Fidanzarsi con una persona minorenne è legale in alcuni casi, un reato in altri. Ecco cosa prevede la legge a riguardo e quando il partner più grande può essere perseguito penalmente.
I film, soprattutto quelli americani, e le vicende di relazioni fra alunni e insegnanti a cui abbiamo assistito in Italia hanno portato a credere che sia illegale fidanzarsi (da maggiorenni) con una persona minorenne. Bisogna innanzitutto partire dal presupposto che la legge non ha interesse a disciplinare il fidanzamento, inteso come relazione sentimentale, bensì deve regolamentare l’età del consenso finalizzata ai rapporti sessuali. Volendo, poi, si può ancora distinguere il caso in cui con il termine fidanzamento si intende il significato proprio, ossia il preludio del matrimonio. Vediamo quindi cosa prevede la legge italiana riguardo ai rapporti sessuali con minorenni e al matrimonio.
Quando è legale fidanzarsi con una persona minorenne, l’età del consenso per i rapporti sessuali
L’età del consenso in Italia è fissata ai 14 anni di età. Questo significa che se una persona maggiorenne si fidanza, ad esempio con un tredicenne e i due consumano dei rapporti sessuali, il partner più adulto è perseguibile penalmente. Un’eventuale gravidanza è irrilevante nel giudizio, in quanto non è considerata né come aggravante né come attenuante. Ci si può quindi fidanzare con una persona che ha meno di 14 anni pur avendone di più purché non si consumino dei rapporti sessuali (posto ovviamente il consenso di questa relazione platonica ed escludendo il reato di pedofilia). Sono invece consentiti i rapporti sessuali fra una persona con meno di 14 anni e un partner minorenne, purché il partner più giovane abbia compiuto almeno 12 anni. Il reato, comunque, prevede la reclusione da 5 a 10 anni.
Questo, tuttavia, non significa che i minorenni possano liberamente avere rapporti sessuali con gli altri minorenni. Esistono, infatti, differenze di età quanto mai rilevanti. In particolare, i minorenni possono avere rapporti se:
- Il più giovane non ha meno di 14 anni.
- Il più giovane ha 13 anni e la differenza di età è al massimo di 4 anni.
- Entrambi hanno 14 anni (nessun reato).
L’età d’imputabilità è parimenti fissata a 14 anni, quindi se entrambi i fidanzati sono minori di questa età il reato non è imputabile a nessuno, purché abbiano entrambi 12 anni o età superiore. Questo perché è vietato avere rapporti sessuali con persone minori di 12 anni, quindi se il partner ha 14 anni deve rispondere personalmente del reato di atti sessuali con minore. Quando, invece, esiste una differenza di età ma il partner più grande ha meno di 14 anni il reato non è imputabile a nessuno, in quanto la responsabilità penale è personale, ma i genitori saranno responsabili di eventuali risarcimenti.
L’età del consenso, poi, sale a 16 anni quando fra le persone c’è un particolare rapporto che potrebbe influenzare il più giovane e condizionarlo per via di una superiorità gerarchica o di un ruolo rilevante. Una persona minore di 16, quindi, non può fidanzarsi (avendo rapporti sessuali) con il suo insegnante, ad esempio, oltre a:
- Un ascendente.
- Un tutore.
- Il convivente.
- Un educatore.
Matrimonio con e fra minorenni
Per quanto riguarda il matrimonio, l’età per contrarre legittimamente questo istituto è pari a 18 anni. La legge, tuttavia, ammette una deroga, consentendo in alcuni casi il matrimonio anche se uno o entrambi i coniugi hanno meno di 18 anni ma almeno 16. Si parla in questi casi di minori emancipati, ma si tratta di una procedura riservata a situazioni particolari e ormai pressoché in disuso. In ogni caso, non si può sposare una persona minorenne, con la sola eccezione riportata (e autorizzazione del tribunale).
In sintesi:
- È sempre legale fidanzarsi senza consumare rapporti sessuali.
- I minorenni possono consumare rapporti sessuali se il più giovane ha 13 anni e la differenza di età è inferiore a 4 anni e mai superiore.
- Un maggiorenne può avere un rapporto consensuale con una persona di 14 anni purché non si trovi in una posizione di supremazia.
- Un maggiorenne può sempre avere rapporti consensuali consenzienti con una persona che ha compiuto 16 anni.
- Non ci si può sposare prima dei 18 anni, salvo eccezioni.
Età del consenso, coppie dello stesso sesso e prostituzione
Bisogna poi precisare che queste regole si applicano indifferentemente dal sesso dei partner, quindi sono le medesime anche per le relazioni omosessuali. L’unica differenza rispetto all’età del consenso si ha per la prostituzione: una persona di 14 anni può acconsentire ad avere rapporti sessuali ma non a prostituirsi finché non è maggiorenne. La tutela legislativa si pone ovviamente nell’interesse del minorenne, punendo la persona considerata sfruttatrice della prostituzione. In questo caso, così come per i rapporti sessuali, le apparenze o le dichiarazioni fuorvianti del soggetto minorenne non sono delle giustificazioni valide per il reato. Il partner più grande deve quindi sempre accertarsi dell’età dell’altro.
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