Il decreto Riscossione porta delle novità anche per quel che riguarda i rimborsi fiscali, compreso quello del 730: possono essere bloccati per chi ha debiti. Vediamo le novità.
Niente rimborsi fiscali a chi a debiti. Anche i rimborsi del 730 possono essere a rischio liquidazione e la novità è stata prevista dal decreto Riscossione pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024.
A ben vedere non è una assoluta novità poiché la compensazione volontaria con i crediti di imposta da usare per saldare i debiti con il fisco era già prevista dall’art. 28-ter del Dpr 602 del 1973 con una differenza: la vecchia normativa disponeva la compensazione volontaria con il contribuente che riceveva la proposta di compensazione dall’agente di riscossione poteva anche rifiutarla ricevendo, quindi, il rimborso spettante in ogni caso. La novità introdotta nel decreto Riscossione ha riscritto quanto previsto dal Dpr 602 apportando importanti modifiche.
Fino a oggi rimborsi fiscali e riscossione hanno continuato a viaggiare su binari paralleli e distinti: per riscuotere i debiti l’agente di riscossione non poteva intaccare eventuali crediti di imposta senza il consenso del contribuente.
Le cose sono cambiate con il decreto dello scorso agosto visto che dispone il blocco totale dei rimborsi fiscali per chi ha debiti iscritti a ruolo che non scelga la compensazione volontaria. Ora le somme spettanti restano a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre dell’anno dopo a quello in cui dovevano essere erogate per avviare le azioni esecutive.
Le novità della riscossione tocca i rimborsi fiscali
L’attuale ristesura dell’artico 28-ter prevede che l’Agenzia delle Entrate, prima di procedere al rimborso fiscale derivante dalla dichiarazione dei redditi, debba controllare se il beneficiario delle somme abbia debiti iscritti a ruolo.
Prima del decreto Riscossione, nel caso fossero presenti debiti iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate trasmetteva all’agente della riscossione che aveva in carico il ruolo, una segnalazione. Le somme del rimborso venivano messe disposizione dell’agente di riscossione che provvedeva a notificare al debitore la proposta di compensazione volontaria tra debiti e crediti di imposta. Entro 60 giorni il debitore doveva comunicare se intendeva accettare la proposta e, come si può notare, la decisione di compensazione (essendo volontaria) rimaneva a discrezione del contribuente.
Se il contribuente accettava la proposta l’agente di riscossione versava a proprio favore le somme per le quali risultava il debito, la parte di somme eccedente il debito, invece, veniva rimborsata al contribuente direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se, invece, non accettava la compensazione, riceveva il suo rimborso e l’agente di riscossione doveva procedere a trovare un altro modo per riscuotere il debito iscritto a ruolo (pignoramento, fermo amministrativo o altre azioni per l’esecuzione forzata).
Cosa cambia per i rimborsi con il decreto Riscossione
Il decreto 110 del 2024, decreto Riscossione, ha modificato l’articolo 28-ter per la compensazione dei debiti, prevedendo sempre la proposta di compensazione volontaria da parte del contribuente.
Con l’articolo 16 del nuovo decreto, però, entra in gioco la prima novità: il pagamento con compensazione volontaria sarà possibile solo per rimborsi che hanno un importo superiore a 500 euro. La verifica del beneficiario, inoltre, dovrà essere fatta su inadempimenti sull’obbligo di versamento per i quali sia stata notificata una o più cartelle esattoriali o siano stati affidati carichi all’agente di riscossione.
La modifica prosegue agendo anche sul blocco dei rimborsi, nel caso il contribuente non opti per la compensazione volontaria. In questo caso le somme oggetto di rimborso rimangono a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il rimborso doveva essere erogato, questo per permettere l’avvio dell’azione esecutiva per la riscossione del debito.
Il problema del decreto attuativo
La riforma della riscossione prevede, quindi, il blocco dei rimborsi in caso di debiti fiscali. Ma il blocco dovrebbe operare su rimborsi fiscali di importo superiore ai 500 euro e solo quando il contribuente ha carte esattoriali non saldate o avvisi di pagamento che abbiano importi superiori a 1.500 euro.
Questa novità, però, opererà solo dopo 60 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo, che ancora non è stato pubblicato.
La conseguenza della mancata pubblicazione del decreto fa si che i rimborsi siano lo stesso bloccati, ma applicando il limite previsto dalla precedente normativa, fissato a 60 euro.
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