Esonero contributi partita IVA, scadenza per i versamenti eccedenti il 29 dicembre 2021. Dall’INPS le istruzioni per artigiani, commercianti, professionisti e agricoli.
Esonero contributi partita IVA, c’è tempo fino al 29 dicembre 2021 per i versamenti eccedenti l’importo concesso.
La scadenza è ormai alle porte, e le istruzioni per pagare i contributi dovuti sono state fornite dall’INPS con il messaggio numero 3974/2021.
Artigiani, commercianti, liberi professionisti così gli iscritti alla Gestione INPS coltivatori diretti, coloni e mezzadri, potranno effettuare il versamento dei contributi esclusi dall’esonero entro la scadenza di fine dicembre senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Vediamo quindi le istruzioni specifiche fornite per ciascuna gestione.
Esonero contributi partita IVA, scadenza per i versamenti il 29 dicembre 2021
Dal 29 novembre sono disponibili online gli importi dell’esonero contributivo riconosciuto ai titolari di partita IVA.
L’importo autorizzato potrebbe però essere inferiore rispetto al totale dei contributi INPS dovuti per l’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre. In tal caso, la differenza dovrà essere versata entro il 29 dicembre, senza l’aggravio di sanzioni e interessi.
Questo è quanto comunicato dall’INPS con il messaggio numero 3974/2021, che specifica le regole per tutti i titolari di partita IVA beneficiari dell’esonero dei contributi, il cosiddetto anno bianco contributivo.
Artigiani, commercianti, liberi professionisti senza cassa così come coltivatori diretti, coloni e mezzadri, potranno quindi pagare l’eventuale differenza dei contributi dovuti, eccedenti l’importo dell’esonero autorizzati, senza aggravi di costi.
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Scadenza contributi eccedenti l’esonero INPS, le regole per artigiani e commercianti
Analizziamo quindi le istruzioni relative ai versamenti per ciascuna delle gestioni INPS di riferimento.
Partendo da artigiani e commercianti, l’esonero è stato quantificato tenuto conto dei contributi fissi dovuti per l’anno 2021.
In tal caso, se l’importo dell’anno bianco contributivo dovesse risultare inferiore alla contribuzione sul minimale riferita alle rate in scadenza il 31 dicembre 2021, il titolare di partita IVA dovrà calcolare la differenza dovuta applicando la quota di esonero autorizzata alle rate in ordine cronologico, quindi dalla prima alla terza rata.
Ai fini del versamento, il messaggio INPS specifica che per predisporre la specifica codeline per il pagamento nel modello F24 bisognerà utilizzare l’applicazione “Calcolo codeline” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti, utilizzando:
- l’importo residuo da versare per la singola rata;
- la causale AF o CF;
- il numero della rata;
- l’anno di imposizione 2021;
- il periodo dal/periodo al, da impostare rispettivamente “01/2021” e “12/2021”.
Per i contribuenti senza obbligo di versamento dei contributi sul minimale di reddito, l’importo eccedente l’esonero concesso dovrà essere calcolato sulla base della differenza tra l’acconto 2021 dei contributi INPS dovuto e l’importo dell’esonero concesso, entro il limite di 3.000 euro.
Per i titolari di posizioni aziendali, in caso di versamento di contributi anche per coadiuvanti/coadiutori iscritti, l’importo dell’esonero autorizzato dovrà essere proporzionato in base ai singoli soggetti, tenuto conto dell’importo dovuto originariamente dal singolo soggetto.
Scadenza contributi eccedenti l’esonero INPS, le regole per i liberi professionisti
Per gli iscritti alla Gestione separata INPS professionisti senza cassa, la quota di contributi eccedente l’esonero autorizzato sulla base del primo e secondo acconto 2021 dovrà essere versata secondo le modalità ordinarie.
Bisognerà quindi compilare il modello F24, nella sezione INPS, indicando il codice tributo specifico in base all’aliquota applicata ed effettuando il versamento entro la scadenza del 29 dicembre 2021.
Scadenza contributi eccedenti l’esonero INPS, le regole per coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Per quel che riguarda invece gli iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il versamento della quota eccedente l’importo dell’esonero autorizzato per ciascuna rata dovrà essere effettuato utilizzando le codeline originarie.
Così come per la generalità dei titolari di partita IVA beneficiari dell’esonero contributivo, nel calcolo delle somme autorizzate sono esclusi gli importi che, seppur compresi nelle emissioni 2021, siano riferiti ad annualità pregresse e dovevano essere versati entro le scadenze originarie.
Come indicato nel messaggio INPS n. 3974, l’importo dell’esonero relativo a ciascuna delle tre rate sarà contabilizzato nell’estratto conto contributivo con riferimento alla prima, seconda e terza rata dell’emissione 2021.
Le eccedenze dei versamenti effettuati conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportati automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.
Le eventuali eccedenze di versamento rispetto alla capienza potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.
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