Partite IVA, esiti in chiaro per l’esonero dei contributi INPS. Importo dal 29 novembre 2021

Anna Maria D’Andrea

16 Novembre 2021 - 10:03

Partite IVA, sono disponibili gli esiti delle domande per l’esonero dei contributi INPS. L’importo autorizzato sarà disponibile dal 29 novembre 2021. Le novità nel messaggio del 15 novembre.

Partite IVA, esiti in chiaro per l’esonero dei contributi INPS. Importo dal 29 novembre 2021

Partite IVA, esiti delle domanda per l’esonero dei contributi INPS disponibili all’interno del cassetto previdenziale.

È il messaggio INPS numero 3974 del 15 novembre 2021 a renderlo noto, comunicando che a partire dal 29 novembre sarà invece possibile visualizzare l’importo concesso a titolo di esonero.

L’anno bianco contributivo per i titolari di partita IVA compie un nuovo passo, al termine delle verifiche preliminari effettuate dall’INPS sulle domande trasmesse entro lo scorso 30 settembre.

La procedura per il riconoscimento dell’esonero dei contributi INPS si intreccia con i termini ordinari di pagamento, ed è alla luce del cantiere ancora aperto che viene differita al 29 dicembre 2021 la scadenza per i versamenti dovuti nel 2021.

Partite IVA, esiti in chiaro per l’esonero dei contributi INPS. Importo dal 29 novembre 2021

I titolari di partita IVA che hanno presentato domanda per l’esonero dei contributi INPS dovranno accedere al proprio cassetto previdenziale per visualizzarne l’esito. L’importo concesso sarà invece disponibile dal 29 novembre 2021.

Come indicato dall’INPS con il messaggio numero 3974 del 15 novembre 2021, per la consultazione della domanda bisognerà seguire i seguenti percorsi:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Per quel che riguarda l’importo, la somma corrispondente all’esonero riconosciuto visualizzabile dal 29 novembre 2021 sarà provvisoria, in attesa dei successivi controlli dell’INPS relativi:

  • al calo di fatturato, pari almeno al 33% nel 2020 rispetto al 2019;
  • al limite di reddito, non superiore a 50.000 euro (in relazione all’attività che comporta l’iscrizione alla gestione INPS);
  • al rispetto della regolarità contributiva (DURC);
  • al non aver superato i limiti per la concessione degli aiuti di Stato, secondo i parametri fissati dal Temporary Framework;
  • al non aver presentato domanda di esonero ad altri enti previdenziali.

In ogni caso, l’importo massimo dell’esonero concedibile per ciascun titolare di partita IVA non potrà superare i 3.000 euro annui.

Partite IVA, scadenza il 29 dicembre 2021 per i contributi INPS fuori dall’esonero

È un work in progress quello delineato dall’INPS con il messaggio del 15 novembre 2021, che si intreccia con le scadenze per il versamento dei contributi previdenziali.

Una circostanza per la quale è stata disposta la possibilità di pagare l’eventuale quota di contributi dovuti nel corso del 2021, qualora di importo superiore all’esonero riconosciuto, entro il 29 dicembre 2021.

Entro tale scadenza sarà quindi possibile pagare le somme senza sanzioni e interessi e lo stesso termine dovrà essere rispettato in caso di accoglimento parziale della domanda.

Attenzione però: all’importo dei contributi dovuti si aggiungeranno le sanzioni in caso di esito negativo dei controlli INPS sul possesso dei requisiti richiesti.

Saranno invece rimborsati, al termine delle verifiche, gli importi già versati e non dovuti a seguito del riconoscimento dell’esonero contributivo.

INPS - messaggio numero 3974 del 15 novembre 2021
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Comunicazione esiti

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