Blocco licenziamenti: la proroga nel decreto Agosto va di pari passo con la cassa integrazione come stabilito dal testo ora convertito in legge. Vediamo come funziona.
Blocco dei licenziamenti: prevista la proroga nel decreto Agosto. Con il testo definitivo il blocco dei licenziamenti va di pari passo alla cassa integrazione anche per le ulteriori nuove 18 settimane a decorrere dal 13 luglio. Il decreto Agosto lo ricordiamo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto ed è in vigore dal 15. Ora è stato convertito nella legge n.126 del 13 ottobre 2020.
Se nella prima bozza del decreto Agosto il blocco dei licenziamenti era esteso a tutti indistintamente fino a fine anno, nella seconda bozza era prevista una distinzione con il blocco dei licenziamenti in due diverse fasce temporali tenendo conto della fine dello stato di emergenza in Italia fissata inizialmente al 15 ottobre 2020 e ora prorogato al 31 gennaio 2021. Pertanto per i due mesi successivi alcune aziende sarebbero state escluse dal blocco dei licenziamenti.
Si tratta ovviamente sempre di licenziamenti bloccati per giustificato motivo oggettivo, quindi motivazioni economiche come è stato previsto dal decreto Rilancio per cinque mesi fino al 17 di agosto rinnovando quanto stabilito in precedenza dal decreto Cura Italia.
Cambia tutto con il testo definitivo del decreto Agosto che sul blocco dei licenziamenti fino a fine anno pone tuttavia ulteriori paletti che nelle precedenti disposizioni non erano previsti.
Blocco licenziamenti: la proroga nel decreto Agosto
La proroga del blocco dei licenziamenti viene introdotta con il decreto Agosto rinnovando quanto già previsto da Cura Italia e dl Rilancio.
Il blocco dei licenziamenti copre tutto il periodo di estensione della cassa integrazione. Infatti secondo l’intesa raggiunta, e il testo del decreto in vigore, non è prevista una data in cui si sospende il blocco dei licenziamenti se non la fine della fruizione della cassa integrazione da parte dell’azienda.
A introdurre il blocco dei licenziamenti nel nuovo testo del governo è l’articolo 14 recante “Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”.
Al comma 1, a conferma di quanto appena detto sulla proroga del blocco dei licenziamenti senza scadenza, si stabilisce quanto segue:
“1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti d’integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.”
Per tutto il periodo quindi in cui si fruisce della cassa integrazione o anche dell’esonero del versamento dei contributi stabiliti dal decreto Agosto stesso i licenziamenti sono bloccati e non si può procedere in tal senso.
Il blocco dei licenziamenti si estende per tutte le 18 settimane di cassa integrazione ulteriori del decreto Agosto, che possono essere richieste con decorrenza dal 13 luglio 2020.
Il decreto Rilancio convertito nella legge n.77/2020 fissava il blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto 2020. I licenziamenti sono bloccati con il decreto Agosto, ma ci sono dei paletti con il nuovo testo, vediamo quali sono.
Blocco licenziamenti: proroga con paletti
La proroga del blocco dei licenziamenti arriva con il nuovo decreto Agosto fino a fine anno dal momento che la proroga della cassa integrazione arriva fino al 31 dicembre come anche l’esonero dei contributi.
Ci sono dei paletti che il testo introduce e stabilisce che i licenziamenti non sono bloccati per tutte le aziende e sono pertanto escluse:
- le imprese che hanno cessato l’attività;
- le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
In questo ultimo caso ai lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi.
Il comma 3 recita pertanto:
“3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si 7 agosto 2020 ore 17.10 12 configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso”
Il comma 4 nel testo del decreto Agosto prevedeva la possibilità, per i datori di lavoro che avessero già avviato procedure di licenziamento, di revocarle senza oneri e di accedere alla cassa integrazione. Questo comma è stato soppresso in fase di conversione in legge del decreto.
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