Detrazioni, come pagare per avere il rimborso dei nuovi bonus?

Rosaria Imparato

8 Luglio 2022 - 13:13

Le novità sulle detrazioni si trovano nella circolare n. 24 del 7 luglio, in cui le Entrate forniscono i dettagli su come pagare e quali documenti conservare per avere il rimborso dei nuovi bonus.

Detrazioni, come pagare per avere il rimborso dei nuovi bonus?

Come pagare per avere il rimborso dei nuovi bonus? L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24 il 7 luglio, con le linee guida per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2022 per contribuenti, professionisti e Caf.

Quest’anno ci sono dei nuovi bonus e crediti d’imposta che fanno il debutto in dichiarazione dei redditi, e le istruzioni dell’Amministrazione Finanziaria fanno il punto sulle novità. Il documento di prassi di ben 324 pagine è stato redatto d’intesa con la Consulta nazionale dei Caf. Le detrazioni relative ai lavori edilizi (bonus ristrutturazione, eco e sismabonus, superbonus 110%, facciate e giardini) verranno affrontate in una circolare a parte.

Bonus musica: come pagare e documenti da conservare

Il bonus musica consiste nel rimborso del 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione. La detrazione arriva fino al massimo di 1.000 euro per ciascun ragazzo, a condizione che il reddito non superi i 36mila euro annui.

Per avere diritto alla detrazione, però, il contribuente deve effettuare il pagamento con:

  • versamento postale o bancario;
  • tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

I documenti da conservare variano in base alla modalità di pagamento:

  • ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario;
  • in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario;
  • nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare, o nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta/fattura rilasciata dal prestatore del servizio da cui è possibile individuare il codice fiscale del soggetto nei cui confronti la prestazione è eseguita (ragazzo beneficiario) e la modalità di pagamento utilizzata.

Bonus casa under 36: come usarlo e a cosa fare attenzione

Questo bonus prima casa è dedicato agli under 36 che stipulano un contratto dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022, a patto che non abbiano ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato e con un Isee fino a 40mila euro.

Il credito d’imposta maturato dal contribuente under 36 (pari all’Iva corrisposta) per l’acquisto della prima casa assoggettato ad Iva non è richiedibile a rimborso, ma può essere utilizzato:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’Irpef dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
  • limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”;
  • il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.

I documenti da controllare e conservare sono:

  • atto di acquisto dell’immobile o decreto di trasferimento a seguito di procedimento giudiziale;
  • dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni prima casa under 36 se non risultano nel provvedimento giudiziale;
  • atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad Iva;
  • copia della DSU utilizzata in sede di redazione dell’atto di acquisto;
  • modelli F24 in caso di compensazioni effettuate.

Come pagare tamponi e test molecolari, sierologici o antigenici per avere la detrazione

Le spese per tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al Ssn.

Le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagati in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).

Le spese per tamponi rapidi di autodiagnosi, qualora il documento di spesa non riporti il codice AD, (il codice che attesta la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria della spesa per dispositivi medici), sono detraibili solo se sono provate la marcatura CE e la conformità alla normativa europea del prodotto, non essendo compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune.

I documenti da conservare sono:

  • scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione). Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI, è necessaria anche la documentazione dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell’elenco allegato alla circolare n. 20/E del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad es.: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circolare n. 20/E del 2011, la documentazione deve contenere anche l’indicazione delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE o ai regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746. Per i prodotti su misura non è necessaria la marcatura CE ma è necessario che sia prodotta l’attestazione di conformità al decreto legislativo n. 46 del 1997 o al regolamento europeo UE/2017/745;
  • la qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della salute.

Tutti i dettagli si trovano nella circolare n. 24 del 7 luglio 2022, che lasciamo in allegato.

Circolare AdE n. 24 del 7 luglio 2022
Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte prima

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