Tenere i fari abbaglianti accesi è obbligatorio in alcune situazioni, ma quando non sono necessari si rischia la multa. Ecco cosa stabilisce il Codice della strada.
I fari abbaglianti sono necessari in condizioni di scarsa luminosità, tuttavia tenerli accesi in alcune situazioni porta a una multa, proprio per il rischio che la luce possa infastidire gli altri automobilisti e provocare incidenti. L’uso dei fari abbaglianti, è peraltro dedito molto spesso alla segnalazione intermittente, non sempre consentita,
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Fari abbaglianti accesi: quando è prevista la multa e l’importo
L’uso dei fari abbaglianti è disciplinato dall’articolo 153 del Codice della strada, che per l’appunto definisce le modalità in cui è lecito usare i cosiddetti proiettori di profondità. Questi ultimi possono essere usati fuori dai centri abitati in caso di illuminazione pubblica assente o insufficiente.
I fari abbaglianti devono comunque essere spenti, e se necessario sostituiti dagli anabbaglianti, in queste circostanze:
- Prima dell’incontro con altri veicoli.
- Quando l’auto si trova dietro un altro veicolo, fatto salvo l’uso intermittente per segnalare il sorpasso.
- Pericolo di abbagliare i conducenti di veicoli circolanti sui binari.
- Pericolo di abbagliare i conducenti di veicoli circolanti su corsi d’acqua.
- Rischio di abbagliare i pedoni.
In ogni caso, anche se non è presente una normativa specifica, i fari abbaglianti non devono mai essere accesi in caso di nebbia, perché provocherebbero un’ulteriore pericolosa riduzione della visibilità.
Di conseguenza, l’uso dei fari abbaglianti è molto limitato e deve essere il più possibile sostituito dalle luci di posizione e dagli anabbaglianti, oltre che dall’indicatore luminoso di pericolo. Allo stesso tempo, è consentito l’utilizzo intermittente per segnalare l’intenzione di sorpassare, anche se questo non esenta dall’obbligo di accendere la freccia.
Il Codice della strada fa quindi riferimento a un preciso uso dei fari in modo intermittente, escludendo la possibilità di utilizzarli per altri tipi di segnalazioni. L’usanza frequente di lampeggiare per segnalare i posti di blocco, ad esempio, non è consentita e rappresenta un illecito amministrativo che prevede una multa, così come avviene in tutti i casi in cui vengono utilizzati i fari abbaglianti impropriamente.
La multa prevista dal Codice della strada per l’uso illecito dei fari abbaglianti può andare da 84 euro fino a un massimo di 335 euro. Allo stesso tempo, per questa violazione è prevista la sanzione accessoria pari alla decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
L’uso dei fari anabbaglianti
La restrizione sull’uso degli abbaglianti è dovuta principalmente al fatto che la luce proiettata da questo tipo di fari è rivolta verso l’alto. Ciò è sicuramente indispensabile in alcune situazioni, ma allo stesso tempo molto rischioso per gli altri utenti della strada. La luce, infatti, può infastidire e distrarre sia i conducenti che i pedoni, anche provocando incidenti. Per la stessa ragione, infatti, è vietato l’uso di alcuni tipi di illuminazione supplementare inutile, come i led non omologati sotto la scocca dell’auto.
L’utilizzo delle luci anabbaglianti è invece molto più semplice, in quanto il fascio di luce è proiettato verso il suolo e non è motivo di fastidio per conducenti e pedoni. L’uso dei fari anabbaglianti è infatti non solo consentito ma obbligatorio quando necessario, cioè:
- Da mezz’ora prima del tramonto a mezz’ora dopo l’alba.
- Nelle gallerie.
- In caso di nebbia.
- Con caduta di neve.
- In presenza di pioggia.
- In qualsiasi condizione di scarsa visibilità.
- In autostrada.
- Su strada extraurbana.
Il loro uso è disciplinato dall’articolo 152 del Codice della strada, il quale, così come accade per l’uso improprio degli abbaglianti prevede una sanzione. Nel dettaglio, chi tiene i fari anabbaglianti spenti quando dovrebbero essere accesi rischia una multa da 41 euro a 168 euro, oltre alla sanzione accessoria della decurtazione di 2 punti dalla patente. Pertanto anche la circolazione con un faro rotto, danneggiato o bruciato è illecita e punibile con la multa da 81 euro a 844 euro.
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