Pubblicata la Rtv di Prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, in vigore dal 29 giugno. Ridefiniti campo di applicazione, classificazioni e valutazione del rischio.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale con decreto 19 maggio 2022 del ministero dell’Interno, la Regola Tecnica Verticale (Rtv) di Prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione. Si tratta della seconda regola tecnica dopo quella per le chiusure d’ambito degli edifici civili.
La norma, che entrerà in vigore il 29 giugno 2022, interviene sul Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015), inserendo nell’Allegato 1, che racchiude le regole tecniche verticali per i diversi settori, il capitolo V.14 dedicato agli edifici di civile abitazione e si applica agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione, di altezza antincendio maggiore di 24 metri.
Il provvedimento è di importanza rilevante in quanto regola la normativa antincendio per gli edifici civili superiori alla suddetta metratura e andrà applicata a braccetto con la Rtv sulle chiusure d’ambito, richiamata dentro il decreto, in vigore dal 7 luglio 2022.
Approfondiamo insieme il campo di applicazione, i contenuti della nuova norma e le specifiche classificazioni.
Edifici civili: la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi
Edifici civili 2022: il contenuto della regola tecnica
Il decreto 19 maggio 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» modifica il decreto del ministero dell’Interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) con l’aggiunta, nella sezione V “Regole tecniche verticali“, del capitolo “V.14 – Edifici di civile abitazione” contenuto nell’Allegato 1 dello stesso decreto 19 maggio 2022.
L’allegato contenente «Le Regole Tecniche Verticali» (Capitolo V.14) si compone delle seguenti parti:
- campo di applicazione;
- classificazioni;
- valutazione del rischio;
- strategia antincendio.
L’art. 2 del decreto inoltre specifica che la nuova Rtv può essere applicata in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi, di cui al decreto del ministro dell’Interno 16 maggio 1987, n. 246.
Campo di applicazione
La nuova Regola Tecnica Verticale di prevenzione antincendi contenuta nel decreto è applicabile agli edifici destinati a civile abitazione di altezza maggiore di 24 m, nel dettaglio, a edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ecc.
Oltre alla Regola Tecnica Verticale appena pubblicata, si può continuare a utilizzare il dm 16 maggio 1987, che è stato modificato dal dm 25 gennaio 2019 sui condomini.
La nuova Regola Tecnica Verticale, inoltre, dovrà essere utilizzata insieme alla regola tecnica orizzontale del Codice e alle altre pertinenti Rtv.
La Rtv, contenuta nell’Allegato 1 del decreto 19 maggio 2022, è così articolata e contiene tutte le seguenti attività di intervento:
- classificazioni;
- valutazione del rischio di incendio;
- strategia antincendio;
- reazione al fuoco;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- esodo;
- gestione della sicurezza antincendio;
- compiti e funzioni;
- misure preventive;
- pianificazione di emergenza;
- preparazione all’emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo;
- centro di gestione delle emergenze;
- controllo dell’incendio;
- rivelazione e allarme;
- operatività antincendio;
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Principali interventi della Regola Tecnica
La norma in oggetto caratterizza gli edifici con codici diversi, a seconda che essi siano occupati esclusivamente da appartamenti o ospitino altre attività, ad esempio artigiane, commerciali, depositi, archivi, spazi comuni. Gli edifici sono inoltre raggruppati in base alla quota massima dei piani.
Nel suo lungo testo la Rtv individua i metodi utilizzati per la valutazione del rischio di incendio e la strategia antincendio, che comprende reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazioni, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rilevazione d’allarme, operatività antincendio e sistemi tecnologici.
All’interno del capitolo dedicato alla gestione della sicurezza antincendio, c’è poi un paragrafo sulle misure preventive che, tra le varie procedure per evitare gli incendi, si concentra sui lavori di manutenzione e sugli interventi che coinvolgono la facciata degli edifici, come la sostituzione delle finiture e dei rivestimenti e i lavori per l’isolamento termico e acustico.
Strategia antincendio
All’interno del paragrafo “Strategia antincendio” si trovano poi le diverse parti dedicate a:
- reazione al fuoco;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazioni;
- esodo;
- gestione della sicurezza antincendio;
- controllo dell’incendio;
- rilevazione d’allarme;
- operatività antincendio;
- sistemi tecnologici;
Come specificato nella definizione della strategia, devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della Rto.
Inoltre in merito alle aree a rischio specifico devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti, mentre in merito alle chiusure d’ambito degli edifici civili devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.13.
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