Modello IVA 2021, di seguito le istruzioni per la compilazione del quadro VX, dedicato all’IVA da versare o a credito.
Dichiarazione IVA 2021, come compilare il quadro VX? Le istruzioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio, insieme alla versione definitiva del modello.
Il quadro VX contiene i dati relativi all’IVA da versare o all’IVA a credito, e va compilato solo nel modulo n. 01.
L’invio del modello IVA può essere effettuato dal 1° febbraio, fino alla scadenza del 30 aprile.
Di seguito vediamo quali sono le principali novità contenute nelle istruzioni per la compilazione del quadro VX del modello IVA 2021 per le società controllate o controllanti e in caso di fallimento o liquidazione amministrativa coatta nel 2020.
Modello IVA 2021: compilazione del quadro VX da parte delle società controllanti e controllate
Il quadro VX contiene i dati relativi all’IVA da versare o a credito e deve essere compilato unicamente nel modulo n. 01.
Le società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta compilano il rigo VX7 o il rigo VX8 per indicare il debito o il credito trasferito al gruppo in sede di conguaglio. Tali soggetti, inoltre, compilano il rigo VX2, campo 1, con la somma degli importi indicati nei seguenti righi, riguardanti crediti che non possono essere trasferiti alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, per tutti i moduli compilati:
- VL10;
- VL11, campo 2;
- VL12, campo 2;
- VL40.
Nelle ipotesi di operazione straordinaria, come nel caso di incorporazione, qualora la società dichiarante avente causa (ad esempio, incorporante) abbia partecipato alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta, l’eventuale conguaglio a debito o a credito risultante dal quadro VL dei moduli relativi alle società danti causa (ad esempio, incorporate) non partecipanti alla medesima procedura va riportato, rispettivamente, nel rigo VX1 o nel rigo VX2, campo 1.
A tal fine, occorre determinare la differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39, evidenziati nei rispettivi quadri VL di ciascun soggetto, esterno al gruppo, partecipante alla operazione straordinaria.
All’importo di tale differenza (positiva o negativa) vanno poi sommati algebricamente (con il segno “-”) gli importi indicati nei righi VL10, VL11, campo 2, VL12, campo 2, e VL40 di tutti i moduli compilati.
Pertanto, nel rigo VX1 va indicato l’importo complessivo da versare pari al risultato della suddetta somma algebrica, se positiva. Se tale risultato, invece, è negativo, questo (in valore assoluto) va riportato nel rigo VX2, campo 1.
Per le modalità di utilizzo dell’importo indicato nel rigo VX2, campo 1, è prevista:
- la compilazione del rigo VX4 per indicare l’importo oggetto di richiesta di rimborso;
- la compilazione del rigo VX5 per indicare l’importo da utilizzare in compensazione nel modello F24;
- la compilazione del rigo VX6 per indicare l’importo ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dagli artt. 117 e seguenti del TUIR.
Le società uscite dal gruppo per cessazione del controllo nel corso dell’anno non devono compilare i righi VX7 e VX8 e devono indicare il conguaglio annuale a debito o a credito, rispettivamente, nel rigo VX1 o nel rigo VX2, campo 1.
Quadro VX nel modello IVA 2021: istruzioni per la compilazione in caso di fallimento nel 2020
Il quadro VX va compilato anche in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa nel corso dell’anno di imposta 2020.
In uno di questi casi, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l’anno d’imposta, comprensiva di due moduli, di cui vanno compilati tutti i quadri:
- il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3);
- il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data.
I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01.
Con riferimento al quadro VX in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa occorre tener presente due ipotesi. La prima di esse consiste nella presenza di un debito IVA risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (1° periodo).
In questo caso occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (2° periodo), in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro.
La seconda ipotesi prevede la presenza di un credito IVA nel 1° periodo. In questo caso, invece, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.
Le istruzioni delle Entrate precisano che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
La dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico modello IVA 74-bis, approvato con il provvedimento 15 gennaio 2019, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello.
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