Decreto Riscossione in GU, cosa cambia per le cartelle esattoriali?

Patrizia Del Pidio

9 Agosto 2024 - 11:47

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Riscossione, novità in arrivo per stralcio automatico, cartelle esattoriali e prescrizione. Vediamo cosa cambia.

Decreto Riscossione in GU, cosa cambia per le cartelle esattoriali?

Il Decreto Riscossione (Dl 110 del 29 luglio 2024) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto. Cosa cambia per le cartelle esattoriali? Annunciato, ormai da mesi, il discarico automatico delle cartelle non riscosse dopo 5 anni dall’affidamento all’agente di riscossione e l’estensione graduale della rateizzazione delle cartelle esattoriali fino a 120 mesi. Ovviamente non sono tutte qui le novità contenute in un decreto che ha come obiettivo la riforma del sistema di riscossione in Italia.

A parte la riorganizzazione del sistema di riscossione, c’è in programma anche la riorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e la riduzione del magazzino dei debiti dell’Ader. Con la riduzione del magazzino, ovviamente, c’è anche l’intenzione di fare in modo che i crediti da riscuotere non si stratifichino più in questo modo e fare in modo che i crediti inesigibili non vadano più a sottrarre energie a chi si deve occupare del recupero.

Anche se il decreto, con la pubblicazione in GU, è entrato in vigore, molte delle disposizioni saranno operative solo a partire dal 1° gennaio 2025.

La riforma della riscossione

Negli ultimi decenni il sistema della riscossione italiano ha dovuto affrontare molte criticità. Una delle problematiche riguarda il fatto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel corso degli anni, è stata chiamata a recuperare crediti che, fin dall’inizio, avevano poche possibilità di essere recuperati: questo ha portato a problemi non sono di gestione dei crediti e del magazzino, ma anche all’accumulo di migliaia e migliaia di crediti inesigibili.

Con il decreto Riscossione si mira a risolvere le criticità che negli ultimi anni la riscossione dei crediti ha riscontrato tramite il raggiungimento di obiettivi nell’ottica della semplificazione delle procedure di recupero.

I criteri direttivi per il recupero dei crediti prevedono diversi step, quali:

  • pianificare annualmente le procedure di recupero (step da concordare ogni anno con il Mef);
  • rivedere la disciplina sul discarico;
  • fare in modo che il diritto di credito degli enti pubblici sia salvaguardato con notifiche tempestive (non oltre il nono mese dall’affidamento del carico);
  • modificare in modo graduale i piani di rateizzazione;
  • superare progressivamente il ruolo per rendere più efficace l’attività di riscossione coattiva;
  • definire la disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali (per la tutela del credito e il diritto di difesa).

La pianificazione annuale, il discarico, il riaffidamento del debito, il magazzino e le responsabilità dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sono contenute negli articoli dall’1 al 10 del decreto. In modo particolare a disciplinare il discarico automatico sono gli articoli 3 e 4.

Prescrizione bloccata anche per i coobbligati solidali

L’articolo 15 porta novità per quel che riguarda la responsabilità sussidiaria. Se il debitore principale ottiene la rateizzazione del debito iscritto a ruolo, la prescrizione si sospende non solo per lui ma anche per i coobbligati (ad esempio il coniuge), dal momento che viene versata la prima rata e per tutta la durata del piano di dilazione.

I coobbligati, in ogni caso, saranno informati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione su:

  • il fatto che il debitore principale abbia richiesto una rateizzazione del debito;
  • il numero di rate previste;
  • la durata del piano di dilazione.

L’articolo 16, invece, prevede lo stop dei rimborsi fiscali ai debitori. In caso di debito non saldato le somme che devono essere rimborsate sono oggetto di una comunicazione di proposta di compensazione del debito (solo per rimborsi di importo superiore a 500 euro). Il contribuente può accettare la proposta e iniziare a saldare il proprio debito in compensazione, ma se non accetta la compensazione volontaria c’è un congelamento del rimborso.
Le somme oggetto di rimborso restano a disposizione dell’Agenzia delle Entrate fino a 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a dispsozione.

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