Superbonus 110%: tutti gli adempimenti dell’amministratore di condominio

Rosaria Imparato

02/09/2020

Ecobonus e sismabonus 110% per i condomini: vediamo quali sono gli adempimenti che l’amministratore deve effettuare per non perdere il beneficio fiscale.

Superbonus 110%: tutti gli adempimenti dell’amministratore di condominio

Superbonus 110% per i condomini: tanti gli adempimenti a cui gli amministratori devono pensare.

Comunicazione delle spese e dei pagamenti, asseverazioni, visto di conformità e non solo: gli adempimenti per gli amministratori dei condomini che decidono di voler usufrire del supebonus al 110% per i lavori di miglioramento della classe energetica e di riduzione del rischio sismico sono vari e tutti importanti, visto che il rischio è la perdita del beneficio fiscale.

Ricordiamo che l’ecobonus e il sismabonus al 110% possono essere usufruiti in tre modalità:

  • detrazione in 5 anni anziché 10;
  • sconto in fattura;
  • cessione del credito a terzi, sia all’impresa che ha svolto i lavori sia alle banche.

Facciamo il punto degli adempimenti degli amministratori di condominio in base alla modalità di fruizione del superbonus scelta.

Superbonus 110%, gli adempimenti dell’amministratore di condominio: comunicazione delle spese per la detrazione

Il superbonus 110% può essere applicato sui condomini per quanto riguarda le parti comuni dell’edificio. Il primo passo in tal senso è senza dubbio la delibera dell’assemblea condominiale.

L’amministratore a questo punto deve occuparsi di dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto Rilancio per accedere all’agevolazione fiscale, e ottenere tutti i documenti necessari.

L’invio telematico della comunicazione delle spese degli interventi, siano essi trainanti o trainati, va effettuata per ottenere la detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

Superbonus 110%, adempimenti dell’amministratore per sconto in fattura e cessione del credito

La particolarità particolarmente appetibile dell’ecobonus e del sismabonus 110% è la possibilità di optare per lo sconto in fattura direttamente dall’azienda che effettua i lavori o alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In questo caso l’amministratore dovrà seguire le regole stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto e inviare la relativa comunicazione a partire dal 15 ottobre ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui viene sostenuta la spesa.

Tale comunicazione può essere fatta dall’amministratore di condominio o da un intermediario abilitato. Nei casi di cessione del credito da parte del condòmino per lavori sulle parti comuni degli edifici, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’invio telematico è eseguito obbligatoriamente da chi rilascia il visto di conformità.

Il provvedimento dell’8 agosto inoltre specifica che per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:

  • il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
  • l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione, nel caso in cui la Comunicazione sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.

Ecobonus e sismabonus 110%, l’amministratore deve richiedere visto di conformità e asseverazioni

Gli adempimenti dell’amministratore di condominio rispetto al superbonus 110% non sono certo finiti qui. Secondo la normativa del decreto Rilancio, infatti, il requisito minimo per avere accesso alla super agevolazione è che ci sia un miglioramento di almeno due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta.

La classe energetica deve essere dimostrata mediante l’APE, l’attestato di prestazione energetica, prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

L’amministratore del condominio dovrà quindi richiedere il visto di conformità. Il decreto attuativo del Mise prevede che il tecnico abilitato a rilasciare il visto di conformità appartenga a un Ordine o a un Collegio: viene esplicitata la richiesta di apposizione del timbro professionale attestante che sia iscritto all’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Vanno certificate anche la congruità delle spese e il rispetto dei requisiti con un’apposita asseverazione.

L’asseverazione può essere rilasciata solo da un tecnico abilitato o un professionista incaricato della progettazione strutturale.

Una copia dell’asseverazione sulla congruità delle spese va trasmessa esclusivamente per via telematica anche all’ENEA.

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