Nel momento in cui si decide di aprire un negozio online, è importante conoscere le differenze tra e-commerce diretto e indiretto, con i rispettivi obblighi.
Il mondo dell’e-commerce è in continua ascesa. Se inizialmente gli utenti si sentivano a proprio agio utilizzando solo i grandi portali, oramai è sempre più comune anche per i piccoli negozi avere il proprio shop online. Nel momento in cui si sceglie di procedere in questa direzione è importante prima di tutto conoscere le differenze tra l’e-commerce diretto e quello indiretto, così da poter capire in quale delle due categorie si ricada.
Se, invece, si desidera cominciare da zero un’attività online, è importante tenere conto anche delle diverse discipline in materia fiscale che si applicano a queste due tipologie di e-commerce. Di seguito una breve guida per poter comprendere meglio questo mondo.
E-commerce diretto e indiretto: la definizione
Nel momento in cui si parla di e-commerce generalmente si pensa semplicemente ai negozi digitali attraverso cui poter fare acquisti da ricevere a casa propria. Tuttavia, nel caso in cui si desiderasse aprirne uno, è fondamentale prima di tutto conoscere le due grandi famiglie di e-commerce e le loro differenze.
Di base infatti il commercio online si può dividere in due versioni, dette “e-commerce diretto” e “e-commerce indiretto”. Queste definizioni si sentono soprattutto quando si parla dei diversi obblighi e normative fiscali che è necessario seguire a seconda della tipologia in questione:
- l’e-commerce diretto indica il commercio di prodotti o servizi immateriali, come può essere l’acquisto di musica digitale o di un videogioco da poter scaricare sul proprio device, senza dover attendere che il prodotto venga inviato fisicamente a casa dell’acquirente. Si può quindi usufruire direttamente di ciò che è stato acquistato in modo immediato. Ai fini dell’Iva questa tipologia di commercio viene considerata come “prestazione di servizio”;
- l’e-commerce indiretto prevede l’acquisto di un bene materiale, come avviene solitamente via Amazon o attraverso in generale un e-commerce con prodotti fisici. In questa situazione l’acquirente deve attendere che il prodotto lo raggiunga fisicamente per poterne usufruire. Non è quindi un passaggio diretto, ma richiede il supporto di terze parti (il corriere), perché il bene fisico arrivi in mano a chi lo ha acquistato.
Le due diverse tipologie di e-commerce seguono regole differenti, in particolare per quel che riguarda la fatturazione elettronica. Per quanto sia importante farsi aiutare da un commercialista esperto in questo campo, per evitare di commettere errori, conoscere le basi per comprendere meglio il funzionamento di queste diversità risulta altrettanto importante.
E-commerce diretto e fatturazione elettronica
Rientrano nell’e-commerce diretto operazioni come:
- la fornitura di servizi web e web-hosting;
- il commercio di prodotti digitali, dai software e i loro aggiornamenti, agli e-books;
- tutti quei servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato sulla rete.
Essendo una tipologia di commercio che rientra nella categoria di prestazione di servizio, è necessario l’utilizzo della fatturazione elettronica quando si rientra nella categoria del B2C, salvo richiesta da parte del cliente. È inoltre anche obbligatorio eseguire sempre la tenuta, la memorizzazione, la trasmissione dei corrispettivi telematici, e l’emissione del documento commerciale.
Per quel che riguarda l’Iva, le operazioni di e-commerce diretto sono considerate rilevanti nel Paese d’origine dell’acquirente, non c’è quindi una distinzione tra rapporti B2B e B2C, se non a livello procedurale. Infatti, nei casi di operazioni B2B, allora l’imposta dovrà essere applicata dal cliente attraverso l’utilizzo del meccanismo del reverse charge. Nei casi invece dei rapporti B2C, l’imposta dovrà essere pagata direttamente dal fornitore (comunitario o extracomunitario che sia), previa identificazione ai fini dell’Iva o attraverso l’utilizzo del regime di Iva Oss.
Questa regola è valida nel momento in cui si superano più di 10.000 euro di ricavi al netto dell’Iva, comuni a tutti gli stati membri dell’Unione Europea. In caso contrario invece le operazioni risultano rilevanti ai fini Iva nel Paese del cedente.
E-commerce indiretto e Iva
Per quel che riguarda l’e-commerce indiretto, ai fini dell’Iva questo viene trattato al pari della vendita per corrispondenza. Non è quindi necessaria la fattura elettronica, a meno che non venga richiesta dal cliente. È comunque sempre obbligatorio il rilascio delle certificazioni dei corrispettivi mediante rilascio di scontrino o della ricevuta fiscale, tranne che nei casi di esonero previsti dall’articolo 2, del dpr n. 696/1996.
Essendo trattato come la vendita per corrispondenza, nell’e-commerce indiretto vengono applicate le stesse regole, direttive e norme comunitarie e internazionali. Le operazioni, in questo caso, sono quindi rilevanti ai fini dell’Iva nel Paese del committente. Anche nel commercio digitale indiretto è necessario, una volta superata la soglia dei 10.000 euro di ricavi al netto dell’Iva, eseguire l’identificazione fiscale ai fini dell’Iva nei Paesi diversi dall’Italia o, in alternativa, scegliere di nominare un rappresentante fiscale.
Le due tipologie di commercio digitale possono avere obblighi simili, ma è fondamentale conoscere le regole di base relative all’una o all’altra e affidarsi a un esperto in materia, per evitare sanzioni e problemi, soprattutto tenendo conto di come le regole in materia di Iva ed e-commerce siano in continua evoluzione.
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