Visto conformità dichiarazioni fiscali, cos’è e chi lo applica

Nadia Pascale

28 Giugno 2024 - 09:04

Cos’è il visto di conformità richiesto nelle dichiarazioni fiscali? Quando deve essere apposto e chi sono i professionisti abilitati a rilasciarlo? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Visto conformità dichiarazioni fiscali, cos’è e chi lo applica

Il visto di conformità nelle dichiarazioni fiscali è stato introdotto con il D.Lgs. n. 241 del 1997. Si tratta di un controllo formale sui dati delle dichiarazioni, viene richiesto in particolar modo nel caso in cui il contribuente debba avvalersi di compensazioni fiscali e queste superino determinati limiti.

È uno strumento che il Fisco utilizza per evitare frodi fiscali.

Vediamo ora, cos’è il visto di conformità, in quali casi è necessario, chi può rilasciare un visto di conformità, quali limiti sono applicati ed eccezioni.

Cos’è il visto di conformità e chi può rilasciarlo

Il visto di conformità è un un’attestazione rilasciata da un professionista che esegue controlli sulle dichiarazioni fiscali e ne attesta la regolarità formale. In un certo senso certifica che i dati presenti nella dichiarazione sono conformi rispetto alle risultanze documentali.

Può essere rilasciato da soggetti:

  • iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • iscritti negli albi dei consulenti del lavoro;
  • responsabili di assistenza fiscale presso i CAF;
  • iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (non possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni Modello 730).

Tali soggetti per poter apporre il visto di conformità devono essere iscritti nell’Elenco centralizzato informatizzato dell’Agenzia delle Entrate.

Per iscriversi devono effettuare una comunicazione ai sensi del D.M, 164/99, articolo 21, nel quale sono indicati:

  • dati anagrafici;
  • qualifica professionale;
  • codice fiscale, numero di partita IVA;
  • domicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale;
  • codice fiscale e la sede dello studio professionale associato in cui collabora.

Tra gli obblighi che ricadono sul professionista vi è anche quello di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni provocati dall’attività.

Stabilito chi può apporre il visto di conformità, vediamo in quali casi è richiesto il visto.

In quali casi è necessario il visto di conformità?

Il visto di conformità è obbligatorio per:

  • la presentazione del modello 730 trasmesso tramite CAF o professionista;
  • compensazione orizzontale dei crediti IVA;
  • Compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, Irap;
  • Esecuzione del rimborso di un credito IVA;
  • Interventi del Superbonus 110%, sia per sconto in fattura e cessione del credito, che in caso di detrazioni sulla dichiarazione dei redditi.

Le novità del 2024 sul visto di conformità per compensazioni fiscali

Volutamente nelle singole voci citate non sono stati inseriti i limiti, gli stessi infatti sono cambiati nel 2024.

Il visto di conformità previsto per le compensazioni fiscali è necessario al fine di evitare frodi fiscali. Le compensazioni consentono al contribuente di compensare debiti fiscali con altri crediti fiscali già maturati e riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

Quando gli importi da portare in compensazione sono elevati il rischio di frode è sempre alto e di conseguenza l’Agenzia richiede che un soggetto esterno confermi che gli importi per i quali il contribuente chiede la compensazione sono reali.

I limiti sono:

  • obbligo di visto di conformità per crediti fiscali superiori a 5.000 euro;
  • massimali per le compensazioni nel quadro RU, il massimale è fissato a 250.000 euro.
  • massimale annuale è di 2 milioni di euro;
  • compensazione è preclusa in presenza di somme iscritte a ruolo.

Il Quadro RU deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.
Nel quadro sono previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, alcune sezioni multimodulo, cosiddette “pluricredito”, nelle quali devono essere indicati i crediti d’imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.

Con la legge di bilancio 2024 sono previste ulteriori restrizioni all’uso dei crediti fiscali.
Non sono ammesse compensazioni per soggetti che:

  • abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
  • abbiano accertamenti esecutivi affidati ad agenti di riscossione per importi superiori a 100.000 euro per i quali siano scaduti i termini di accertamento e non siano intervenuti provvedimenti di sospensione.

Al fine di evitare frodi nell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali sono previsti ulteriori accorgimenti. Le compensazioni possono essere effettuate solo con il modello F24 trasmesso telematicamente.
Vige il divieto di compensazione per le partite Iva cessate.

Al fine di evitare frodi fiscali, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento al fine di effettuare un controllo sull’utilizzo del credito.

Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

Nel caso in cui, in seguito a controlli, l’Agenzia rileva delle anomalie le stesse sono comunicate telematicamente al contribuente. Entro 30 giorni il contribuente può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate.

Il visto di conformità nel decreto Adempimenti

Ricordiamo che il decreto Adempimenti ha introdotto nuovi limiti all’esonero dal visto di conformità per i soggetti che hanno un punteggio ISA elevato.

Le soglie passano da:

  • 50.000 a 70.000 euro per l’utilizzo in compensazione del credito Iva;
  • da 20.000 a 50.000 euro per l’utilizzo in compensazione dei crediti delle imposte dirette eIrap.

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