Domanda contributo a fondo perduto, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 13 giugno fornisce i primi chiarimenti su beneficiari ed esclusi dall’agevolazione: ecco tutti i dettagli.
Domanda contributo a fondo perduto: dall’Agenzia delle Entrate arrivano i ulteriori chiarimenti con la circolare n. 15/E, pubblicata il 13 giugno 2020.
Il documento di prassi affronta la normativa dei finanziamenti a fondo perduto, quindi l’articolo 25 del decreto Rilancio, chiarendone alcuni punti.
La circolare delle Entrate dunque analizza tutti gli aspetti per la domanda del contributo a fondo perduto: le indicazioni per richiedere il beneficio, i chiarimenti su chi è incluso e chi è escluso dall’agevolazione e come calcolare la soglia di ricavi e compensi.
Nonostante i chiarimenti delle Entrate, però, la procedura per distinguere i beneficiari dell’agevolazione dagli esclusi non è sempre chiara e semplice da seguire, considerando anche l’incompatibilità del contributo con gli aiuti europei o l’esclusione delle imprese che si trovavano già in difficoltà alla data dello scorso 31 dicembre 2019.
Vediamo dunque le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, con le indicazioni per chi deve fare domanda per il contributo a fondo perduto.
Domanda contributo a fondo perduto: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
Le domande per il contributo a fondo perduto, istituito dal decreto Rilancio, partono dal 15 giugno 2020.
La circolare n.15/E dell’Agenzia delle Entrate inizia con dei chiarimenti sull’ambito soggettivo del contributo a fondo perduto, ovvero gli inclusi e gli esclusi dall’agevolazione.
Ricordiamo che l’agevolazione spetta esclusivamente agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi e/o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
L’ammontare del contributo è determinato applicando una specifica percentuale a un importo calcolato, quando il soggetto riscontra che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 di quello registrato nello stesso mese 2019.
Il contributo spetta anche a chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e a chi ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni in cui lo stato di emergenza per eventi calamitosi era in vigore quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria (ovvero il 31 gennaio 2020): queste categorie hanno diritto all’agevolazione anche senza il requisito di riduzione di un terzo del fatturato.
Riguardo agli ammessi, che in generale sono i titolari di partita IVA, la circolare delle Entrate fornisce un elenco degli stessi, precisando che tra questi rientrano “le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa”.
Il contributo è erogato all’imprenditore agricolo e anche le società tra professionisti possono utilizzarlo, visto il reddito prodotto dalle stesse si qualifica come reddito d’impresa.
Inoltre, visto che la norma non si occupa del regime fiscale adottato dai beneficiari, anche i forfettari possono fare domanda.
Il documento di prassi chiarisce che la fruizione del beneficio è destinata al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti allo stesso tempo più di un’attività ammissibile alla fruizione del contributo, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.
La circolare precisa che l’agevolazione spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.
Domanda contributo a fondo perduto: chi sono gli esclusi dal beneficio
Gli esclusi dal contributo a fondo perduto vengono stabiliti dal decreto Rilancio, e la circolare delle Entrate in commento fornisce una lista dettagliata degli esclusi e della motivazione.
Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari;
- le società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie;
- le partite IVA che hanno diritto al bonus previsto dal decreto Cura Italia;
- i beneficiari del reddito di ultima istanza;
- i professionisti iscritti agli Ordini.
Dunque, alcuni esclusioni dipendono da due fattori:
- la natura dell’attività svolta, nel caso degli organi e delle amministrazioni dello Stato, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati, degli enti e delle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o agrario;
- per la sovrapposizione con altre agevolazioni, ed è il caso dei beenficiari dell’indennità del Cura Italia. Si tratta nel dettaglio dei lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dello spettacolo e dei liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e dei collaboratori coordinati e continuativi attivi alla stessa data, iscritti alla gestione separata.
Domanda contributo fondo perduto: i requisiti
La circolare in commento si sofferma anche sui requisiti dei beneficiari. Come anticipato, il contributo a fondo perduto spetta solo se l’ammontare dei ricavi e dei compensi, conseguiti nel 2019, non superi i 5milioni di euro e l’importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 terzi di quello relativo al mese di aprile 2019.
È dunque di fondamentale importanza sapere come individuare la soglia massima di ricavi e compensi. Tenendo conto che la soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, in base alle proprie regole di determinazione, la circolare propone il seguente schema di semplificazione:
Ricordiamo che per fare domanda per il contributo a fondo perduto si avrà tempo fino al 13 agosto 2020.
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