Esenzione del ticket sanitario per disoccupati e inoccupati: limite di reddito pari a 8.263,31 euro, ma può salire per le famiglie numerose. Ecco quali sono le condizioni da soddisfare.
Chi è disoccupato non deve pagare il ticket sanitario, ma solamente se soddisfa una serie di requisiti.
Ricordiamo che il ticket sanitario è quel contributo con cui ai cittadini viene chiesto di partecipare al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono, ma solo quando si tratta di visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza non seguite da ricovero, come pure per le cure termali.
Tuttavia, il legislatore ha individuato delle categorie che sono esonerate dal versamento del ticket sanitario. Tra questi figurano anche i disoccupati, i quali non pagano il ticket quando hanno un reddito inferiore a un certo limite.
È importante sottolineare che non ci sono differenze tra inoccupati e disoccupati: come recentemente sottolineato dal Consiglio di Stato, infatti, tale distinzione è ormai superata, anche ai fini dell’esenzione del ticket.
A tal proposito, ecco quali sono le condizioni reddituali che deve soddisfare un disoccupato così da poter usufruire gratuitamente di qualsiasi prestazione sanitaria.
Disoccupati e inoccupati pagano il ticket?
È l’articolo 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993, con successive modificazioni, a individuare le categorie che hanno diritto all’esenzione per reddito per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.
In tali casi, chi ha diritto all’esenzione per reddito può usufruire, senza alcuna partecipazione al costo di tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Ssn, purché necessarie e appropriate alla propria condizione di salute. È importante sottolineare che l’esenzione per reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica.
Tra le categorie che sono esonerate per reddito figurano anche i disoccupati, come pure i loro familiari a carico. Per questi, l’esenzione è indicata con il codice E02.
Limite di reddito entro cui i disoccupati non pagano il ticket
La soglia di reddito entro cui devono stare i disoccupati e gli inoccupati nel 2022 è fissata a 8.263,31 euro. Questo limite viene innalzato in alcune circostanze: in presenza del coniuge si sale fino a 11.362,05 euro, mentre per ogni figlio a carico il limite viene aumentato di altri 516,46 euro.
Chi sono i disoccupati che non pagano il ticket?
Secondo quanto si legge sul sito del ministero della Salute, il termine disoccupato riferisce esclusivamente al cittadino che ha cessato, per qualsiasi motivo, un’attività di lavoro dipendente e risulti iscritto al centro per l’impiego. A tal proposito, “non può considerarsi disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa”.
Una parte smentita recentemente dal Consiglio di Stato, che in un parere redatto dalla prima sezione ha risposto a specifica domanda del ministero della Salute spiegando che “in base alla previsione recata dall’art. 19 del d.lgs. n. 150/15, sia venuta meno la precedente distinzione tra ‘disoccupato’ ed ‘inoccupato’, e che debba considerarsi ‘disoccupato’ il soggetto privo di lavoro a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa”.
Per questo motivo, la distinzione tra disoccupato e inoccupato ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria si considera ormai superata. Di conseguenza, a patto di soddisfare i limiti reddituali, hanno diritto all’esenzione tanto i disoccupati quanto gli inoccupati, ossia coloro che non hanno mai svolto un’attività lavorativa.
Come funziona l’esonero del ticket per i disoccupati
Solitamente è il medico prescrittore, in base alla lista degli esenti fornita dall’Anagrafe tributaria attraverso il sistema tessera sanitaria, a verificare se l’assistito ha diritto o meno all’esenzione.
Tuttavia, i disoccupati fanno parte di quella tipologia di utenti che pur avendo diritto all’esenzione non compaiono nella suddetta lista. Per questo motivo, a disoccupati e inoccupati viene chiesto di autocertificare annualmente il reddito percepito nell’anno precedente rivolgendosi alla Asl di residenza, la quale rilascia un apposito attestato. Ai disoccupati viene chiesto di autocertificare anche lo stato di disoccupazione, impegnandosi poi a comunicare tempestivamente un’eventuale cessazione di tale stato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA