Dichiarazione Iva 2025, scadenze, novità e istruzioni

Nadia Pascale

27 Gennaio 2025 - 10:18

Dal 1° febbraio 2025 è possibile trasmettere la dichiarazione Iva 2025 relativa alle operazioni 2024. Resta la doppia scadenza, entro il 28 con la Lipe del quarto trimestre o entro il 30 aprile.

Dichiarazione Iva 2025, scadenze, novità e istruzioni

Prende il via la stagione della dichiarazione Iva 2025, dal 1° febbraio è possibile trasmettere il modello. Ecco novità e istruzioni.

Tra gli adempimenti a cui sono tenuti i titolari di partita Iva, esclusi i forfetari, c’è la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Dal 1° febbraio 2025 è possibile inviare il modello compilato, c’è tempo fino al 30 aprile per adempiere. Sanzioni ridotte per chi presenta la dichiarazione Iva tardiva entro 90 giorni dalla scadenza.

Tra le varie opzioni c’è anche la dichiarazione Iva precompilata disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, questa consente di calcolare e pagare l’imposta ed eventualmente di inviare una dichiarazione correttiva o integrativa.

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla pubblicazione del modello per la dichiarazione Iva e le istruzioni tecniche per la compilazione.
Ecco chi è obbligato, i soggetti esonerati, le scadenze e le novità contenute nelle istruzioni della dichiarazione Iva 2025.

Scadenze dichiarazione Iva 2025, attenti alla doppia data

La prima scadenza da tenere in considerazione è quella del 28 febbraio, data entro la quale è necessario presentare il modello Lipe, liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2024.
Questa può essere omessa nel caso in cui si presenti, entro la stessa data, la dichiarazione annuale. Ciò vuol dire che coloro che non vogliono inviare la Lipe, devono trasmettere la dichiarazione annuale non con il termine finale del 30 aprile, ma con il termine del 28 febbraio 2025.

In questo caso deve essere compilato il Quadro VP della dichiarazione annuale dove è possibile inserire i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Entro il 17 marzo 2025 deve, invece, essere pagato il saldo Iva ( la scadenza naturale sarebbe il 16 marzo, ma si tratta di una domenica). A questo punto sottolineiamo che la dichiarazione Iva, presentata dopo il 28 febbraio, ha solo valore riepilogativo dei dati di cui l’amministrazione finanziaria già è a conoscenza.
Le somme che emergono devono essere versate con il modello F24.

Fatta questa premessa, ecco le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Iva 2025.

Dichiarazione Iva 2025, novità

Nelle dichiarazioni fiscali ogni anno diventano operative le novità introdotte con leggi emanate per l’anno di imposta oggetto di dichiarazione. Anche la dichiarazione Iva 2025 recepisce quindi importanti novità fiscali.

In primo luogo nella sezione 1 è stato introdotto il rigo VO18, riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime forfettario.
Un’altra importante novità riguarda le aziende agricole giovanili: nella sezione 2, è stato introdotto il rigo VO27, dedicato alle imprese giovanili in agricoltura che optano per l’applicazione del regime fiscale previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 36/ 2024.
Infine, nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art 30 della legge n. 724 del 1994.

Modello dichiarazione Iva 2025
Modello dichiarazione Iva 2025
Istruzioni dichiarazione Iva 2025
Istruzioni dichiarazione Iva 2025

Si ricorda che nella parte superiore di tutte le pagine costituenti ogni modulo deve essere riportato il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo di cui la pagina fa parte.

Dichiarazione Iva tardiva con sanzioni ridotte

La dichiarazione Iva tardiva può essere presentata entro il 29 luglio 2025 pagando una sanzione di soli 25 euro.

Scaduto il termine del 30 aprile 2025, l’art. 2 c. 7 DPR 322/98 stabilisce che si considera valida la dichiarazione presentata nei successivi 90 giorni, vale a dire entro il 29 luglio 2025, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

La sanzione è pari a 250 euro, che può essere regolarizzata pagando la sanzione ridotta di 25 euro, pari ad un decimo, applicabile in base all’art. 13 c. 1 lett. c) D.Lgs. 472/97 se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Si ricorda che in materia di sanzioni è interventuo il decreto Sanzioni che prevede:

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta e non versata ( prima dal 120% al 240%). Importo minimo 250 euro;
  • dichiarazione presentata con un ritardo oltre i 90 giorni ma entro i termini per l’accertamento ma prima che il contribuente sia informato di ispezioni e verifiche, pari al 75% delle imposte dovute;
  • Se dalla dichiarazione emerge un’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile superiore a quella spettante (dichiarazione infedele), la sanzione amministrativa è del 70% con un importo minimo di 150 euro.

Ricordiamo, inoltre, che il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione IVA presentata validamente per il periodo d’imposta 2024 da parte dei soggetti passivi trasmettendo una dichiarazione integrativa entro il termine per la decadenza del potere di accertamento, vale a dire il 31.12.2030 (quinto anno successivo alla presentazione).

La dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa e non può essere corretta.

Chi deve presentare la dichiarazione Iva 2025

La dichiarazione Iva annuale, come detto, deve essere presentata entro il 30 aprile 2025 e deve essere trasmessa telematicamente. Una dichiarazione Iva trasmessa senza il “rispetto” delle specifiche tecniche viene scartata. Inoltre è considerata come non presentata e questo espone al rischio di essere sottoposti a sanzioni pesanti, minimo 250 euro, massimo 2.000 euro.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva i contribuenti che svolgono attività di impresa, professionali o artistiche. Inoltre, devono presentare la dichiarazione Iva le organizzazioni di soggetti non residenti, aziende estere che operano in Italia.

La prima cosa a cui porre attenzione è la mole della dichiarazione Iva: qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB compressi), è necessario frazionare la dichiarazione in più invii. Occorre avere cura per ogni invio a frazionare in modo che la dimensione si avvicini il più possibile al limite visto, così da ridurre il più possibile il numero degli invii.

Il contribuente deve prestare attenzione anche alla formattazione del testo, infatti, una formattazione non conforme porta allo scarto del modello.
Nelle specifiche tecniche viene anche ricordato che tutti i caratteri alfabetici devono essere inseriti in maiuscolo.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Altri soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva

Naturalmente non vi è l’obbligo di presentazione diretta da parte del contribuente, la dichiarazione annuale Iva 2025, oltre a poter essere presentata direttamente dal titolare della partita Iva, può essere presentata da:

  • intermediario;
  • soggetti incaricati, nel caso in cui la dichiarazione debba essere presentata da Amministrazioni dello Stato;
  • tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui termina la ricezione telematica, ne è prova la comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Chi non deve presentare la dichiarazione Iva 2025?

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva 2025 i soggetti che:

  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti Iva;
  • contribuenti che per tutto l’anno hanno effettuato operazioni in regime forfetario;
  • contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA;
  • imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non effettuino operazioni rilevanti ai fini Iva;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee;
  • organizzazioni di volontariato e APS.

Si ricorda, infine, che se il contribuente ha presentato nei termini la dichiarazione Iva, ma abbia ricordato delle operazioni non dichiarate oppure si sia accorto di aver commesso errori, può presentare la dichiarazione Iva “correttiva nei termini”. Si tratta di una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su
modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO