Ecobonus 110%, nuovi beneficiari confermati negli emendamenti al DL Rilancio. In attesa della fiducia alla Camera, però, rimangono i vecchi dubbi sulle partite IVA, le imprese e i professionisti: ai fini dell’agevolazione sono considerati condomìni o esercenti attività d’impresa?
Ecobonus 110% ad ampio raggio: le modifiche apportate al DL Rilancio e approvate dalla Commissione Bilancio hanno allargato al platea di beneficiari dell’agevolazione.
Le modifiche, lo ricordiamo, devono ancora ottenere la fiducia dalla Camera (attesa per oggi 8 luglio alle 18.30) e l’approvazione definitiva del Senato: in ogni caso, la conversione in legge deve avvenire entro il 18 luglio.
Proprio per i tempi stretti è probabile che gli emendamenti passino senza ulteriori modifiche, ma fino ad allora il condizionale è d’obbligo.
Ritornando all’ecobonus 110%, è uno dei provvedimenti più attesi di tutto il DL Rilancio, ma suo malgrado è protagonista di una partenza in salita: nonostante sia in vigore dal 1° luglio, mancano ancora le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate (sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura) e il decreto attuativo del MEF.
La tempistica per la pubblicazione del provvedimento AdE e del decreto MEF era diversa, ma con le modifiche apportate al DL Rilancio ora sono entrambi previsti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Ecobonus 110% ad ampio raggio: nuovi beneficiari nel DL Rilancio
Gli emendamenti al DL Rilancio (che oggi alle 18.30 chiederà la fiducia) hanno portato tantissime modifiche all’ecobonus 110%.
Qualora le modifiche venissero confermate, innanzitutto verrebbe ampliata la platea di beneficiari.
I destinatari dell’agevolazione fino ad ora erano:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Con le modifiche apportate al testo, si aprono le porte dell’agevolazione anche a:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Non solo: per gli Istituti autonomi case popolari l’agevolazione è stata prorogata per le spese (documentate e rimaste a carico del contribuente) sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Per gli altri beneficiari invece la detrazione si applica per le spese sostenute per i lavori di miglioramento della classe energetica e di riduzione del rischio sismico dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ecobonus ad ampio raggio, ma rimangono i vecchi dubbi sulle partite IVA e le imprese
La platea di beneficiari dell’ecobonus 110% è aumentata, eppure rimangono i vecchi dubbi sulle partite IVA, quindi imprese e professionisti. Da un lato, la norma del DL Rilancio è chiara, poiché si legge all’articolo 119 comma 9 lettera b):
“dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.”
Dall’altro lato, però, tra i beneficiari del super bonus ci sono anche i condomini, e di conseguenza i condomìni, ai quali viene ripartita la detrazione in base ai millesimi, in base alle spese sulle parti comuni condominiali.
Non ci sono ulteriori dettagli, quindi i condomìni possono essere non solo persone fisiche, ma anche professionisti, imprese, società di persone o capitali.
La norma infatti, anche in seguito alle modifiche apportate durante il processo di conversione in legge, non specifica quale tipologia di unità immobiliari all’interno del condominioha accesso all’agevolazione (negozi, uffici, abitazioni ecc), visto che non è più necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale dei condomìni.
Insomma, ai fini dell’agevolazione, le partite IVA sarebbero considerate come condomìni (in caso di lavori sulle parte comuni dell’edificio) o come esercenti di attività d’impresa? Sono attesi quindi chiarimenti ufficiali, tramite -si spera- il decreto attuativo MEF (atteso entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio).
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