Ecco cosa prevede la legge italiana riguardo a denunce e querele presentate in anonimato. Quando sono ammesse e perché.
Si sente così tanto parlare di denunce anonime, complice la passione per il genere poliziesco e i racconti edulcorati di personaggi seguiti dal pubblico, da darne per scontato l’esistenza del nostro ordinamento. In fondo, sembrerebbe uno strumento adatto a tutelare i cittadini da possibili ripercussioni, disincentivando la paura di farsi avanti contro l’ingiustizia. Qualsiasi persona che abbia mai sporto una denuncia (ma anche una querela o un semplice esposto) sa bene, però, che ha dovuto dapprima identificarsi alle forze dell’ordine con tanto di documento d’identità valido, firmando poi il verbale delle proprie dichiarazioni.
La procedura può essere svolta anche tramite un avvocato che agisce per procura, a nome del proprio assistito. Anche chi è stato denunciato (o querelato) si sarà accorto a un certo punto che il mito della denuncia anonima è piuttosto fragile, potendo infatti accedere alla documentazione che lo accusa, completa di date, dettagli e nomi dei dichiaranti. Come fare quindi a denunciare un reato senza rivelare la propria identità? La legge italiana è piuttosto restrittiva sull’argomento. Ecco cosa prevede.
Si può fare una denuncia anonima?
In linea generale, non è possibile fare una denuncia anonima e lo stesso principio vale per l’esposto e la querela. L’articolo 333 del Codice di procedura penale stabilisce perfino che eventuali denunce anonime, pertanto incomplete, non possono essere utilizzate. Ciò significa che se manca l’identificazione del dichiarante o, come più realisticamente potrebbe accadere, la sua firma, la denuncia non ha alcun valore. La denuncia anonima non produce quindi alcun effetto giuridico, non dà impulso alle indagini né tanto meno incentiva il rintracciamento e la punibilità dell’autore di un reato.
È una regola che non deve essere sottovalutata. Chi si reca presso le forze dell’ordine denunciando un reato senza adempiere alla procedura imposta dalla legge non può contare su nessun genere di stratagemma. Per quanto il reato sospettato possa apparire grave o moralmente ripugnante, a prescindere dalle eventuali circostanze sospette, le forze dell’ordine non possono procedere legalmente sulla base di una denuncia anonima.
Perché non si può fare una denuncia anonima?
L’impossibilità di presentare una denuncia anonima potrebbe apparire penalizzante ai cittadini, ma è fondamentale per garantire il diritto alla difesa previsto dalla Costituzione italiana. Conoscere con precisione i fatti di cui si è stati accusati e l’identità del dichiarante è infatti fondamentale per provare la propria innocenza o comunque una versione dei fatti differente da quella prospettata. In caso contrario, nessuno avrebbe davvero modo di difendere i propri diritti e denunce, querele ed esposti passerebbero da essere un utile strumento all’insegna della legalità a un mezzo alla mercé di chiunque intenda servirsene per danneggiare gli altri.
La seconda ragione per cui l’ordinamento impedisce la segnalazione anonima è infatti la costruzione di un deterrente alle calunnie e alle denunce false rese in mala fede, che non solo possono danneggiare sensibilmente il singolo ma, soprattutto, rallentano e intralciano il lavoro delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria, che è ovviamente indispensabile.
D’altro canto, molte persone temono così di avere ripercussioni in caso di denuncia o querela. In tal proposito è bene ricordare che indipendentemente dall’esito del procedimento e dagli effetti scatenati dalla segnalazione, non ci sono conseguenze legali per chi ha agito in buona fede. Chi ritiene di aver subito un reato o di avervi assistito ha tutto il diritto, e in qualche modo il dovere, di farlo presente. Sarà poi l’autorità giudiziaria a valutare il tutto. Per le materie più delicate, inoltre, sono previsti piani di protezione dei testimoni fondati proprio sull’anonimato. Allo stato attuale delle cose, c’è ancora molto da fare per garantire un’adeguata tutela alle vittime dei crimini più gravi, ma è questo l’obiettivo prefissatosi dalla legge.
Quando è ammessa la denuncia anonima
L’articolo 240 del Codice di procedura penale individua le eccezioni in cui è ammessa la denuncia anonima, ovvero la documentazione che costituisce corpo del reato o proviene direttamente dall’imputato. Altrimenti, le denunce anonime devono essere distrutte entro 48 ore dalla loro acquisizione. In ogni caso, è possibile chiedere l’anonimato fino all’incardinarsi del procedimento penale (e comunque non nei confronti delle autorità) e, per alcune materie, effettuare delle segnalazioni tramite i mezzi messi a disposizione dalle forze dell’ordine, senza però valore di denuncia o querela.
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