | 20 |
Impianti a collettori solari - Piani vetrati | 1.000 | Euro/m2 1.200 | 20 |
Impianti a collettori solari - Sottovuoto a concentrazione | 1.250 | Euro/m2 1.500 | 20 |
Impianti con caldaie a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (Pot. Nom. fino a 35 kWt) | 200 | Euro/kWt 240 | 20 |
Impianti con caldaie a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (Pot. Nom. oltre 35 kWt) * | 180 | Euro/kWt 216 | 20 |
Impianti con micro-cogeneratori (motore endotermico/altro) | 3.100 | Euro/kWe 3.720 | 20 |
Impianti con micro-cogeneratori (celle a combustibile) | 25.000 | Euro/kWe 30.000 | 20 |
Impianti con pompe di calore (Compressione di vapore elettriche, a motore e ad assorbimento, aria/aria) ** | 600 Euro/kWt | 720 | 20 |
Impianti con pompe di calore (Compressione di vapore elettriche, a motore e ad assorbimento, altro) ** | 1.300 | Euro/kWt 1.560 | 20 |
Pompe di calore geotermiche | 1.900 | Euro/kWt 2.280 | 20 |
Impianti con sistemi ibridi | 1.550 | Euro/kWt 1.860 | 20 |
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili *(Pot. Nom. fino a 35 kWt) | 350 | Euro/kWt 420 | 20 |
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili *(Pot. Nom. oltre 35 kWt) | 450 | Euro/kWt 540 | 20 |
Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore (Fino a 150 litri) | 1.000 | Euro 1.200 | 20 |
Impianti di prodizione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore (Oltre 150 litri) | 1.250 | Euro 1.500 | 20 |
Installazione di tecnologie di building automation | 50 | Euro/m2 60 | 20 |
(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.
(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.
Superati questi valori, non sarà possibile ottenere le detrazioni.
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Le novità sull’asseverazione della congruità dei prezzi col decreto Mite
Il decreto prezzi va a modificare il decreto Mise del 6 agosto 2020, e di conseguenza cambiano anche i parametri per l’asseverazione della congruità dei prezzi. Nello specifico, secondo le nuove regole il tecnico abilitato deve allegare il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento:
- interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
- interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
- interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
Per gli altri interventi, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici in base al tipo di intervento di cui all’Allegato I.
Decreto prezzi bonus casa: quali sono i costi esclusi?
La versione ufficiale del decreto pubblicata in GU conferma anche uno degli elementi più attesi dalle imprese: i costi extra non sono tra quelli compresi nel tetto massimo di spesa.
Tutta una serie di costi, quindi, è esclusa dal tetto massimo di spesa, come:
- l’Iva;
- le prestazioni professionali;
- l’installazione;
- la manodopera.
Nelle prime bozze, invece, i costi indicati nelle tabelle erano comprensivi anche di questi elementi.
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