Deducibilità fiscale delle perdite su crediti con dichiarazione integrativa

Martina Cancellieri

25 Settembre 2018 - 10:30

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di deducibilità delle perdite su crediti a causa di errori contabili. È possibile procedere alla deduzione tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa dei redditi.

Deducibilità fiscale delle perdite su crediti con dichiarazione integrativa

Anche in presenza di un errore contabile, è possibile procedere alla deduzione della perdita sul credito, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, sul presupposto della diretta imputazione a patrimonio netto della perdita rilevata per errore nel bilancio d’esercizio.

Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello del 21 settembre 2018. Secondo quanto spiegato dalle Entrate, la società istante può dedurre le perdite sui crediti nei confronti di soggetti sottoposti a una procedura concorsuale a partire dall’anno di ammissione della stessa e fino all’esercizio in cui dovrebbe avvenire la cancellazione del credito dal bilancio.

La società può richiedere la deduzione del credito perduto a causa di un errore contabile relativo al mancato pagamento di una fornitura commerciale tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Perdite su crediti deducibili ed errori contabili, i chiarimenti delle Entrate

Con la risposta n. 12 del 21 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate spiega come le perdite su crediti siano deducibili se risultano da elementi certi e precisi e quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

L’interpello è stato esposto da una società in contabilità ordinaria, che nel 2017 ha individuato e corretto un errore contabile relativo all’imputazione di una perdita su crediti per la fornitura di beni merce, effettuata nel biennio 2007-2008, a favore di un’altra società.

Secondo il contribuente, la perdita su crediti relativa al mancato pagamento della fornitura commerciale avrebbe dovuto essere imputata nell’esercizio di competenza 2013, quando è stata dichiarata esecutiva la procedura di concordato preventivo, alla quale era stata ammessa la società destinataria della fornitura, la quale è stata sciolta nel 2014 e cancellata dal registro delle imprese l’anno successivo.

La società istante ha chiesto chiarimenti alle Entrate riguardo i seguenti punti:

  • quale sia il corretto periodo d’imposta al quale imputare la perdita su crediti;
  • se la deducibilità di tale componente negativo sia ammessa, ove la contabilizzazione dell’errore sia avvenuta mediante imputazione del relativo componente direttamente a patrimonio netto anziché al conto economico.
Agenzia delle Entrate - risposta n. 12 del 21 settembre 2018
Con la risposta n. 12/2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di deducibilità delle perdite su crediti a causa di errori contabili.

Deducibilità perdite su crediti tramite dichiarazione integrativa

Alla problematica sollevata dalla società interpellante, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il TUIR stabilisce in via generale che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa se risultano da elementi certi e precisi.

La società interpellate inoltre ha presupposto che la correzione dell’errore contabile è avvenuta mediante l’inserimento di una posta di patrimonio netto.

Il TUIR peraltro prevede che tali elementi di certezza e precisione si ritengono in ogni caso sussistenti nei casi in cui il debitore:

  • sia assoggettato a una procedura concorsuale relativa a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  • ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento o è assoggettato a procedure estere analoghe.

Il TUIR dispone inoltre che il debitore è considerato assoggettato a procedura concorsuale dalla data di annotazione della sentenza dichiarativa del fallimento o degli altri provvedimenti sopracitati nel registro delle imprese.

In riferimento al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate risponde che il corretto periodo d’imposta della perdita su crediti realizzata dalla società istante è l’arco temporale compreso tra l’apertura della procedura di concordato preventivo e l’esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione dal bilancio del credito.

Riguardo all’errore contabile l’Agenzia ricorda che il Decreto Fiscale 193/2016 ha stabilito tempi più lunghi per correggere errori o omissioni nella dichiarazione dei redditi attraverso la dichiarazione integrativa a favore del contribuente.

Si considerano dunque ascritti a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa pertanto la società può procedere alla deduzione della perdita sul credito presentando una dichiarazione integrativa tramite il Modello Redditi SP 2014 (per i redditi dell’anno precedente) sul presupposto della diretta imputazione a patrimonio netto della perdita rilevata per errore nel bilancio d’esercizio 2017.

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