Non solo per l’acquisto dell’abitazione principale: la detrazione per gli interessi passivi riguarda anche mutui richiesti per altri motivi.
La detrazione al 19% degli interessi passivi del mutuo, non spetta solo per l’acquisto dell’abitazione principale. Non tutti lo sanno ma ci sono diversi casi in cui è riconosciuta la detrazione per gli interessi passivi dei mutui e, tra l’altro, si indica anche in righi diversi del quadro E utilizzando codici diversi.
Gli interessi passivi (ma anche gli oneri accessori e le quote di rivalutazione in dipendenze di mutui) permettono di avere diritto a una detrazione al 19%. La detrazione, diversamente da quello che si può pensare, non spetta solo per mutui ipotecari accesi per acquistare l’abitazione principale in cui si trasferisce la residenza, ma anche per altre tipologie di mutuo con limiti e condizioni differenti.
Illustriamo per quali tipologie di mutui è riconosciuta l’agevolazione fiscale e come compilare il modello 730/2024 per ottenerla.
Detrazione interessi passivi e oneri accessori, per quali spese?
Prima di entrare nel dettaglio delle tipologie di mutuo per le quali è possibile ottenere la detrazione degli interessi passivi, vediamo quali sono le spese accessorie che rientrano nel beneficio fiscale.
Oltre agli interessi passivi corrisposti alla banca nell’anno di imposta, nella detrazione al 19% rientrano anche:
- relative maggiori spese causate dal cambio di valuta per i mutui stipulati in valuta diversa dall’euro;
- commissioni agli istituti di credito per l’intermediazione;
- oneri fiscali;
- spese di istruttoria e di perizia tecnica;
- penalità per estinzione anticipata;
- spese notarili.
Detrazione interessi passivi per acquisto abitazione principale
Questa è sicuramente l’agevolazione più conosciuta per quel che riguarda i mutui e si riferisce al mutuo ipotecario contratto per acquistare l’abitazione principale. La detrazione riconosciuta, al 19%, è su una spesa massima di 4.000 euro l’anno.
La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale per il contribuente. Per i mutui stipulati prima del 1993 il limite di spesa da considerare è di 4.000 euro per ogni intestatario del mutuo, per quelli stipulati successivamente di 4.000 euro complessivi da suddividere tra gli intestatari.
Per poter fruire della detrazione è necessario che il contribuente sia intestatario del mutuo e anche proprietario dell’immobile. La detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado: art. 5, comma 5, del TUIR).
Mutui contratti per acquisto di altri immobili
Per mutui garantiti da ipoteca stipulati prima del 1993, la detrazione degli interessi passivi spetta anche per acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale. In questo caso varia il limite che è fissato in 2.065,83 euro per ogni intestatario indipendentemente dal reddito.
In questo caso per la detrazione bisogna fare una distinzione:
- per mutui stipulati entro il 31 dicembre 1990 la detrazione è riconosciuta anche per l’acquisto di immobile non destinato all’abitazione, come negozi o uffici, ed è valida anche per mutui richiesti per costruzione o ristrutturazione;
- per mutui stipulati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1992, invece, la detrazione è riconosciuta solo nel caso di acquisto di un immobile residenziale anche non adibito ad abitazione principale (a patto che non venga locato).
Inoltre è possibile sommare la detrazione a quella riconosciuta per il mutuo per acquisto dell’abitazione principale (a patto che la spesa complessiva non superi i 2.065,83 euro).
Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
La detrazione per gli interessi passivi spetta anche per i mutui richiesti nel 1997 per spese di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici. L’agevolazione fiscale al 19% si calcola su una spesa massima di 2.582,28 per ogni intestatario del mutuo. L’importante è che il contratto di mutuo sia stato stipulato proprio con la scopo di finanziare gli interventi in questione per qualsiasi immobile, compresi box, cantine e negozi.
Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale
La stessa detrazione al 19% è riconosciuta anche per gli interessi passivi del mutuo contratto dal 1998 in poi per costruire o ristrutturare l’abitazione principale. Il beneficio è calcolato su un importo massimo di 2.582,28 euro.
Con il codice 10 si indicano gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 e fino al 31 dicembre 2021 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Con il codice 46 i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022.
Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l’unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Interessi relativi a prestiti o mutui agrari
Gli interessi passivi per prestiti o mutui agrari di ogni genere (indipendentemente dal fatto che tali contratti siano garantiti o meno da ipoteca) danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%.
Gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021 devono essere indicati con il codice 11.
Gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 vanno indicati con il codice 47.
Come inserire il mutuo nel 730?
In base alla tipologia di mutuo per il quale si chiede la detrazione varia il rigo in cui inserire la spesa e il codice da utilizzare. Riassumiamo le informazioni nella seguente tabella:
Tipologia di mutuo | Dove si inserisce nel 730 | Codice |
---|---|---|
mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale | Rigo E7 | |
Interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l’acquisto di altri immobili | Rigo E8-E10 | codice 8 |
Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio | Rigo E8-E10 | codice 9 |
Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale | Rigo E8-E10 | codice 10 e 46 |
Interessi relativi a prestiti o mutui agrari | Rigo E8-E10 | codice 11 e 47 |
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