Domanda scartata per i contributi a fondo perduto, si può inviare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate: vediamo in quali casi e come si trasmette.
In caso di domanda scartata per i contributi a fondo perduto, il titolare di partita IVA può inviare all’Agenzia delle Entrate la cosiddetta istanza di autotutela.
Le regole per l’invio dell’istanza sono state individuate dall’Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 65 dell’11 ottobre 2020. I principi sono validi non solo per il bonus del decreto Rilancio, ma per i contributi a fondo perduto in generale.
Vediamo in quali casi è ammesso trasmettere un’istanza di autotutela e come si invia all’Agenzia delle Entrate.
leggi anche
Guida al fondo perduto Sostegni bis: dai requisiti agli importi, tutto quello che c’è da sapere
Domanda scartata per il fondo perduto: quando si può inviare un’istanza di autotutela?
L’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di presentare un’istanza in autotutela nei casi in cui il contribuente non ha ottenuto il contributo a fondo perduto spettante, nonostante abbia inviato la domanda entro la scadenza prevista.
In generale quindi il titolare di partita IVA può inviare l’istanza di autotutela quando:
- la domanda è stata accolta, come attesta la seconda ricevuta positiva, ma a causa di errori commessi durante la compilazione dell’istanza (per esempio riguardanti il calo di fatturato) il contributo non è stato accreditato del tutto o in parte;
- l’istanza ha ottenuto una seconda ricevuta di scarto, a causa di:
- incongruenze contabili tra i valori indicati e quelli riscontrati dall’Agenzia in base alle dichiarazioni e comunicazioni fiscali presentate dal contribuente;
- problemi relativi all’Iban indicato, per esempio per un conto corrente non esistente, chiuso o intestato a soggetto diverso dal richiedente.
Lo scarto della domanda per problemi relativi all’Iban è una situazione che si verifica spesso soprattutto a seguito di operazione di trasformazione bancaria, oppure in sede di apertura del conto corrente, il contribuente ha comunicato alla banca la sua partita IVA e non anche il suo codice fiscale.
Come inviare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate
Vediamo quindi come si invia la suddetta istanza. L’istanza in autotutela deve essere presentata tramite PEC, con un messaggio indirizzato alla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del richiedente.
L’istanza può essere inoltrata sia dal contribuente richiedente o dall’intermediario delegato, e deve essere firmata digitalmente dal soggetto che la presenta.
Nel caso in cui non venga firmata digitalmente dal richiedente, l’istanza deve contenere firma autografa e copia del documento di identità di quest’ultimo.
Il messaggio di posta elettronica certificata deve contenere:
- il modello dell’istanza compilato in ogni sua parte;
- un allegato con l’esposizione delle motivazioni, chiare e dettagliate, per le quali il contribuente ritiene spettante il contributo e ne chiede l’erogazione.
Il richiedente può decidere di allegare alla domanda qualsiasi documento ritenga utile ai fini della sua valutazione. Successivamente alla trattazione dell’istanza in autotutela, il richiedente o l’intermediario delegato ricevono l’esito della valutazione sempre tramite PEC.
Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che, nel caso di contributo inizialmente accreditato dall’Agenzia e in seguito restituito perché non spettante, è necessario allegare documentazione bancaria comprovante l’avvenuta restituzione del contributo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA