Fattura elettronica, invio senza sospensione dei termini: i chiarimenti delle Entrate

Anna Maria D’Andrea

03/04/2020

Nessuna sospensione del termine per l’invio della fattura elettronica: i chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 3 aprile 2020. Resta l’obbligo di invio entro il termine di 12 giorni. La causa di forza maggiore consente di evitare sanzioni.

Fattura elettronica, invio senza sospensione dei termini: i chiarimenti delle Entrate

Nessuna sospensione dei termini per l’invio della fattura elettronica, da trasmettere entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. I chiarimenti arrivano dalla circolare n. 8 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 3 aprile 2020.

Nell’elenco degli adempimenti sospesi fino al 30 giugno 2020 non vi rientrano le fatture, sia elettroniche che analogiche. Eventuali ritardi nella trasmissione saranno tuttavia valutati dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate per il ricorso alla disapplicazione delle sanzioni per “cause di forza maggiore”.

Quel che è certo è che per l’invio della fattura elettronica e per la predisposizione dei documenti analogici restano operativi i termini ordinari. La ratio dell’esclusione delle fatture dall’elenco degli adempimenti prorogati è il suo legame con l’attuazione di molte delle misure agevolative introdotte dal Decreto Cura Italia.

Fattura elettronica, invio senza sospensione dei termini: i chiarimenti delle Entrate

Il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 è intervenuto proprio al fine di introdurre misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza sanitaria in corso, sospendendo, tra l’altro, alcuni adempimenti e versamenti anche tributari, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

La sospensione degli adempimenti, però, non si applica anche ai termini di invio allo SdI della fattura elettronica.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 3 aprile 2020:

“occorre rilevare che l’emissione della fattura (analogica od elettronica), in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi nascenti dal Decreto (cfr., ad esempio, la necessità di omettere l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica) prevista dall’articolo 62 del decreto)”.

In più, l’invio della fattura elettronica è funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti, come la detrazione IVA o la deduzione dei costi, e pertanto non è possibile applicarvi una sospensione generalizzata delle scadenze.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 8 del 3 aprile 2020
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.

Sanzioni fattura elettronica, sull’invio tardivo il peso della causa di forza maggiore

Nel caso di invio della fattura elettronica oltre il termine di 12 giorni, la circolare n. 8 dell’Agenzia delle Entrate apre ad una possibilità di non applicazione delle sanzioni, qualora il mancato adempimento sia imputabile a causa di forza maggiore. La valutazione spetterà all’Ufficio competente.

Nel documento pubblicato l 3 aprile 2020 viene ricordato che una recente ordinanza della Cassazione ha chiarito che:

“la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi”

Si tratta quindi di cause anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare neppure con l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Eventi naturali difficili da prevedere, insomma, che comportano l’impossibilità ad adempiere agli obblighi fiscali.

Sebbene l’Agenzia delle Entrate rimandi alla valutazione degli Uffici circa la sospensione delle sanzioni previste per il tardivo invio della fattura elettronica, non ci sono dubbi sul fatto che una pandemia possa rappresentare causa di forza maggiore.

L’ultima parola spetterà però gli Uffici competenti.

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