Il documento di trasporto serve ogni qual volta si deve spedire una merce ad un cliente, il DDT deve contenere delle indicazioni obbligatorie. Vediamo di seguito come deve essere compilato e per quanto tempo deve essere conservato.
Il documento di trasporto (DDT) è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1996 in sostituzione della bolla di accompagnamento. Ogni volta che si effettua una consegna dei prodotti ad un cliente, questi devono essere sempre accompagnati da un DDT.
Il DDT infatti è obbligatorio ogni volta che si effettua la spedizione di un bene, tranne nel caso in cui si decida di utilizzare la fattura accompagnatoria che viene emessa il giorno stesso della spedizione e che assume lo stesso valore del documento di trasporto.
Il DDT è utile anche per colui che deve ricevere la merce perché permette di capire al meglio il contenuto della spedizione.
Dal 1° maggio 2018 sarà obbligatorio l’utilizzo del documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime.
Vediamo insieme quali indicazioni obbligatorie deve contenere il DDT e per quanto tempo deve essere conservato.
Che cos’è il DDT?
Il documento di trasporto è un documento emesso dalle aziende che effettuano operazioni di cessione di beni.
Questo serve per attestare l’avvenuto trasferimento e la consegna di uno o più prodotti ad un cliente.
Il DDT, infatti, deve essere sempre allegato alla merce che deve essere spedita all’acquirente.
Questo ha lo scopo di facilitare l’accettazione e il ricevimento della merce.
Il DDT permette quindi di individuare facilmente possibili differenze tra i prodotti acquistati e quelli recapitati.
Non solo: il documento di trasporto è fondamentale per avvalersi della fattura differita, cioè quella fattura che può essere emessa fino al quindicesimo giorno del mese successivo a quello della spedizione.
Compilazione documento di trasporto (DDT): gli elementi essenziali
Il DDT deve contenere delle informazioni obbligatorie ovvero:
- il numero progressivo del documento;
- la data di effettuazione della spedizione, ovvero il giorno in cui parte la consegna;
- le generalità del cedente, del committente e del vettore (ovvero dell’impresa incaricata di ritirare e consegnare la merce in questione);
- la descrizione dei beni ceduti, specificandone la natura, la qualità e soprattutto la quantità.
Oltre a queste indicazioni obbligatorie nel DDT potranno essere inseriti anche ulteriori dati tra cui:
- indirizzo di fatturazione e indirizzo di consegna del ricevente (in particolar modo se questo è diverso dall’indirizzo della sede principale dell’azienda del cliente);
- data dell’ordine, data dell’invio e possibilmente l’effettiva data di consegna;
- numero e nome dell’ordine d’acquisto;
- packing List con relativa descrizione di tutta la merce in consegna, per esempio il numero di colli, e indicazioni su come effettuare al meglio lo scarico della merce;
- informazioni riguardo alla proprietà della merce consegnata, di norma i prodotti rimangono di proprietà del fornitore fino all’avvenuto pagamento dell’intera somma;
- eventuali forniture successive.
Il DDT deve essere emesso sempre in duplice copia: la prima copia resterà al venditore, mentre la seconda sarà affidata al trasportatore e accompagnerà le merci, fino alla consegna finale all’acquirente.
Conservazione del DDT
Il documento di trasporto deve essere conservato per almeno 10 anni, come tutti i documenti obbligatori ai fini di Iva.
Ai fini fiscali invece i documenti di consegna devono essere conservati fino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo d’imposta corrispondente.
Una volta sottoscritto il documento di trasporto, a conferma dell’avvenuta consegna, è consigliabile scannerizzarlo e inserirlo nel computer in modo tale da averlo sempre a portata di mano se si dovesse verificare qualsiasi problema.
Obbligo del documento di trasporto elettronico dal 1° maggio 2018
L’Agenzia delle Dogane con il comunicato stampa pubblicato il 6 marzo 2018 ha fornito le istruzioni necessarie per l’applicazione della normativa relativa al documento di trasporto elettronico.
A partire dal 1° maggio 2018 sarà obbligatorio l’utilizzo del documento di trasporto elettronico (EDT) come dichiarazione in dogana in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341.
L’Agenzia ha specificato, inoltre, che le compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate di cui ai predetti articoli 27 e 28 del RTD, potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018.
Dopo di che se vorranno beneficiare delle semplificazioni previste dall’articolo 233, par. 4, lett. e) del CDU, dovranno ricorrere, dal 1° maggio 2018, alla nuova procedura semplificata dell’ETD.
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