Patenti senza IVA, ma solo se professionali: la novità nel DL Fisco

Rosaria Imparato

14/01/2020

IVA scuole guida, dal 1° gennaio 2020 l’esenzione vale solo per le patenti professionali, quindi per le categorie B e C1. La novità è contenuta nel Decreto Fiscale insieme alla non retroattività della disposizione.

Patenti senza IVA, ma solo se professionali: la novità nel DL Fisco

Patenti senza IVA, l’esenzione è valida solo per quelle professionali: la novità è contenuta nel Decreto Fiscale 2020.

Il DL 124/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre e quindi in vigore dal giorno di Natale, all’articolo 32 limita le conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 14 marzo 2019, con la quale si chiariva che l’esenzione IVA non è applicabile alle lezioni di scuola guida.

Grazie al Decreto Fiscale, l’esenzione IVA non si rivolge più solo a qualsiasi prestazione didattica, ma specificatamente a quelle di insegnamento scolastico e universitario, comprese le prestazioni per la formazione e l’aggiornamento del personale.

Per questo motivo rientrano all’interno delle categorie esentate dall’applicazione dell’IVA i corsi per prendere la patente professionale, ovvero B e C1.

Ulteriore conferma di tale disposizione è arrivata al terzo Forum dei commercialisti 2020, organizzato da ItaliaOggi dal 13 al 15 gennaio e che Money.it sta seguendo in diretta con interviste e approfondimenti.

Durante il convengo, che si sta svolgendo a Milano presso l’Hotel Melià a Milano, sono stati posti vari quesiti all’Agenzia delle Entrate, tra cui il dubbio che affligge le scuole guida di tutta Italia.

Ricordiamo, infine, che il Decreto Fiscale chiarisce anche la non retroattività della disposizione: l’IVA viene applicata ai corsi per prendere la patente a partire dal 1° gennaio 2020.

Patenti senza IVA, ma solo se professionali: la novità nel Decreto Fiscale

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 è ricco di novità.

In particolare, l’articolo 32 del DL 124/2019 apporta un’importante modifica nel settore patenti: l’IVA sarà applicata solo per le categorie B e C1.

I corsi per ottenere patenti professionali, dunque, saranno esenti IVA.

Così come viene spiegato nella Relazione illustrativa dell’articolo 32 “Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17”, è stato possibile fare questa differenza grazie alla modifica inserita nel DPR numero 633 del 1972, la cosiddetta Legge IVA.

La modifica si riferisce all’articolo 10 del suddetto decreto, e sostituisce “didattiche di ogni genere” con la formula più precisa “le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario”.

Così facendo, innanzitutto la normativa italiana si adegua alla direttiva europea, e in secondo luogo è possibile escludere i corsi per ottenere la patente professionale dalle prestazioni soggette a IVA in quanto “preordinate all’esercizio di una attività professionale”.

L’IVA dunque si applica a partire dal 1° gennaio 2020 solo per i corsi per il conseguimento delle patenti B e C1.

Il testo del Decreto Fiscale non fa riferimento esplicito ai corsi per la patente di guida dei ciclomotori e motocicli, cioè la categoria A.

Di solito, i corsi per la patente A non sono finalizzati all’esercizio di un’attività professionale, la conseguenza logica dunque è che anch’essi sono assoggettati all’imposta IVA.

IVA sulle patenti, ma solo per il futuro

L’articolo 32 del Decreto Fiscale va a riempire un vuoto legislativo della normativa italiana per quanto riguarda l’applicazione delle agevolazioni IVA.

Se da un lato è vero che “ignorantia legis non excusat”, dall’altro lato è evidente che la legislatura italiana non si sia attivata a livello normativo per adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, lasciando un vuoto anche interpretativo.

Il Decreto Fiscale fissa anche un’altra importante novità, attesa da tutte le autoscuole: la non retroattività della norma.

Il quinto comma dell’articolo 32 del DL 124/2019 afferma che “La presente disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2020”.

Questo significa che i titolari delle autoscuole possono tirare un sospiro di sollievo,
poiché, se l’IVA fosse stata applicata in modo retroattivo, si sarebbe trasformata in una maxi stangata per gli operatori del settore: 5 anni di IVA non versata, anche se senza sanzioni, ammontano a circa mezzo miliardo di euro.

Il prezzo dei corsi per prendere la patente è destinato ad aumentare nel 2020.

Nel frattempo sorge spontanea una domanda: come devono comportarsi le autoscuole che, nel dubbio, hanno iniziato a fatturare applicando l’IVA al 22% ai propri clienti già dopo il 2 settembre 2019, data della pubblicazione della risoluzione numero 79 dell’Agenzia delle Entrate?

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