Fattura elettronica forfettari, scadenza luglio 2022: cosa rischia chi la invia dopo il 31 agosto

Claudia Cervi

29/08/2022

Fattura elettronica forfettari al test della prima scadenza: per evitare sanzioni la fattura per le operazioni effettuate a luglio va inviata entro il 31 agosto. Ecco cosa rischia chi non lo fa.

Fattura elettronica forfettari, scadenza luglio 2022: cosa rischia chi la invia dopo il 31 agosto

Dal 1° luglio i forfettari che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi maggiori di 25.000 euro sono obbligati alla fattura elettronica.

Fattura elettronica forfettari al test della prima scadenza

Per favorire il passaggio al nuovo adempimento, il legislatore ha previsto una deroga all’articolo 21 del Dpr 633/1972 che impone l’emissione della fattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione (consegna o spedizione di un bene o incasso del corrispettivo nel caso di una prestazione di servizi).

L’articolo 18, comma 3 del Dl 36/2022 stabilisce che sulle operazioni che i forfettari effettuano nel terzo trimestre 2022 non si applicano le sanzioni a condizione che fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In altre parole:

Mese operazione Scadenza emissione fattura
Luglio 2022 31 agosto
Agosto 2022 30 settembre
Settembre 2022 31 ottobre

Attenzione dunque alle operazioni effettuate dal 1° ottobre: per l’emissione della fattura elettronica si dovrà rispettare il termine dei dodici giorni.

Fattura elettronica forfettari inviata dopo la scadenza: cosa si rischia?

L’invio della fattura elettronica dopo la scadenza comporta l’applicazione di sanzioni amministrative:

  • di importo compreso tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o registrati, prevedendo un minimo di 500 euro.
  • da 250 euro a 2mila euro se la violazione non comporta variazioni nella determinazione del reddito.

Queste sono le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997 per chi salta il primo appuntamento di fine agosto, emettendo le e-fatture in data successiva. In ogni caso sarà possibile sfruttare gli sconti previsti dal ravvedimento operoso.

Facciamo un esempio per chiarire.
Consideriamo un contribuente in regime forfettario che dimentica di emettere una fattura per prestazioni di servizi pagate a luglio per un importo pari a 1.000 euro.

La sanzione minima applicabile per aver omesso l’emissione e l’invio della e-fattura è pari a 500 euro. Dopo cinque giorni il contribuente provvede a emettere la fattura e intende pagare la sanzione.

In base all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 è possibile beneficiare di una riduzione delle sanzioni:

  • della metà se il pagamento dell’ammenda avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
  • di 1/15 se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

Nel caso in esame la sanzione per il contribuente ritardatario è pari a 16,70 euro. Su questa somma andrà a calcolare il ravvedimento operoso disciplinato dall’’articolo 13 del decreto legislativo n.472 /1997 che prevede una ulteriore riduzione ad 1/10 del minimo. In questo caso la sanzione finale sarà pari a 1,70 euro.

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