Fattura elettronica per le operazioni extra-ue: come funziona

Caterina Gastaldi

11 Luglio 2022 - 18:04

Come si devono inviare e compilare le fatture elettroniche per le operazioni extra-Ue e in che casi è necessario farle?

Fattura elettronica per le operazioni extra-ue: come funziona

Quando si vanno a fatturare dei guadagni provenienti da Paesi fuori dall’Europa, qual è la modalità corretta per farlo utilizzando la fattura elettronica e quali sono i dati e le modalità di utilizzare?

A partire dal primo luglio 2022 infatti è obbligatorio che i dati riguardanti le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, siano queste effettuate, ricevute da o verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato Italiano, vengano trasmessi al Sistema di Interscambio, conosciuto anche con l’acronimo “Sdl”.

L’invio deve avvenire digitalmente, utilizzando il formato elettronico già sfruttato per la comunicazione delle fatture riguardanti le operazioni interne. Ma come funziona di preciso questo processo? Di seguito spiegate le regole e i passaggi.

Obblighi Iva per operazioni estere

Quando si vanno a effettuare operazioni transfrontaliere, che si tratti di operazioni europee o extraeuropee, queste possono comportare degli obblighi Iva per i soggetti passivi in Italia. Questo, in generale, non avviene nel caso in cui le operazioni in questione:

  • sono documentate da bolletta doganale;
  • oppure è stata emessa una fattura a soggetti extra-Ue tramite sistema Otello (Online Tax refund at Exit: Light Lane Optimization) relative al tax-free shopping.

Per capire come deve avvenire la fatturazione, comunque, è necessario anche essere consapevoli di chi deve l’Iva, dove, e in quali modalità. In generale per prestazioni transfrontaliere europee:

  • il committente italiano, quando riceve prestazioni da operatori fuori dai confini nazionali, è passivo Iva è debitore d’imposta, che verrà pagata con inversione contabile;
  • mentre per le operazioni effettuate nei confronti di committenti europei c’è l’obbligo di fattura dove bisognerà indicare la dicitura “inversione contabile”.

Nei confronti di operazioni extra-Ue invece la regola generale è la seguente:

  • per le prestazioni ricevute il committente italiano è comunque passivo di Iva e debitore d’imposta, e sarà necessario utilizzare il meccanismo dell’autofattura(articolo 17, comma 2 del DPR n.633/72);
  • invece per le operazioni effettuate per committenti extra-Ue la regola prevede che si vada a indicare sulla fattura la dicitura “operazione non soggetta” in relazione all’Iva.

Effettuazione dell’operazione

Per poter effettuare gli adempimenti richiesti dal fisco è fondamentale essere consapevoli del momento in cui, per legge, un’operazione viene considerata effettuata, così da poter rispettare tutte le relative scadenze riguardanti l’invio della fattura elettronica.

Nel momento in cui l’operazione viene considerata effettuata infatti si dovrà procedere con, a seconda della situazione:

  • l’emissione fattura per le operazioni attive;
  • oppure l’emissione e la registrazione dell’autofattura;
  • l’integrazione e la registrazione della fattura;
  • in fine con la liquidazione ed l’eventuale versamento imposta.

Per poter eseguire la procedura di fatturazione correttamente è inoltre anche necessario che vengano individuati sia i momenti di ultimazione del servizio, sia quelli di maturazione dei corrispettivi, in base all’articolo 6, comma 6, Dpr 633/1972 e successive modifiche.

Tenendo conto di quanto riportato nell’articolo in questione quando si parla di prestazione di servizi, siano queste verso o da parte di un operatore estero, sono da considerarsi effettuate nel momento in cui sono ultimate. Questo significa che “se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi”.

Se il pagamento viene effettuato prima dell’ultimazione dell’operazione allora la prestazione si intende effettuata “limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento”.

Termini entro cui inviare le fatture

Con l’abolizione dell’esterometro per come è stato conosciuto fino a ora, vanno a cambiare anche i termini e le scadenze da rispettare per quel che riguarda l’invio delle fatture e la trasmissione delle stesse, con un netto accorciamento dei tempi.

Infatti se prima i dati erano da inviare trimestralmente, ora la scadenza è legata a ogni singola fattura, che va inviata telematicamenteattraverso il sistema Sdl oltre che al cliente estero, seguendo le seguenti scadenze:

  • per le operazioni effettuate la trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dei documenti che ne certificano i corrispettivi o dell’operazione. Oppure, nel caso di fatturazione differita, entro il 15 del mese successivo;
  • per quel che riguarda le operazioni ricevute invece la trasmissione è da effettuarsi entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è ricevuto il documento comprovante l’operazione o la sua effettuazione.

I dati da inserire

La compilazione del file xml da inviare attraverso il sistema Sdl richiede che al suo interno vengano inserite alcune informazioni obbligatoriamente, ovvero:

  • il codice destinatario, che richiede l’inserimento di un codice di sette caratteri. Per clienti transfrontalieri, sia Ue sia extra Ue, sono sette X (XXXXXXX);
  • data di emissione;
  • numero progressivo univoco;
  • dati identificativi cedente/prestatore;
  • dati identificativi cessionario/committente;
  • la base imponibile;
  • aliquota Iva e imposta o la tipologia dell’operazione.

Per quel che riguarda l’ultima sezione (quella relativa all’aliquota Iva), si devono utilizzare i codici natura, ne sono stati introdotti quattro appositamente per le operazioni transfrontaliere:

  • TD16 per Integrazione/autofattura reverse charge interno, TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari, e TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
  • è anche stata fatta inoltre l’introduzione di sotto categorie, che prevedono anche i codici identificativi per la natura dell’Iva seguenti: N3.1: non imponibili – esportazioni, N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie, per esempio.

Nel momento in cui si vanno a indicare i dati riguardanti la parte (cessionario o cedente che sia) estera dell’operazione nella parte dedicata al Cap bisogna compilare il campo utilizzando il valore generico “00000” come indicato dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

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