Mancano pochi giorni per richiedere il rimborso dell’Iva versata in eccedenza o il suo uso in compensazione, c’è però un’im portante novità, infatti il modello TR 2025 è stato aggiornato.
Entro il 30 aprile 2025 è possibile presentare istanza per il rimborso del credito Iva oppure per chiedere l’uso in compensazione dello stesso. Per presentare istanza è necessario utilizzare il modello TR aggiornato al 21 marzo 2025.
I titolari di partita Iva possono maturare dei crediti fiscali, gli stessi possono essere richiesti a rimborso oppure possono essere utilizzati in compensazione.
Per agire correttamente i crediti di ogni trimestre derivanti dalla liquidazione periodica devono essere richiesti entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Essendo terminato il 31 marzo il primo trimestre 2025, entro il 30 aprile 2025 devono essere richiesti gli eventuali crediti maturati. Da questo mese entra però in vigore il nuovo modello TR.
Ecco tutte le novità per il rimborso Iva del primo trimestre 2025 con il nuovo modello aggiornato al 21 marzo 2025.
Chi usa il modello TR e novità 2025
Il modello TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza, ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Il modello è composto principalmente da frontespizio dove sono indicati i dati del contribuente. Il Quadro TA dove devono essere indicate le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) ovvero in quello dei corrispettivi (art. 24) per il trimestre cui si riferisce il modello. Segue il Quadro TB dove devono essere indicati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti (art. 25) per il trimestre cui si riferisce il modello.
Nel Quadro TC si procede, invece, alla determinazione del credito.
Nel Quadro TD si indica la sussistenza dei presupposti.
Novità nel modello TR per rimborso Iva o utilizzo in compensazione
La prima novità riguarda la prima pagina del modello dove è stata modificata l’informativa inerente il trattamento dei dati personali che è stata aggiornata degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.
Nella sezione “DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE”, dopo la parola “curatore” è stata eliminata la parola “fallimentare”. Questa modifica è dovuta al fatto che in effetti nel codice della crisi di impresa, sparisce il “fallimento”.
Nei Quadri TA e TB sono stati modificati i righi da 1 a 13, nella maggior parte dei casi si tratta di modifiche che riguardano le varie diciture. In altri casi si tratta di modifiche sostanziali.
Nelle nuove istruzioni alla compilazione si ricorda che in seguito alla trasmissione telematica del modello TR è possibile prendere visione delle ricevute all’interno dell’area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate. In passato la sezione era denominata “Ricevute” ora “Ricerca Ricevute”.
Entrano in vigore nel modello TR anche le novità previste dal concordato preventivo biennale. Il d.lgs. n. 13 del 2024 che ha istituito e regolato il concordato preventivo biennale prevede che, per coloro che hanno aderito al concordato, la soglia di crediti Iva per i quali è necessario richiedere il visto di conformità passa da 50.000 euro a 70.000 euro.
Nelle istruzioni al nuovo modello TR 2025 tale novità trova spazio a pagina 11 e a pagina 14, dove il valore “50.000” è sostituito da “70.000”. Viene però specificato che tale novità si applica “se il contribuente, l’ente o società partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo ha aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024 prima dell’inizio dell’anno solare riportato nell’apposito campo del frontespizio, al quale sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.”
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