Ultimo giorno per la domanda per il contributo a fondo perduto perequativo: la scadenza è oggi 28 dicembre. Vediamo come compilare l’istanza seguendo la guida dell’Agenzia delle Entrate.
Oggi 28 dicembre cade la scadenza per inviare la domanda per il contributo a fondo perduto perequativo. Ultime ore, quindi, a disposizione delle partite IVA interessate per compilare e trasmettere l’istanza.
Le istruzioni si trovano nel provvedimento che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 29 novembre. Oltre alle indicazioni per compilare l’istanza con lo stesso provvedimento è stato approvato anche il modello.
Lo stesso giorno della pubblicazione del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche una guida al fondo perduto perequativo, una vera e propria bussola con esempi specifici di calcolo per orientarsi tra le regole da seguire.
La condizione base per la fruibilità del contributo è che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
La percentuale del 30% è stata stabilita dal decreto del Ministero dell’Economia del 12 novembre 2021. Le diverse percentuali applicabili sono le seguenti:
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.
Inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.
Come fare domanda per il contributo a fondo perduto perequativo: la guida
Domanda fondo perduto perequativo: scadenza al 28 dicembre
Partiamo con le date da segnare sul calendario. Visti i tempi stretti la partenza è sprint: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato la sera del 29 novembre.
La domanda per il contributo a fondo perduto perequativo si può presentare a partire dal 29 novembre e fino alla scadenza del 28 dicembre. Di seguito, il modulo dell’istanza da compilare secondo le istruzioni approvate e da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso:
- un file di compilazione contenente l’istanza, che deve essere inviato mediante il canale telematico Entrate/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Tramite questo canale, è possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione. La presentazione dell’istanza attraverso il canale telematico può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021;
- un’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione Contributo a fondo perduto. Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta. La procedura web è disponibile a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021.
leggi anche
Guida al fondo perduto Sostegni bis: dai requisiti agli importi, tutto quello che c’è da sapere
Istruzioni per l’invio dell’istanza del contributo perequativo
La domanda si può trasmettere anche tramite intermediario delegato al Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In tale caso, nel modello deve essere riportato il solo codice fiscale dell’intermediario e non deve essere barrata la casella di autodichiarazione. In assenza delle suddette deleghe, il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza per il contributo perequativo.
Per utilizzare la procedura web, il contribuente (o il suo intermediario delegato) deve seguire i seguenti passi:
- accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” dal sito dell’Agenzia delle entrate mediante le credenziali (SPID, Carta di Identità Elettronica, Entratel/Fisconline o Carta Nazionale dei Servizi);
- se l’accesso è stato effettuato da un intermediario delegato al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, questo dovrà scegliere l’utenza di lavoro (opzione “Delega diretta”);
- cliccare sul link “Servizi per compilare e trasmettere l’istanza” della sezione “Contributo a Fondo Perduto”, presente nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”.
A questo punto si deve cliccare sul link “Predisponi l’istanza per il contributo” (o, nel caso si voglia trasmettere rinuncia, “Predisponi la rinuncia all’istanza trasmessa”) presente nel box dedicato al contributo a fondo perduto dell’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge n. 73/2021 (decreto Sostegni bis).
Nella guida per la presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate segnala che dopo l’accesso al link “Predisponi l‘istanza per il contributo” e prima di procedere alla compilazione, è importante verificare che il codice fiscale e la denominazione del soggetto richiedente corrispondano a quelli del soggetto per cui si intende presentare l’istanza.
Si può procedere all’inserimento delle informazioni dell’istanza. Il sistema visualizza l’importo del contributo perequativo determinato in base ai dati indicati nella domanda, al fine di agevolare il richiedente nel calcolo dell’importo complessivo di aiuti di Stato, necessario per verificare il non superamento dei limiti massimi e compilare le sezioni dedicate. Queste di seguito sono le schermate che il richiedente dovrà compilare:
Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file della domanda trasmessa: si suggerisce di memorizzare questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all’istanza.
Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (per esempio, l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera). Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di scarto. Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico dell’istanza.
Se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, non deve inviare un’istanza di rinuncia ma può semplicemente trasmettere un’ulteriore istanza con dati corretti, che sostituisce tutte quelle trasmesse in precedenza. Questa possibilità è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo; dopo tale momento, e in ogni caso successivamente al 28 dicembre 2021, non è più possibile inviare un’istanza sostitutiva.
Lasciamo in allegato le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
leggi anche
Fondo perduto perequativo, bilancio d’esercizio con calo del 30%: calcolo e importi nel decreto MEF
Istanza fondo perduto perequativo: a cosa fare attenzione
Dopo aver completato la compilazione, controllare attentamente il riepilogo e cliccare sul tasto “Invia istanza”. L’Agenzia delle Entrate segnala che sulle istanze presentate per la richiesta di precedenti contributi a fondo perduto sono stati riscontrati frequenti errori nei dati indicati, in particolare relativamente al codice fiscale e all’Iban, soprattutto nei casi di istanze inviate per più soggetti da parte dell’intermediario. Pertanto, per evitare errori non facilmente rimediabili, si invita a effettuare un’accurata rilettura e verificare i dati indicati, prima di inviare l’istanza.
L’Iban indicato nell’istanza deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.
Prima di trasmettere l’istanza è importante verificare la correttezza e la validità attuale dell’Iban con il proprio istituto di credito e a porre la massima attenzione nel riportare l’Iban sull’istanza, in quanto errori su tale valore possono determinare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo.
Come viene erogato il contributo a fondo perduto dall’Agenzia delle Entrate
Così come per gli altri aiuti a fondo perduto del decreto Sostegni bis, anche per il contributo perequativo il richiedente può scegliere tra l’erogazione come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o come credito d’imposta da usare in compensazione tramite modello F24.
È l’Agenzia delle Entrate a gestire non solo le domande, ma anche l’erogazione dei contributi. È bene ricordare, inoltre, che la scelta tra bonifico e credito d’imposta è irrevocabile.
Dopo quanto tempo avviene il pagamento?
L’esito finale di elaborazione è esposto tempestivamente al link Consultazione esito nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale Fatture e Corrispettivi. L’esito esposto riporta l’ammontare del contributo erogato mediante accreditamento sul conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta.
Dal momento in cui è emesso il mandato di pagamento su conto corrente e comunicato il riconoscimento del contributo al link “Consultazione esito”, l’accreditamento della somma sul conto corrente del beneficiario avviene solitamente in un tempo tecnico di circa 5 giorni lavorativi. Lasciamo in allegato la guida dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori dettagli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA