Dichiarazione precompilata 2018: l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 6 febbraio 2018 comunica che sono state aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate. Ecco tutte le novità.
Dichiarazione precompilata 2018: l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 6 febbraio 2018 ha comunicato che sono state aggiornate le specifiche tecniche e le modalità per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.
Lo scopo degli aggiornamenti è quello di fornire al contribuente una dichiarazione dei redditi precompilata il più corretta e chiara possibile.
La comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie è stata introdotta dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge 413/1991, poi sostituito dall’art. 1, comma 950, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Vediamo di seguito nel dettaglio quali modifiche sono state apportate dall’Agenzia delle Entrate alle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.
La comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie
L’articolo 78, comma 25-bis, della legge 413/1991, come sostituito dall’art. 1, comma 950, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che:
“ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dall’anno d’imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (…) trasmettono all’Agenzia delle Entrate in via telematica, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma1 dell’articolo 10 del TUIR (DPR917/86) nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dell’articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico.”
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento del 6 febbraio 2018 provvede a modificare le specifiche tecniche approvate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 20018 del 27 gennaio 2017, relativo alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sono state modificate per acquisire l’informazione dei contributi detraibili, anziché deducibili, ricevuti dai soggetti che erogano rimborsi delle spese sanitarie, consentendo così una più corretta e completa elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Si allegano di seguito le specifiche tecniche aggiornate dall’Agenzia delle Entrate e le modalità di compilazione per la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.
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