Dimissioni online e comunicazione Unilav, quale data prevale?

Paolo Ballanti

13 Dicembre 2022 - 18:53

Il lavoratore deve formalizzare la sua volontà di interrompere il rapporto compilando un apposito modulo telematico di dimissioni. Il datore di lavoro è tenuto ad inviare l’Unilav. Quale data prevale?

Dimissioni online e comunicazione Unilav, quale data prevale?

Il lavoratore, al pari di quanto può fare l’azienda con il licenziamento, ha la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro rassegnando le dimissioni.

A pena di inefficacia, le dimissioni devono essere formalizzate compilando un apposito modulo sulla piattaforma telematica del ministero del Lavoro.

La procedura in parola è stata introdotta al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette «dimissioni in bianco», in cui il lavoratore, a sua insaputa, siglava un documento, privo di data, in cui rassegnava le dimissioni. Il datore di lavoro, a questo punto, si trovava in possesso di un testo che, a distanza di tempo, semplicemente aggiungendo la data di risoluzione del contratto, decretava irrimediabilmente l’interruzione del rapporto.

All’interno del modulo telematico, al lavoratore è chiesto di indicare, eventualmente sulla base del periodo di preavviso (se trattasi di rapporto a tempo indeterminato), il giorno di decorrenza delle dimissioni, corrispondente al giorno successivo l’ultimo di vigenza del contratto.

Posto che anche il datore di lavoro, ricevute le dimissioni, è tenuto a inviare il modello Unilav di cessazione, qual è la data che prevale tra quest’ultima comunicazione e la formalizzazione delle dimissioni? Analizziamo la questione in dettaglio.

Dimissioni online e comunicazione Unilav

La data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria Unilav. Questo è quanto afferma il Ministero del lavoro all’interno delle Faq relative alle dimissioni telematiche, a disposizione collegandosi su «urponline.lavoro.gov.it».

In assenza della comunicazione Unilav, peraltro (continua la Faq) il «rapporto di lavoro risulta ancora in essere».

In un successivo chiarimento alla domanda: «Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, come può essere comunicata la data di cessazione esatta?», il ministero ha risposto che la procedura telematica ha lo scopo di attestare la volontà del dipendente di interrompere il rapporto, a prescindere da un eventuale errore di calcolo o di imputazione.

In queste ipotesi la «Comunicazione obbligatoria di cessazione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni normative, fornisce l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro».

Dimissioni telematiche, quando sono obbligatorie?

L’obbligo di presentare le dimissioni telematiche ricorre nei confronti di tutti coloro che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato, eccezion fatta per le dimissioni rassegnate:

  • nelle sedi protette (ai sensi dell’articolo 2113, comma 4, Codice civile) o avanti le commissioni di certificazione;
  • durante il periodo di prova;
  • nel lavoro domestico;
  • da genitori lavoratori;
  • nel lavoro marittimo.

Come trasmettere le dimissioni telematiche?

Il lavoratore può formalizzare direttamente le dimissioni telematiche. In alternativa è possibile rivolgersi a una serie di intermediari, quali:

  • patronati;
  • organizzazioni sindacali;
  • ispettorato territoriale del lavoro;
  • consulenti del lavoro;
  • enti bilaterali;
  • commissioni di certificazione.

Per procedere in autonomia alle dimissioni è necessario collegarsi al portale «servizi.lavoro.gov.it», in possesso delle credenziali Spid o Carta di identità elettronica (Cie).

Effettuato l’accesso, è sufficiente selezionare «Dimissioni volontarie».

All’interno del modulo, i dati da inserire sono:

  • dati identificativi del lavoratore;
  • dati identificativi del datore di lavoro;
  • data di inizio e tipologia del rapporto di lavoro per il quale si presentano le dimissioni;
  • data di decorrenza delle dimissioni (giorno successivo l’ultimo di vigenza del contratto);
  • tipologia di dimissioni.

Conclusa la compilazione, il modulo è trasmesso automaticamente:

  • all’indirizzo di posta elettronica (se presente, all’indirizzo di posta elettronica certificata) del datore di lavoro;
  • all’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Ricevute le dimissioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto a mezzo invio del modello Unilav.

Il lavoratore ha in ogni caso la facoltà, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, di revocare le dimissioni inviate.

La revoca deve avvenire con le stesse modalità utilizzate per l’invio.

Comunicazione Unilav, quando dev’essere inviata?

Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere in via telematica, attraverso l’apposito portale della Regione - Provincia autonoma competente, la comunicazione Unilav di cessazione entro 5 giorni dalla risoluzione del contratto.

All’interno del modello dovranno essere indicati:

  • dati identificativi dell’azienda e del legale rappresentante;
  • luogo di lavoro;
  • dati identificativi del dipendente;
  • dati relativi al rapporto di lavoro, tra cui ultimo giorno di vigenza del contratto di lavoro e motivo della cessazione (ad esempio «dimissioni»).

Cos’è il periodo di preavviso?

Tra la data di invio delle dimissioni e l’ultimo giorno in forza in azienda deve trascorrere un lasso di tempo denominato «periodo di preavviso», di norma definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Nel caso delle dimissioni, il preavviso (obbligatorio, ai sensi dell’articolo 2118 del Codice civile, nei contratti a tempo indeterminato) ha lo scopo di consentire al datore di lavoro di sfruttare le prestazioni del lavoratore dimissionario e, nel frattempo, riorganizzare l’attività produttiva e / o ricercare un sostituto.

Le parti possono comunque accordarsi per ridurre il periodo di preavviso. Quest’ultimo, peraltro, non è dovuto nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa.

Il calcolo del preavviso avviene di norma in giorni di calendario, a meno che il contratto collettivo non imponga di fare riferimento ai giorni lavorativi.

I Ccnl possono altresì disporre che il preavviso decorra da alcune date precise, di norma il primo o il quindicesimo giorno del mese, a prescindere dalla data in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni.

È il caso, ad esempio, del Ccnl Commercio e terziario - Confcommercio. Il contratto stabilisce infatti che le dimissioni siano rassegnate con rispetto del termine di preavviso a decorrere dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. Di conseguenza, se il lavoratore rassegna le dimissioni il giorno 21 ottobre, il preavviso comincia a decorrere dal 1° novembre.

Nel caso in cui il lavoratore non rispetti il periodo di preavviso, lo stesso subirà in busta paga una trattenuta di importo pari all’indennità sostitutiva.

Perché può cambiare la data di dimissioni?

Una volta inviate le dimissioni, azienda e lavoratore possono accordarsi per ridurre il periodo di preavviso. In tal caso, la data indicata dal dipendente nel modulo di dimissioni sarà diversa da quella della comunicazione Unilav.

Al tempo stesso, se il lavoratore ha indicato una data che non rispetta il periodo di preavviso, l’interessato può accordarsi con l’azienda per proseguire il rapporto. Anche in quest’ultima ipotesi, la data in Unilav differirà da quella del modulo dimissioni.

Da ultimo, può accadere che il preavviso, a causa di assenze (ad esempio per malattia) che ne sospendano il decorso, termini in una data successiva quella calcolata dal lavoratore e indicata nel modulo di dimissioni.

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