L’esonero contributivo del decreto Agosto per quattro mesi è stato introdotto per le aziende che rinunciano alla cassa integrazione. Arrivano le prime indicazioni INPS nella circolare n.105 del 18 settembre con requisiti e condizioni.
L’esonero contributivo per le aziende è stato introdotto dal decreto Agosto per le aziende che rinunciano alla cassa integrazione e su come richiederlo, a oltre un mese di distanza dall’entrata in vigore della norma, arriva la circolare INPS con le prime indicazioni ovvero requisiti, condizioni e misura dell’agevolazione.
La circolare del 18 settembre, la numero 105, interviene con un riepilogo dei requisiti per ottenere l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 3 del decreto n.104/2020, dl Agosto appunto, per poi dare indicazioni su altri aspetti fondamentali.
Il decreto Agosto pensa questo incentivo per quattro mesi per le aziende che non richiedono la cassa integrazione prorogata per ulteriori 18 settimane e fino al 31 dicembre 2020.
Un esonero contributivo che si affianca a quello di sei mesi per le aziende che assumono e che pertanto abbiamo definito bonus assunzioni.
Esonero contributivo decreto Agosto: requisiti
Esonero contributivo decreto Agosto: la circolare INPS riepiloga quelli che sono i requisiti per richiederlo, vale a dire quali sono i datori di lavoro che possono accedere alla misura.
Possono ottenere l’esonero nel versamento dei contributi previdenziali i datori di lavoro privati anche non imprenditori a accezione del settore agricolo. Possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 della cassa integrazione introdotta dal decreto Cura Italia e successive modificazioni con causale COVID-19 nazionale, e anche quelli che l’abbiano richiesta anche per periodi parzialmente collocati dopo il 12 luglio 2020.
Come specifica INPS l’esonero dei contributi per quattro mesi può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele d’integrazione salariale.
Ciò premesso INPS specifica che il datore di lavoro che accede all’esonero dei contributi non potrà più accedere alla cassa integrazione vale a dire quella introdotta con decorrenza dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2020 dal decreto Agosto per ulteriori 18 settimane (9 più 9).
Chiarisce INPS nella circolare che i datori di lavoro che abbiano richiesto la cassa integrazione introdotta dal Cura Italia (e dal decreto Rilancio per 18 settime) possono fruire dell’esonero contributivo, ma alle seguenti condizioni:
- se hanno fatto richiesta dell’ammortizzatore sociale prima del 15 agosto 2020 (entrata in vigore dl Agosto);
- se hanno fatto domanda di cassa integrazione in data successiva al 14 agosto purché per periodi con decorrenza in data anteriore al 13 luglio 2020, anche in casi in cui i trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
“Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.”
Esonero contributivo: quanto spetta
In merito all’esonero contributivo nella circolare INPS specifica anche quanto spetta e le condizioni stesse di spettanza della misura.
L’esonero contributivo, come da articolo 3 del decreto Agosto, ammonta al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’importo dell’agevolazione è pari “alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati.”
L’esonero dei contributi, come abbiamo detto, può essere fruito fino al 31 dicembre 2020, per un massimo di quattro mesi (anche meno) e viene riparametrato su base mensile. Lo stesso non potrà andare oltre i quattro mesi. Chiarisce INPS:
“Pertanto, in virtù del tenore letterale della norma, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale (“per un periodo massimo di quattro mesi”) stabilito dal legislatore.”
L’esonero contributivo viene calcolato indipendentemente dal numero dei dipendenti per i quali l’azienda ha richiesto la cassa integrazione in quanto la contribuzione non versata nei mesi di maggio e giugno 2020 rappresenta l’unico parametro sul quale calcolarla. Ancora si specifica che la quota mensile dell’esonero dei contributi non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta.
Condizioni per avere l’esonero contributivo
INPS chiarisce che la spettanza dell’esonero contributivo del decreto Agosto è legata al rispetto di determinate condizioni e quindi delle norme per la tutela del lavoro, così come l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Le condizioni necessarie per ottenere l’esonero sono:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il datore di lavoro deve anche rispettare il blocco dei licenziamenti per tutto il periodo di fruizione dell’esonero. La violazione del divieto impone la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare una nuova domanda di cassa integrazione.
Non solo, chiarisce INPS a conclusione della circolare che alleghiamo di seguito, che l’esonero contributivo in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 d’interventi di integrazione salariale), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Cumulabilità con altri esoneri
L’agevolazione di cui all’articolo 3 del decreto agosto è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Chiarisce INPS:
“Pertanto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la citata cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.”
INPS specifica che l’esonero contributivo non è compatibile con la cassa integrazione Covid nella sua ulteriore proroga del decreto Agosto, ma può essere concomitante con le richieste di integrazione salariale ordinarie con causali diverse da COVID-19 nazionale.
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