Data da indicare nella fattura elettronica differita, chiarimenti da parte di ANC e Confimi Industria. Nella nota congiunta del 18 luglio 2019 viene affrontato anche il tema del reverse charge interno.
È possibile indicare una data retro-imputata nella fattura elettronica differita: arriva il commento di Anc e di Confimi Industria sulla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 17 giugno 2019.
La retrodatazione della fattura elettronica differita non solo è possibile, ma è addirittura raccomandabile in certi casi. Questa l’opinione dell’Associazione Nazionale dei Commercialisti e di Confimi.
Nella nota congiunta del 18 luglio viene anche affrontato il tema del reverse charge interno, che in pratica può continuare a essere gestito allo stesso modo, cioè senza trasmettere i dati dell’integrazione al SdI.
La fattura elettronica differita si può retrodatare
L’Anc e di Confimi Industria forniscono dei chiarimenti, tramite la nota congiunta pubblicata il 18 luglio 2019, sulla circolare n. 14 del 17 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Quello che viene specificato è che è possibile retrodatare le fatture elettroniche differite anche dopo il 1° luglio 2019.
I chiarimenti si sono resi necessari poiché nella circolare n. 14 dell’Agenzia delle Entrate si fa riferimento alla possibilità che, nonostante la fattura differita possa essere inviata anche tra il 1° e il 15° giorno del mese successivo, nel campo “data” si può indicare solo quella dell’ultima operazione. Ad esempio, in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28 settembre, si indica nel campo “data” solo 28.
Per Confimi Industria e l’Associazione Nazionale Commercialisti questa è solo una delle soluzioni possibili. Non hanno riscontrato motivi ostativi alla possibilità di indicare come data, per le fatture differite, anche quella dell’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni.
Data operazione e data emissione: quale scegliere?
Tra le novità riguardanti la fattura elettronica dal 1° luglio c’è l’obbligo di inserire la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Dal 1° luglio bisogna quindi indicare la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
C’era il dubbio se con l’avvento di tali novità l’Agenzia delle Entrate avrebbe modificato le specifiche tecniche, inserendo due campi per l’indicazione in uno della data di emissione della fattura e nell’altro quello di effettuazione dell’operazione.
Così non è stato e ad oggi l’impostazione pratica prevede di individuare il momento di effettuazione dell’operazione, mentre il SdI, il Sistema di Interscambio, tiene traccia della data di vera e propria emissione della fattura.
Il SdI tiene traccia anche del termine ultimo oltre il quale la fattura diventerebbe tardiva/omessa.
Si può leggere nella nota congiunta dell’ANC e Confimi Industria:
“L’impostazione che si può desumere dall’analisi del nuovo impianto è molto semplice: il campo data 2.1.1.3 assume il compito di individuare il momento di effettuazione dell’operazione (più genericamente potremmo parlare di “competenza” Iva) mentre di tener traccia della data di vera e propria emissione (rectius trasmissione), e quindi anche del termine ultimo oltre il quale la fattura sarebbe tardiva/omessa, se ne occupa (nell’interesse di tutti) il Sistema di Interscambio (SdI).”
Per le fatture differite, il suggerimento da parte dell’Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria è di indicare, qualora sia più ritenuto più agevole, una data diversa da quella di effettuazione dell’operazione o dell’ultimo ddt, ma la data deve essere compresa tra il giorno di effettuazione e il termine ultimo di emissione.
La retrodatazione della fattura elettronica differita è raccomandabile
Secondo l’Associazione Nazionale dei Commercialisti e Confimi Industria la retrodatazione della fattura elettronica differita non solo è possibile, ma è raccomandabile, in quanto in questo modo si eviterebbe un’interpretazione diversa dell’Agenzia delle Entrate (casomai la fattura venisse datata nei primi giorni del mese successivo).
Inoltre, retrodatando la fattura elettronica differita, si eviterebbero disallineamenti fra i dati correttamente gestiti dai contribuenti ai fini delle “LiPe”.
Ci sono alcuni casi, però, in cui la fattura elettronica non può essere retrodatata: ad esempio, la fattura triangolare “super differita”, o le fatture emesse dalla sede centrale per le operazioni gestite dalle filiali.
La retrodatazione della fattura elettronica differita non può quindi essere effettuata laddove per l’operazione siano previsti termini speciali di emissione accompagnati anche dallo slittamento dell’esigibilità della relativa imposta.
Il reverse change interno: gestione alla “vecchia maniera”
Nella nota congiunta di Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria si affronta anche il tema del reverse charge interno, che non viene interessato da novità in base a quanto contenuto nella circolare 14.
Per questo motivo può continuare a essere gestito alla “vecchia maniera”, cioè il cessionario/committente non ha l’obbligo di trasmettere i dati dell’integrazione al Sdl.
In allegato la nota congiunta dell’Anc e di Confimi Industria del 18 luglio 2019.
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