L’aumento dei tassi Bce allo 0,5% impatta anche sulla dichiarazione dei redditi e in particolare sul monitoraggio delle attività estere tramite il quadro RW. Ecco a chi interessa e perché.
L’aumento dei tassi Bce allo 0,5% impatta anche sulla dichiarazione dei redditi e sull’esecuzione dell’attività di monitoraggio per le attività finanziarie detenute all’estero.
Nel quadro RW del Modello Redditi Pf, occorre infatti specificare quali sono i beni oggetto di monitoraggio creando un collegamento a uno o più quadri reddituali, con possibili riflessi sull’Irpef. Per esempio, un contribuente che detiene attività all’estero per un importo pari a 1 milione di euro dovrà fare molta attenzione alla compilazione del quadro RW per evitare che il suo investimento sia considerato produttivo di interessi.
Nell’ambito della normativa sul monitoraggio fiscale (DL 167/90) assume infatti un ruolo fondamentale l’art. 6 che dispone una presunzione legale di fruttuosità per le attività finanziarie estere non dichiarate correttamente ai fini del monitoraggio.
Nel caso in esame, l’applicazione dell’art. 6 comporterebbe l’emersione di un reddito pari a 5.000 euro, calcolato moltiplicando il valore dell’investimento estero per il tasso ufficiale di riferimento - il tasso BCE - che dal 27 luglio 2022 è pari allo 0,50%.
Fino al 26 luglio 2022, con il tasso ufficiale di riferimento pari a zero, le disposizioni dell’art. 6 del DL 167/90 hanno sempre portato alla definizione di un reddito nullo. Ecco perché chi detiene attività finanziarie all’estero deve fare molta attenzione a dichiararle correttamente.
Esiste però un modo per evitare che un’attività estera che non produce interessi possa essere considerata fruttifera.
Dichiarazione dei redditi: come compilare correttamente il quadro RW
Le attività estere oggetto di monitoraggio e inserite nel quadro RW, devono essere associate ai quadri reddituali RL, RM ed RT, dove poi sono inseriti i redditi da esse derivanti ai fini del calcolo dell’imposta Irpef. Tale indicazione viene fatta nella colonna 18 dove è appunto indicato il quadro reddituale corrispondente all’attività finanziaria o all’investimento indicato ai fini del monitoraggio.
In particolare, dovrà essere indicato:
- il codice 1 se l’attività è inserita nel quadro RL (per esempio, l’affitto di fabbricati);
- il codice 2 se è inserita nel quadro RM (redditi soggetti a tassazione separata);
- il codice 3 se è inserita nel quadro RT (plusvalenze di natura finanziaria);
- il codice 4 per la compilazione contemporanea di due o tre quadri (RL, RM ed RT);
- il codice 5 nel se i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta o se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In quest’ultimo caso sarà necessario acquisire una idonea e completa documentazione richiedendola agli intermediari esteri.
Se il cespite è infruttifero (o produce redditi nell’anno di imposta successivo) il contribuente dovrà indicare il codice 5.
Monitoraggio nel caso di variazioni in corso dell’anno
La normativa sul monitoraggio non fornisce alcuna indicazione quando la variazione sopraggiunge nel corso dell’anno.
Come spiega Eutekne, è però possibile ipotizzare un ragguaglio proporzionale ai giorni di vigenza del nuovo tasso di riferimento (in questo caso dal 27 luglio 2022).
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